La cittadinanza in Italia segue il principio dello ius sanguinis, ma si può acquisire:
a) automaticamente:
- per nascita. Se si nasce in territorio italiano da genitori ignoti, o apolidi, o stranieri appartenenti a Stati la cui legislazione non preveda la trasmissione della cittadinanza dei genitori al figlio nato all’estero
- per riconoscimento o dichiarazione giudiziale di filiazione. Per riconoscimento di paternità o maternità o a seguito di dichiarazione giudiziaria di filiazione durante la minore età del soggetto
- per adozione. Diviene cittadino italiano il minore straniero adottato da un cittadino italiano
b) tramite domanda:
- per acquisto volontario, se straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, in presenza di determinati requisiti (prestando servizio militare nelle Forze Armate Italiane; assumendo un impiego pubblico anche all’estero, per lo Stato italiano; al compimento dei 18 anni di età, se residente legalmente in Italia senza interruzione da almeno due anni)
- per matrimonio (da presentare online registrandosi, utilizzando le proprie credenziali SPID, sul sito del Ministero dell’Interno), dopo almeno 2 anni di residenza legale in Italia successivi al matrimonio (3 per i residenti all’estero e ridotti alla metà in presenza di figli); se il coniuge è diventato cittadino italiano in data successiva a quella del matrimonio, i termini di cui sopra decorrono dal giuramento del coniuge
- per residenza (da presentare online registrandosi, utilizzando le proprie credenziali SPID, sul sito del Ministero dell’Interno), se si rientra in uno dei seguenti casi:
- straniero maggiorenne nato in Italia, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni
- straniero maggiorenne del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni
- straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi all'adozione
- aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano
- cittadino comunitario residente legalmente in Italia da almeno 4 anni
- apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni
- cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni
- se nati in territorio italiano da genitori stranieri. Risiedendo legalmente ed ininterrottamente dalla nascita fino al raggiungimento della maggiore età; la richiesta va presentata presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza dai 18 anni fino al compimento dei 19 anni
Elenco dei documenti da produrre: cittadinanza per residenza e cittadinanza per matrimonio
Sito del Ministero dell’Interno per la compilazione e la verifica della domanda di cittadinanza:
https://portaleservizi.dlci.interno.it
Pagina dedicata sul portale toscano PAeSI (Pubblica Amministrazione e Stranieri Immigrati):
http://www2.immigrazione.regione.toscana.it/?q=percorsoiter2&statoid=16
Per saperne di più: domande e risposte
- Voglio chiedere la cittadinanza: cosa devo fare per prima cosa?
Prima di tutto è necessario verificare i requisiti di reddito e di residenza continuativa richiesti dalla norma, procedendo con i documenti nel paese di origine solo dopo questa verifica.
- Quali documenti sono necessari dal mio Paese di origine?
Al proprio paese di origine devono essere chiesti il certificato di nascita e il certificato penale; salvo i casi previsti da accordi e convenzioni internazionali, entrambi questi certificati devono provenire direttamente dal paese di origine e devono essere legalizzati e muniti di traduzione legalizzata.
- Quanto sono validi i certificati provenienti dal mio Paese di origine?
Il certificato di nascita non ha scadenza, mentre il certificato penale vale 6 mesi dalla data di rilascio.
- Devo obbligatoriamente sostenere l’esame per ottenere la certificazione attestante il livello B1 di conoscenza della lingua italiana?
No, non sei tenuto a sostenere l’esame se sei in possesso del permesso di soggiorno UE/CE per soggiornanti di lungo periodo, se hai sottoscritto l’accordo di integrazione o se sei in possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico.
- Se presento la domanda di cittadinanza e vengo convocato in Prefettura dopo molto tempo, il certificato penale proveniente dal mio paese di origine scade?
No. Una volta inviata la domanda e ricevuto l’avvio del procedimento, la scadenza del certificato penale viene bloccata.
- Posso richiedere la cittadinanza italiana senza essere in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo?
Si. Per chiedere la cittadinanza italiana è sufficiente essere in possesso di un permesso di soggiorno valido, non necessariamente di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
- Se divento italiano, anche i miei figli ottengono la cittadinanza?
Lo diventano se, al momento dell’acquisto della cittadinanza, sono minorenni e conviventi col genitore stesso.
- Se divento italiano, anche mia moglie/mio marito lo diventa?
No. La moglie o il marito del cittadino che acquista la cittadinanza non diventa automaticamente italiano; deve presentare domanda di cittadinanza per matrimonio dopo che sono passati 2 anni (1 anno in caso di presenza di figli) dalla data del giuramento.
- Mio figlio maggiorenne vorrebbe presentare domanda di cittadinanza, ma non lavora poiché sta ancora studiando: può fare domanda utilizzando il mio reddito?
Si. Il figlio può presentare domanda di cittadinanza utilizzando il reddito del genitore, purché questo stesso reddito sia sufficiente.