Materiale informativo disposizioni Regione Toscana (ordinanze n.38 e 41)

disposizioni

Da questa pagina è possibile scaricare il materiale informativo sulle dispozioni della Regione Toscana

In questa pagina trovate - in fondo alla pagina in formato .jpg e a lato in formato .pdf - il materiale informativo, consultabile e scaricabile, sulle recenti disposizioni adottate dalle Regione Toscana (ordinanze n. 38 e 41) in materia di:

 

APERTURA/RIAPERTURA DI ATTIVITÀ PRODUTTIVE ED ATTIVITÀCOMMERCIALI

Dettagli delle diposizioni da tenere da parte sia dei datori di lavoro che dei lavoratori. Comportamenti da tenere sul luogo di lavoro, ma anche per recarsi al lavoro (volantino 1)


DISPOSIZIONI SPECIFICHE ESERCIZI COMMERCIALI  (volantino 2-3)

REGOLE PER L’ACCESSO

- E’ obbligatorio prevedere accessi regolamentati e scaglionati dell’utenza per rispettare all’interno la distanza fra le persone di almeno 1,8 metri

- Dove possibile, devono essere differenziati i percorsi di entrata e di uscita.

- E’ obbligatorio consentire l’ingresso di una sola persona per nucleo familiare, salvo bambini e persone non autosufficienti.

- Nei locali fino a 40 mq è consentito l’accesso ad 1 sola persona (più un massimo di 2 operatori)

PROTEZIONI

- Ingresso consentito solo a chi indossa mascherina protettiva che copra naso e bocca. Dove possibile posizionare pannelli di separazione tra lavoratori e utenza sui banchi e alle casse.

SANIFICAZIONI

- Obbligo di sanificare le mani o utilizzare i guanti monouso (ove possibile ambedue le cose) per chi entra negli esercizi commerciali.

- Obbligo di posizionare all’ingresso dei negozi dispenser per detergere le mani e/o guanti monouso a disposizione dell’utenza.

- Per gli esercizi commerciali che per la spesa usano carrelli e cestelli, è raccomandato dotare i punti di prelievo degli stessi di dispenser con liquido disinfettante e carta assorbente a disposizione dei clienti per pulirli.

INFORMARE CHI ATTENDE

- E’ obbligatorio dare informazioni e avvertire la clientela in attesa di entrata circa la di mante-nere il distanziamento interpersonale di 1,8 metri, anche attraverso cartelli informativi all’ingresso.

MERCATI ALL’APERTO

- Nei mercati all’aperto è d’obbligo mantenere di norma la distanza di 1,8 metri e di posizionare presso i banchi di vendita dispenser con liquido per la sanificazione delle mani e/o guanti monouso.

VENDITA PER ASPORTO
- É consentita la vendita per asporto per generi alimentari e attività ar-tigiane dal 24 aprile nel rispetto delle prescrizioni previste dall’ordinanza n. 41/2020

 

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Elenco completo ordinanze regionali emesse per Emergenza Coronavirus