Tutte le istanze dovranno essere inviate esclusivamente on-line su portale dedicato https://pontassieve.comune-online.it/web/sue accessibile dalla home page del Comune di Pontassieve, le pratiche protocollate in forma cartacea o inviate tramite PEC saranno dichiarate irricevibili ed archiviate senza esito (potranno essere accolte solo in casi del tutto eccezionali e concordati preventivamente con il SUE). L'istanza di autorizzazione paesaggistica dovrà rispettare i requisiti di presentazione, sottoscrizione e formato previsti dalle istruzioni stabilite con Determinazione Dirigenziale n. 1805 del 06/09/2021, scaricabili da questa pagina.
Si ricorda comunque che le pratiche riferite ad imprese e partita IVA dovranno essere inviate all’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, con le modalità e le obbligazioni indicate alla pagina SUAP Associato del sito del Comune di Pontassieve
I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di immobili e aree di interesse paesaggistico, tutelati dalla legge, a termini dell'articolo 142 del Decreto Legislativo 42/2004, o in base alla legge, a termini degli articoli 136, 143, comma 1, lettera d), e 157 del medesimo decreto, non possono distruggerli, né introdurvi modificazioni che rechino pregiudizio ai valori paesaggistici oggetto di protezione. I soggetti di cui sopra hanno l'obbligo di presentare alle amministrazioni competenti il progetto degli interventi che intendano intraprendere, corredato della prescritta documentazione, al fine di attivare le procedure per l'ottenimento dell'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del Decreto Legislativo 42/04, utilizzando la modulistica scaricabile da questa pagina.
Con D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 (Pubblicato in GU n.68 del 22-3-2017-Vigente al: 6-4-2017) sono stati individuati gli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica (Allegato A) o sottoposti ad autorizzazione da acquisire con procedimento semplificato ( Allegato B)
L’istanza dovrà essere presentata in formato digitale utilizzando esclusivamente la modulistica preposta e scaricabile dalla presente pagina tematica e corredata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti tecnici di istruttoria e dalla dichiarazione assolvimento imposta di bollo, oltre alla restante documentazione indicata rispettivamente negli allegati B e C scaricabili da questa pagina.
Istanza con procedura semplificata: vedi art. 11 Decreto del Presidente della Repubblica 31/2017 e ss.mm.ii.
Istanza con procedura ordinaria: vedi art. 146 Decreto Legislativo 42/2004 e ss.mm.ii.
Istanza di compatibilità paesaggistica vedi art.. 167 Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii.
Marca da bollo di € 16,00 da apporre sulla domanda (nella sezione Allegati di fianco è disponibile il modello per la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo telematica)
diritti segreteria da Del.G.M. n.192 del 29.11.2018
(non dovuti per interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche).
Soltanto per i diritti di segreteria il pagamento deve essere effettuato sul sito internet del Comune di Pontassieve www.comune.pontassieve.fi.it alla sezione pagoPA.
L’Autorizzazione paesaggistica ha valore esclusivamente per la valutazione ai fini del vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs. n.42/2004 e ha validità solo per gli aspetti paesaggistici e pertanto non produce alcun effetto urbanistico/edilizio ai fini della realizzazione delle opere in progetto, per le quali dovrà essere conseguito regolare titolo abilitativo edilizio in conformità agli strumenti urbanistici adottati e/o approvati ed al regolamento edilizio vigente nonché alle altre norme di riferimento vigenti.
La compatibilità paesaggistica costituisce presupposto per procedere con l'iter del permesso di costruire in sanatoria e dell'attestazione di conformità.
Per completezza si ricorda che:
- La Legge Forestale Regonale 21/03/2000 n.39 al comma 6) dell’art. 42 cita testualmente: 6.”N nei casi di cui al comma 4), per le trasformazioni e le opere che sono soggette ad autorizzazione paesaggistica l’autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico è acquisita d’ufficio dal comune prima del rilascio dell’autorizzazione paesaggistica”;
- Il Regolamento Forestale della Toscana D.P.G.R. 08.08.2003 n.481R, ed in particolare l’art.79 c.3 che cita testualmente: 3.”Fatto salvo quanto previsto dall’art.80 bis, la trasformazione del bosco è soggetta, ai sensi dell’art. 42 della legge Forestale, ad autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico e ad autorizzazione ai fini del vincolo paesaggistico”.
ATTO DI ASSENSO
Modalità di richiesta
Tutte le istanze dovranno essere inviate esclusivamente on-line su portale dedicato https://pontassieve.comune-online.it/web/sue accessibile dalla home page del Comune di Pontassieve, le pratiche protocollate in forma cartacea o inviate tramite PEC saranno dichiarate irricevibili ed archiviate senza esito (potranno essere accolte solo in casi del tutto eccezionali e concordati preventivamente con il SUE).
Si ricorda comunque che le pratiche riferite ad imprese e partita IVA dovranno essere inviate all’Unione dei Comuni Valdarno e Valdisieve, con le modalità e le obbligazioni indicate alla pagina SUAP Associato del sito del Comune di Pontassieve.
Iter procedurale e casistiche
• Per gli interventi ricadenti in Aree Protette ANPIL "Poggio Ripaghera" è necessario il parere del Comitato Tecnico Scientifico ex art.12.5 del Regolamento ANPIL approvato con Del. C.C. 188/97 come modificato con Del. C.C. 85/2001(L. 394/91b Aree Protette e art. 19 LR 49/95 ANPIL).
• Per gli interventi di Sistemazione Ambientale è necessaria l’approvazione del progetto con parere obbligatorio da parte della Commissione per il Paesaggio, in quanto l’area di pertinenza dell’edificio è superiore ad un ettaro e si intende essere autorizzati a scomputare la relativa somma dagli oneri verdi.
• Per la realizzazione di nuovi volumi adibiti a Parcheggi Privati all'interno del centro abitato, quali addizioni volumetriche ai sensi degli artt. 134 c.1 lett. g) e art.135 c.2 lett. e) LR 65/14 in deroga agli strumenti urbanistici, è necessari la preventiva autorizzazione.
• Sono subordinati a preventivo Atto di Assenso tutti gli interventi previsti dal RUC:
- Assenso per recinzioni diverse da quelle ordinariamente ammesse, per soddisfare motivate esigenze produttive delle aziende agricole (art.16 comma 1.bis)
- Certificato attestante l’assenza delle componenti naturalistiche o la non conflittualità tra la salvaguardia delle suddette e gli interventi previsti all’interno delle aree di particolare rilevanza naturalistica (art.20 comma 3)
- Assenso per recinzioni diverse da quelle ordinariamente ammesse, per soddisfare motivate esigenze produttive delle aziende agricole (art.16 comma 1.bis)
- Certificato attestante l’assenza delle componenti naturalistiche o la non conflittualità tra la salvaguardia delle suddette e gli interventi previsti all’interno delle aree di particolare rilevanza naturalistica (art.20 comma 3)
- Assenso per la sostituzione della pavimentazione sulla viabilità storica, nei tratti ad elevata pendenza e non, con conglomerati cementizi o con altri materiali idonei (art.51)
- Interventi pertinenziali di cui all’art. 26 comma 1 lett. h) del RUC
- Assenso per la sostituzione della pavimentazione sulla viabilità esistente, nei tratti ad elevata pendenza, con materiali idonei diversi da quelli ammessi (art.52 comma 2)
- Deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione progetti su attrezzature di interesse pubblico, compreso il relativo schema di convenzione (art.58 commi 3 e 9)
- Deliberazione della Giunta Comunale di valutazione dell’interesse pubblico per la realizzazione di viabilità temporanea o per l’installazione di manufatti precari negli ambiti a progettazione differita (art.61 comma 2)
Abrogazione atti di assenso art. 66 RUC
Con l’entrata in vigore della nuova L.R. 65/2014 l’ex art. 79 c. 5 della L.R. 1/2005 è stato sostituito dall’art. 135 c. 4 ed è dunque stata abrogata la lettera d) per la quale, negli edifici di interesse culturale individuati dal RUC, si rendeva necessaria la preventiva acquisizione di atto di assenso di competenza comunale (art. 66 RUC) quale titolo propedeutico alla DIA/SCIA. Tale nuova norma, finalizzata alla semplificazione della procedura, è richiamata nel successivo art. 138 che per gli edifici di interesse culturale individuati dal RUC (art. 37, 38 e 39) rimanda alla competenza dei tecnici asseveratori, la verifica dei presupposti legittimanti l’intervento di attività edilizia libera asseverata (CILA) o segnalazione certificata inizio attività (SCIA).
Documentazione da presentare
L’istanza dovrà essere presentata in formato digitale utilizzando esclusivamente la modulistica preposta e scaricabile dalla presente pagina tematica e corredata dall’attestazione dell’avvenuto pagamento dei diritti tecnici di istruttoria e dalla dichiarazione assolvimento imposta di bollo, oltre a Relazione tecnica , Elaborati grafici generali e di dettaglio, Documentazione fotografica, ed ogni altro elaborato idoneo ad illustrare l’intervento .
Per buona norma e per agevolare l’apertura e la visualizzazione del file di disegno sullo schermo, è preferibile che gli elaborati grafici siano prodotti in formato UNI A3; Elaborati che superino i limiti del formato A3 sono ammessi nel caso in cui la rappresentazione d'inquadramento generale dell'area di intervento ecceda tale formato oppure per i disegni relativi a grandi edifici o progetti complessi. In tali particolari fattispecie il formato massimo non dovrà comunque superare l’UNI A0.
Ciascun elaborato tecnico-progettuale, firmato dal proprietario e dal progettista, dovrà essere presentato con “Frontespizio/Testalino” che dovrà obbligatoriamente contenere le seguenti informazioni : il numero dell’elaborato, le scale grafiche, la data di redazione, ubicazione e oggetto dell’intervento, oltre alle generalità del richiedente e del progettista ;
Costi
Marca da bollo di € 16,00 da apporre sulla domanda (nella sezione Allegati di fianco è disponibile il modello per la dichiarazione di assolvimento dell'imposta di bollo telematica)
diritti segreteria da Del.G.M. n.71 del 07.04.2016
(non dovuti per interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche).
Il pagamento deve essere effettuato sul sito internet del Comune di Pontassieve www.comune.pontassieve.fi.it alla sezione pag
LR 65/2014 e ss.mm.ii.
D.Lgs. 42/2004 (DPR 139/2010) e ss.mm.ii.
DPR 31/2017 Procedura semplificata e ss.mm.ii.
AGGIORNAMENTO QUADRO CONOSCITIVO - RICOGNIZIONE VINCOLI PAESAGGISTICI: assenza vincolo archeologico ex art. 142 c.2 lett. m) D.Lgs 42/2004 (art. 21 L.R. 65/2014)
Preso atto dell’approvazione con Deliberazione C.C. n.48 del 09.06.2015 dell’aggiornamento del Quadro Conoscitivo, quindi della Tavola 1.1 variata del Piano Strutturale, adeguata alla ricognizione della vincolistica paesaggistica operata dal PIT della Regione Toscana, si rende noto che nel territorio comunale di Pontassieve non sono presenti aree soggette a vincolo archeologico ai sensi dell’art. 142 comma 1 lett. m) del D.lgs 42/2004 e s.m.i;
Strumenti Urbanistici Approvati e Regolamenti Comunali ssa
![]() | Aiutaci a migliorare! La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie! |