Accesso agli atti (Legge 241/90)
Il cittadino può visionare o avere copia immediatamente per gli atti amministrativi la cui pubblicazione all’Albo Pretorio sia in corso di svolgimento senza dover effettuare alcuna domanda scritta.
Negli altri casi è necessaria presentare apposita istanza di accesso relativa al rilascio di copie, che deve essere motivata, datata e firmata dal richiedente con l'indicazione degli estremi dell'atto di cui si richiede la copia, ovvero degli elementi che consentono la sua individuazione. La richiesta deve altresì contenere i dati anagrafici del richiedente ed i suoi recapiti.
La richiesta deve essere presentata con i moduli - reperibili nella sezione "Documenti e modulistica" - appositamente predisposti:
L'istanza va registrata al protocollo generale del Comune.
La Segreteria Generale si occupa di garantire ai cittadini e a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante il diritto di accesso agli atti amministrativi di competenza del Comune o di altre Pubbliche Amministrazioni, siano quest'ultimi utilizzati ai fini dell'attività dell'Ente o, comunque, stabilmente detenuti dall'Amministrazione Comunale, AD ECCEZIONE delle richieste di accesso per visionare o estrarre copia della documentazione riferita a PRATICHE EDILIZIE. Relativamente a tali istanze occorre rivolgersi all'Area Governo del Territorio - Servizio Amministrativo. In "Consultazione pratiche edilizie, ambiente e urbanistica" sono indicate le modalità e i requisiti di accesso.
Il rilascio di copia "semplice" è subordinato al rimborso del costo di riproduzione (€ 0,30 a pagina formato A3, € 0,20 a pagina formato A2), da versare direttamente all’Ufficio al momento del ritiro delle copie, del versamento sarà rilasciata apposita ricevuta
Il rilascio di copia "conforme all'originale" è subordinato al rimborso del costo di riproduzione nella misura sopra specificata, nonchè all'applicazione dell'imposta di bollo (€ 16,00 ogni 4 facciate).
In questo caso il richiedente dovrà portare alla Segreteria Generale, al momento del rilascio della copia, il numero di marche da bollo necessarie, la marca da bollo deve essere apposta anche sulla richiesta di accesso agli atti da depositarsi all’ufficio protocollo.
Entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta
L'accesso è garantito solo per gli atti compiuti ossia per quegli atti il cui procedimento è concluso e non siano esclusi per legge dall'accesso
-Legge n. 241 del 07.08.1990, "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modificazioni e integrazioni, artt. 22 e seguenti
- Regolamento sul diritto dei cittadini all'accesso ai documenti amministrativi (deliberazione CC n. 3/1998)
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