Elettorale - Voto - Casi Particolari

Elettorale - Voto - Casi Particolari

Ufficio: Elettorale
Referente: Isabella Fiesoli
Responsabile: Francesco Cammilli
Indirizzo: Via Tanzini 30
Tel: 0558360366 - 257
Fax: 055 8360353
E-mail: demografici@comune.pontassieve.fi.it
Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 15.15 alle 17.45

Descrizione

Per gli elettori che hanno difficoltà o sono impossibilitati a recarsi alle sezioni elettorali di appartenenza per esprimere il proprio diritto al voto sono possibili le seguenti alternative: voto presso i luoghi di cura servizio di trasporto per portatori di handicap voto assistito voto domiciliare

Voto presso i luoghi di cura

Gli elettori ricoverati in luoghi di cura possono segnalare direttamente alla struttura l’interesse ad esprimere il proprio voto. Sarà la struttura a richiedere al Comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, l’autorizzazione per votare nel luogo di degenza. Al momento del voto, dovranno esibire, insieme alla tessera elettorale, l'attestazione rilasciata dal sindaco dell'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti ammessi a votare nel luogo di ricovero.

Servizio di trasporto per portatori di handicap

Per chi ha difficoltà a raggiungere il proprio seggio elettorale, il Comune di Pontassieve mette a disposizione un servizio di trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap. Per usufruirne, l'elettore deve mettersi in contatto con l'Ufficio Elettorale, nei giorni precedenti la consultazione, in modo da stabilire l'orario.

AVD (diritto al voto assistito)

L'elettore che ha difficoltà a raggiungere la cabina elettorale da solo e ha bisogno di essere assistito nell’operazione del voto può chiedere di essere ammesso a votare con un accompagnatore. Se l'impedimento è duraturo, si applica sulla tessera elettorale il timbro AVD. L'apposizione di tale timbro dovrà essere richiesta all’Ufficio Elettorale. L’esibizione del timbro suddetto ammette a votare l’elettore con l'accompagnatore (un familiare o un’altra persona liberamente scelta). L'accompagnatore:

  • deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica
  • può accompagnare una sola persona
  • deve accertarsi di avere almeno due spazi vuoti sulla propria tessera elettorale

Il presidente può ammettere l'accompagnatore anche per l'elettore non munito del timbro ma il cui impedimento sia evidente.

Gli elettori non vedenti, per essere ammessi al voto assistito, è sufficiente che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Inps-Istituto nazionale della previdenza sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria "ciechi civili" e sia riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07. Ognuno di questi codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto.

Voto domiciliare per elettori affetti da infermità che ne rendano impossibile l'allontanamento dall'abitazione (legge 7 maggio 2009, n. 46)

Gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile (ad esempio coloro che siano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali), sono ammessi al voto a domicilio. Tra il quarantesimo e ventesimo giorno antecedente la data della votazione (in occasione di consultazione elettorale saranno pubblicate sul sito le date precise e l’eventuale modulistica), è necessario far pervenire all’Ufficio Elettorale una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto a domicilio (con indicazione completa dell'indirizzo), accompagnata da adeguata certificazione medica. L'ufficiale elettorale provvede a inoltrare la richiesta alla ASL, che invia un medico presso l'abitazione dell'elettore per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. Se l'esito è positivo, l'elettore è ammesso al voto a domicilio.

Modalità di richiesta

1. Per votare nel luogo di cura occorre rivolgersi direttamente alla struttura.

2. Per richiedere il servizio di trasporto al seggio è sufficiente contattare direttamente l’Ufficio Elettorale, in orario di apertura al pubblico.

3. Per l’apposizione del timbro AVD (Diritto al Voto Assistito) è necessario rivolgersi all’Ufficio Elettorale, in orario di apertura al pubblico, presentando la seguente documentazione:

  • documento di identità;
  • tessera elettorale personale rilasciata dal Comune;
  • certificato medico attestante l'impossibilità ad esprime personalmente il diritto di voto.

4. Per poter esprimere il voto domiciliare dovrà invece essere presentata richiesta, corredata di certificazione medica e documento di identità:

  • all’Ufficio Elettorale negli orari di apertura al pubblico;
  • a mezzo posta elettronica certificata: comune.pontassieve@postacert.toscana.it;
  • per mail: demografici@comune.pontassieve.fi.it
  • per posta ordinaria a Comune di Pontassieve, Via Tanzini, 30, 50065 Pontassieve.

Requisiti del richiedente

Essere elettore del Comune di Pontassieve.
Che risulti invalido al 100% come da documentazione della Commissione Medica della A.S.L. , dove risulti un handicap fisico e non neurologico.

Costi

Nessuno

Informazioni

VOTO RICOVERATI LUOGHI DI CURA

Gli elettori ricoverati in luoghi di cura possono chiedere al sindaco del comune, nelle cui liste elettorali sono iscritti, di votare nel luogo di degenza. Al momento del voto, dovranno esibire, insieme alla tessera elettorale, l'attestazione rilasciata dal sindaco dell'avvenuta inclusione negli elenchi dei degenti ammessi a votare nel luogo di ricovero.

VOTO DOMICILIARE PER ELETTORI AFFETTI DA INFERMITA' CHE NE RENDANO IMPOSSIBILE L'ALLONTANAMENTO DALL'ABITAZIONE - Legge 7 maggio 2009, n. 46

Gli elettori affetti da gravissime infermità tali che l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano risulti impossibile (ad esempio coloro che siano in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali), sono ammessi al voto a domicilio. Tra quarantesimo e ventesimo giorno antecedente la data della votazione è necessario far pervenire al Comune di iscrizione nelle liste elettorali una dichiarazione, in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto a domicilio (con indicazione completa dell'indirizzo), accompagnata da adeguata certificazione medica. L'ufficiale elettorale provvede a inoltrare la richiesta alla ASL, che invierà un medico presso l'abitazione dell'elettore per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti. Se l'esito sarà positivo, l'elettore sarà ammesso al voto a domicilio. Per chi non abbia i requisiti previsti per il voto a domicilio e per chi, in generale, ha difficoltà a raggiungere il proprio seggio elettorale, il Comune mette a disposizione un servizio di trasporto pubblico organizzato per portatori di handicap. L'elettore deve mettersi in contatto con l'Ufficio Elettorale per stabilire l'orario.

AVD (DIRITTO AL VOTO ASSISTITO)

L'elettore che ha difficoltà a raggiungere la cabina elettorale da solo può chiedere di essere ammesso a votare con un accompagnatore. Se l'impedimento è duraturo, si applica sulla tessera elettorale il timbro AVD. Chi ha questo timbro deve essere ammesso a votare con l'accompagnatore (un familiare o un’altra persona liberamente scelta); l'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Repubblica e può accompagnare una sola persona. L'accompagnatore deve accertarsi di avere almeno due spazi vuoti sulla propria tessera elettorale

Il presidente può ammettere l'accompagnatore anche per l'elettore che non ha il timbro ma il cui impedimento sia evidente.

Gli interessati potranno richiedere l'apposizione di detto timbro presentando la seguente documentazione:

  • documento di identità,
  • tessera elettorale personale rilasciata dal Comune,
  • certificato medico attestante l'impossibilità ad esprime personalmente il diritto di voto.

Gli elettori non vedenti che vogliono essere ammessi al voto assistito è sufficiente che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (in precedenza, dal Ministero dell'Interno, Direzione Generale dei Servizi Civili) a norma dell'art. 3 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, quando, all'interno del libretto stesso, sia indicata la categoria "ciechi civili" ed è riportato uno dei seguenti codici: 10; 11; 15; 18; 19; 05; 06; 07. Ognuno dei predetti codici attesta, infatti, la cecità assoluta del titolare del libretto. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido.

Normativa di riferimento

- Legge 05/02/2003, n. 17
- D.P.R. 30/03/1957, n. 361 articolo 55 comma 2°;
- D.P.R. 16/05/1960, n. 570 articolo 41 comma 2°;
- Legge 31/12/1996, n. 675 e successive modificazioni. 

FEEDBACK

 

Aiutaci a migliorare!

La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie!

 

Lascia il tuo feedback

I campo con * sono obbligatori.

Valutazione *