CITTADINANZA

La cittadinanza in Italia segue il principio dello ius sanguinis, ma si può acquisire:

 a) automaticamente:

  •  per nascita. Se si nasce in territorio italiano da genitori ignoti, o apolidi, o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero
  • per riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione. Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziaria di filiazione durante la minore età del soggetto
  • per adozione. Diviene cittadino italiano il minore straniero adottato da un cittadino italiano

 b) tramite domanda:

  •  per acquisto volontario, se straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, in presenza di determinati requisiti (prestando servizio militare nelle Forze Armate Italiane; assumendo un impiego pubblico anche all’estero, per lo Stato italiano; al compimento dei 18 anni di età, se residente legalmente in Italia senza interruzione da almeno due anni)
  • per matrimonio (da presentare online registrandosi, utilizzando le proprie credenziali SPID, sul sito del Ministero dell’Interno), dopo almeno 2 anni di residenza legale in Italia successivi al matrimonio (3 per i residenti all’estero e ridotti alla metà in presenza di figli); se il coniuge è diventato cittadino italiano in data successiva a quella del matrimonio, i termini di cui sopra decorrono dal giuramento del coniuge
  • per residenza (da presentare online registrandosi, utilizzando le proprie credenziali SPID, sul sito del Ministero dell’Interno), se si rientra in uno dei seguenti casi:

-          straniero maggiorenne nato in Italia, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni

-         straniero maggiorenne del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, residente legalmente in  Italia da almeno 3 anni

-          straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi all'adozione

-          aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano

-          cittadino comunitario residente legalmente in Italia da almeno 4 anni

-          apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni

-          cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni

  •  se nati in territorio italiano da genitori stranieri. Risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età; la richiesta va presentata presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dai 18 anni fino al compimento dei 19 anni

Elenco dei documenti da produrre: cittadinanza per residenza  e cittadinanza per matrimonio

 Sito del Ministero dell’Interno per la compilazione e la verifica della domanda di cittadinanza:

https://portaleservizi.dlci.interno.it

 Pagina dedicata sul portale toscano PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati):

http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=percorsoiter2&statoid=16

 Per saperne di più: domande e risposte

-       Voglio chiedere la cittadinanza: cosa devo fare per prima cosa?

Prima di tutto è necessario verificare i requisiti di reddito e di residenza continuativa richiesti dalla norma, procedendo con i documenti nel paese di origine solo dopo questa verifica.

-      Quali documenti sono necessari dal mio Paese di origine?

Al proprio paese di origine devono essere chiesti il certificato di nascita e il certificato penale; salvo i casi previsti da accordi e convenzioni internazionali, entrambi questi certificati devono provenire direttamente dal paese di origine e devono essere legalizzati e muniti di traduzione legalizzata.

-      Quanto sono validi i certificati provenienti dal mio Paese di origine?

Il certificato di nascita non ha scadenza, mentre il certificato penale vale 6 mesi dalla data di rilascio.

-      Devo obbligatoriamente sostenere l’esame per ottenere la certificazione attestante il livello B1 di conoscenza della lingua italiana?

No, non sei tenuto a sostenere l’esame se sei in possesso del permesso di soggiorno UE/CE per soggiornanti di lungo periodo, se hai sottoscritto l’accordo di integrazione o se sei in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico.

-      Se presento la domanda di cittadinanza e vengo convocato in Prefettura dopo molto tempo, il certificato penale proveniente dal mio paese di origine scade?

No. Una volta inviata la domanda e ricevuto l’avvio del procedimento, la scadenza del certificato penale viene bloccata.

-      Posso richiedere la cittadinanza italiana senza essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?

Si. Per chiedere la cittadinanza italiana è sufficiente essere in possesso di un permesso di soggiorno valido, non necessariamente di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

-      Se divento italiano, anche i miei figli ottengono la cittadinanza?

Lo diventano se, al momento dell’acquisto della cittadinanza, sono minorenni e conviventi col genitore stesso.

-      Se divento italiano, anche mia moglie/mio marito lo diventa?

No. La moglie o il marito del cittadino che acquista la cittadinanza non diventa automaticamente italiano; deve presentare domanda di cittadinanza per matrimonio dopo che sono passati 2 anni (1 anno in caso di presenza di figli) dalla data del giuramento.

-      Mio figlio maggiorenne vorrebbe presentare domanda di cittadinanza, ma non lavora poiché sta ancora studiando: può fare domanda utilizzando il mio reddito?

Si. Il figlio può presentare domanda di cittadinanza utilizzando il reddito del genitore, purché questo stesso reddito sia sufficiente.