
Il diritto di Accesso agli “Atti Amministrativi”.
Per “diritto di accesso” si intende, in base alla normativa vigente, il diritto degli interessati a prendere visione e ad estrarre copia di documenti amministrativi.
Ne sono titolari tutti i cittadini, società e associazioni, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento di cui si chiede l’accesso.
Per “documento amministrativo”, si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale.
Tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli previsti dall’art. 24, commi 1, 2, 3, 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (c.d. fattispecie di esclusione dell’accesso), tra i quali è contemplata l’esclusione per le richieste di accesso agli atti preordinate ad un controllo generalizzato dell’operato delle pubbliche amministrazioni e per le istanze che, ove soddisfatte, possano pregiudicare il diritto alla riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, imprese e associazioni.
Come richiedere l'accesso agli atti amministrativi di competenza della Polizia Municipale di Pontassieve.
La richiesta di accesso ai documenti amministrativi deve essere fatta mediante istanza scritta.
L’istanza di accesso deve essere indirizzata al Comando Polizia Municipale Arno-Sieve e deve essere motivata.
La richiesta di accesso può essere presentata anche all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune di Pontassieve.
Il richiedente deve indicare gli estremi del documento ovvero gli elementi che ne consentano l’individuazione, specificare l’interesse connesso all’oggetto della richiesta e dimostrare la propria identità mediante presentazione di un documento in corso di validità o una fotocopia fronte-retro dello stesso.
Tempi per la definizione del procedimento di accesso.
La pubblica amministrazione ha trenta giorni di tempo per rispondere alla richiesta di accesso. Essa può rispondere in modo positivo e permettendo così l'accesso agli atti, sia in modo negativo, rigettando la richiesta o facendo decorrere inutilmente i trenta giorni che determinano la formazione del silenzio rigetto. L'amministrazione, inoltre, può differire l'accesso ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela degli interessi coinvolti o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa.
Diniego all'accesso agli atti amministrativi.
In caso di diniego dell'accesso, espresso o tacito, o di differimento dello stesso, il richiedente può presentare, nel termine di trenta giorni, ricorso al tribunale amministrativo regionale ovvero al difensore civico competente per àmbito territoriale, oppure alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi.
Per un approfondimento della tematica, si rimanda alla seguente pagina web: https://www.commissioneaccesso.it/it/