Spegnimento anticipato del riscaldamento

riscaldamento
Comune di Pontassieve
via Tanzini, 30
Pontassieve

Pontassieve: spegnimento anticipato del riscaldamento. Dal 1 aprile 2022

Pontassieve, 23 marzo 2022 - Il Comune di Pontassieve ha disposto, con un'ordinanza, di spegnere anticipatamente il riscaldamento nel territorio comunale, a partire dal 1 aprile 2022.

La decisione è stata condivisa con altri comuni metropolitani per una serie di ragioni: limitare gli effetti del caro energia dovuti alle conseguenze della guerra in Ucraina, porre attenzione alle problematiche climatiche abbassando le emissioni. 

Dal 1 aprile, quindici giorni prima della consueta data prevista, saranno quindi spenti tutti gli impianti di riscaldamento sul territorio comunale ad eccezione di degli edifici previsti dall'art. 4, comma 5, del d.P.R. n. 74/2013 (ospedali, case di cura, cliniche, scuole materne e asili nido).

Approfondimenti - chiarimenti

Il Comune di Pontassieve è inserito per la parte posta a quota inferiore a 212 metri s.l.m. nella zona climatica “D” mentre per quella posta a quota superiore ai 212 metri nella zona climatica “E” e questo presuppone un orario di accensione degli impianti termici di 12 ore giornaliere dal 1 novembre al 15 aprile per la prima e di 14 ore giornaliere dal 15 ottobre al 15 aprile per la seconda, come previsto dall’art. 9 del D.P.R. 413/93, distribuite in più fasce orarie nell'arco della giornata dalle ore 5 alle ore 23.
DEROGA al periodo di accensione e alla durata massima giornaliera di esercizio degli impianti termici

Al di fuori del periodo di attivazione, gli impianti termici possono essere attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera di massimo metà dell’ orario consentito e con una temperatura ambiente interna di massimo:

18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici.
I sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili. I sindaci assicurano l'immediata informazione alla popolazione dei provvedimenti adottati.

Ordinanza n. 56 del 21/03/2022: Riduzione del periodo di esercizio degli impianti termici ad uso riscaldamento.

A partire dal 1 aprile 2022 è disposto lo spegnimento degli impianti di riscaldamento presenti sul territorio comunale di Pontassieve come da ordinanza del Sindaco di Pontassieve n. 56 del 21/3/2022, che ha lo scopo di ridurre il periodo annuale di esercizio degli impianti termici, in applicazione dell’art. 5 ed in deroga a quanto ordinariamente previsto dall’art. 4 del D.P.R. n. 74/2013, in presenza di comprovate esigenze derivanti dalla situazione contingente.

Sono esclusi dal provvedimento di riduzione del periodo di esercizio, gli impianti di riscaldamento appartenenti agli edifici previsti dall'art. 4, comma 5, del suddetto D.P.R. n. 74/2013 e cioè:
• edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
• sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
• edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
• edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
• edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

Al di fuori del periodo suddetto, gli impianti termici possono essere dunque attivati solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l’esercizio e, comunque, con una durata giornaliera di massimo 6 ore per la zona climatica “D” e  di massimo 7 ore per la zona climatica “E” (Art. 4 comma 3 D.P.R. n 74/2013).