
PASSO CARRABILE – CONCESSIONE
DESCRIZIONE
Sono considerati accessi le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico e le immissioni per i veicoli da un'area privata laterale alla strada ad uso pubblico.
Sono considerati PASSI CARRABILI, ai fini dell’applicazione del canone, quei manufatti costruiti, anche senza titolo sul suolo pubblico, nonché tutti gli accessi ad area privata da strada o da area pubblica o soggetta a servitù di pubblico passaggio, autorizzati come accessi carrabili, ai sensi del codice della strada e del relativo regolamento di attuazione (D.Lgs. 285/1992 e D.P.R. 493/1992)) ed aventi la specifica funzione di facilitare e consentire l’accesso dei veicoli alla proprietà privata.
Senza la preventiva concessione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali.
Anche per gli ACCESSI A RASO, cioè qualsiasi accesso ad una strada, a un fondo o a un’area laterale, posto a filo con il piano stradale che non comporta alcuna opera di modifica dell’area pubblica antistante, dovrà essere richiesta comunque la prevista concessione. Qualora il richiedente non si avvalga della facoltà di installare il segnale di divieto di sosta, l’accesso a raso non sarà soggetto al pagamento del canone di occupazione. Nel caso in cui, conseguita la prescritta concessione, l’interessato richieda anche l’installazione del segnale di divieto di sosta, l’accesso sarà soggetto all’applicazione del canone nella misura prevista.
Qualora per consentire l’accesso ai veicoli sia necessaria l’installazione del divieto di sosta anche sul lato opposto del fronte stradale antistante il passo carrabile, previo parere positivo degli uffici interessati, il canone sarà applicato anche sulla superficie corrispondente il tratto stradale assoggettato al divieto e sottratto all’utilizzo pubblico.
La superficie occupata e soggetta al pagamento del canone viene calcolata tenendo conto anche degli spazi circostanti non direttamente occupati, ma comunque sottratti all’uso pubblico in conseguenza diretta dell’occupazione principale.
In caso di revoca o disdetta della concessione, la rimozione del cartello di divieto di sosta potrà avvenire solo dopo il ripristino del marciapiede o del manto stradale; con l'atto di revoca, sentito il parere dell'ufficio tecnico comunale, saranno impartite le opere necessarie per il ripristino dello stato dei luoghi.
L'ultimazione degli interventi dovrà essere comunicata all'ufficio Polizia Municipale, che predisporrà verifica in loco.
Si precisa che l'art. 44 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada definisce accesso anche le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico, pertanto anche in questa casistica dovrà essere richiesta la prevista concessione ai sensi dell'art. 22 Codice della Strada.
AVVERTENZE
Qualora il passo carrabile ricada in tratti di strada statali, regionali o provinciali correnti all’interno di centri abitati con popolazione inferiore a diecimila abitanti, la concessione può essere rilasciata solo previa presentazione di nulla-osta rilasciato dall’ente proprietario della strada.
Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:
Deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di fermata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima.
Deve consentire l’accesso ad un’area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli.
Qualora l’accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dall’entrata carrabile da quella pedonale.
Qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile, oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale.
L’eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata, di un veicolo in attesa di ingresso. Nel modulo per la presentazione dell’istanza per il rilascio della concessione di passo carrabile sono indicate le aree dove è consentita la deroga all’arretramento degli accessi con l’utilizzo di sistemi automatici di apertura.
I Comuni hanno facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del regolamento al codice della strada, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento di cui all’art. 22, comma 2, del codice della strada.
MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA RICHIESTA
La domanda deve essere presentata compilando gli appositi moduli, scaricabili dal sito del Comune di Pontassieve, nella sezione modulistica alla seguente pagina: https://servizi.055055.it/gdfe/home?ente=048033#term=carrabile&filters=%7Bhttp%3A%2F%2Fwww.lineacomune.it%2Fmodel%2Fcontent%2F1.0%7Dufficio%7Cpolizia%20municipale.
La richiesta deve essere presentata in modalità informatica, trasmettendo la documentazione all’indirizzo di posta elettronica: comune.pontassieve@postacert.toscana.it
Oppure direttamente all’ufficio relazioni con il pubblico del Comune di Pontassieve (via Tanzini n. 30) negli orari di apertura al pubblico.
Analoga procedura per la presentazione della rinuncia della concessione qualora il passo carrabile non venga più utilizzato.
REQUISITI DEL RICHIEDENTE
Proprietario, amministratore di condominio o rappresentante legale nel caso di Società. Nel caso di condominio senza nomina di amministratore, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i rimanenti condomini oltre al richiedente al quale sarà intestata la concessione.
COSTI
Le richieste relative ai passi carrabili sono soggette al pagamento dei seguenti importi:
Euro 30,00 per rimborso costo cartello
Euro 32,00 di imposta di bollo per istanza e concessione.
Ai fini dell’applicazione del canone patrimoniale, si precisa che la superficie del passo carrabile si determina moltiplicando la lunghezza del passo carrabile nel fronte dell’edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
Il versamento del canone è effettuato direttamente all’Ente, contestualmente al rilascio della concessione. Per le annualità successive a quella del rilascio, l’accredito del canone dovrà avvenire a seguito di apposita comunicazione del Servizio Entrate di questo Ente. Per le occupazioni annuali aventi inizio nel corso dell’anno, esclusivamente per il primo anno di applicazione, l’importo del canone viene calcolato in base all’effettivo utilizzo diviso in dodicesimi, con decorrenza dal mese successivo a quello di rilascio della concessione.
TEMPI
La concessione viene rilasciata entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda completa degli allegati richiesti ed a conclusione della procedura di alterazione del suolo pubblico, ove necessaria.
Lo stesso tempo è previsto per l’emissione degli atti relativi al subentro, alla revoca o alla rinuncia di concessioni in essere.
RITIRO CONCESSIONE
Il ritiro della concessione e del relativo segnale di divieto di sosta, ove previsto, potrà essere effettuato presso l’ufficio Polizia Municipale del Comune di Pontassieve in via Tanzini n. 27 – piano terreno (tel. centralino 0558360400 - email: pmufficiocomando@comune.pontassieve.fi.it). L’ufficio è aperto al pubblico tutti giorni feriali dalle ore 8:30 alle ore 12:30 e il martedì e il giovedì anche dalle ore 16:00 alle ore 19:00.
Presso tale ufficio potranno essere richieste tutte le informazioni necessarie.
NORMATIVA DI RIFERIMENTO
- Nuovo Codice della strada D.Lgs. 30/04/1992 n. 285, art. 22.
- Regolamento di esecuzione e di attuazione del Nuovo Codice della strada D.P.R. 16/12/1992 n. 495, artt. 46 e 120.
- Legge 27/12/2019 n 160.
- Regolamento comunale del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico.
Informativa regolamento UE 2016/679
I dati personali raccolti nei modelli allegati inerenti le procedure per il rilascio e la rinuncia della concessione di passo carrabile e per la sostituzione del segnale di divieto di sosta, sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente per finalità istituzionali e/o per obblighi di legge. Il trattamento degli stessi avviene ad opera di soggetti tenuti alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la protezione dei dati.
Il titolare del trattamento è il Comune di Pontassieve, Città metropolitana di Firenze.