CITTADINANZA ITALIANA

CITTADINANZA ITALIANA

Ufficio: Sportelli informativi e servizi demografici
Referente: Lucia Bargelli
Responsabile: Isabella Fiesoli
Indirizzo: Via Tanzini, 30 - 50065 Pontassieve
Tel: 055/8360234 / 055/8360257
E-mail: statocivile@comune.pontassieve.fi.it
Orario di apertura: Dal lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 15.15 alle 17.45

Descrizione

La cittadinanza è l'appartenenza di una persona ad un determinato Stato, e non è da confondersi con la nazionalità che è il senso di appartenenza ad una nazione per lingua, cultura, tradizione, religione, storia.

La cittadinanza italiana è basata principalmente sullo ius sanguinis, principio del diritto per cui un individuo ha la cittadinanza di uno Stato se uno dei propri genitori o entrambi ne sono in possesso (Il figlio di padre o madre di cittadinanza italiana è cittadino italiano per nascita).

Requisiti del richiedente

Il figlio di padre o madre di cittadinanza italiana è cittadino italiano per nascita.
I cittadini stranieri possono acquisire la cittadinanza italiana per:

  1. matrimonio/unione civile;
  2. residenza in Italia;
  3. beneficio di legge;
  4. riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza;
  5. riconoscimento della filiazione;
  6. convivenza durante la minore età con genitore che ha acquisito la cittadinanza italiana.

SOLE NEI CASI 3,4,5 LA DOMANDA VA PRESENTATA AL COMUNE DI RESIDENZA

1) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER MATRIMONIO/UNIONE CIVILE (art. 5 Legge 91/1992 e succ. mod.)

Viene concesso con decreto prefettizio. Può presentare richiesta il coniuge straniero o apolide di un cittadino italiano, dopo il matrimonio, quando risieda legalmente da almeno due anni in Italia o da tre anni se residente all’estero.
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli italiani. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non devono essere intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere separazione personale dei coniugi.
La richiesta, alle stesse condizioni, può essere presentata anche dalla persona unita civilmente ad un cittadino italiano.

2) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA PER RESIDENZA IN ITALIA (art. 9 Legge 91/1992 e succ. mod.)

Viene concesso con decreto del Presidente della Repubblica:

  • allo straniero che abbia il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado cittadini italiani per nascita o che sia nato nel territorio italiano e, in entrambi i casi, che vi risieda da almeno tre anni;
  • allo straniero maggiorenne, adottato da cittadino italiano, che risieda legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione;
  • allo straniero che abbia prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni, alle dipendenze dello stato italiano;
  • al cittadino di uno stato dell’Unione Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • all’apolide e al rifugiato che risiedano legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano;
  • allo straniero che risieda legalmente da almeno dieci anni nel territorio italiano.

Dal 18 giugno 2015 la presentazione delle richieste è consentita esclusivamente online. Il richiedente, tramite il Portale del Ministero dell'Interno sezione cittadinanza (www.interno.gov.it), dovrà registrarsi ed accedere mediante le credenziali ricevute a seguito della registrazione stessa, trasmettendo tutti i documenti occorrenti in formato elettronico.

Entro sei mesi dalla notifica del decreto di concessione della cittadinanza, l'interessato può rendere il giuramento per l'acquisto della cittadinaza italiana all'ufficio di Stato civile del Comune di Pontassieve. Per la prenotazione del giuramento sono necessari i seguenti documenti:

  •  passaporto in corso di validità;
  •  titolo di soggiorno.

3) ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER BENEFICIO DI LEGGE (art. 4 Legge 91/1992)

Viene concesso dal Comune:

A) al discendente in linea retta (fino al secondo grado) di cittadino italiano per nascita, in presenza di uno dei seguenti requisiti:

  •  prestazione del servizio militare nelle Forze Armate italiane, previa dichiarazione di voler acquisire la cittadinanza italiana;
  •  assunzione di un pubblico impiego alle dipendenze dello stato italiano, con dichiarazione di voler acquistare la cittadinanza italiana;
  •  residenza legale in Italia da almeno due anni al raggiungimento della maggiore età con dichiarazione, entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di età, di voler acquistare la cittadinanza italiana;

B) allo straniero nato in Italia, che vi risieda legalmente e senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, previa dichiarazione entro un anno dal compimento del diciottesimo anno di voler acquistare la cittadinanza italiana (vedere modulo domanda di acquisizione della cittadinanza italiana dei nati in Italia).

4) RICONOSCIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA (JURE SANGUINIS - art. 1 Legge 91/1992)

Lo straniero discendente da cittadini italiani emigrati all’estero, che voglia ottenere il riconoscimento del possesso ininterrotto della cittadinanza italiana “jure sanguinis” deve rivolgersi:

  •  al consolato italiano competente, se residente all’estero;
  •  all’ufficio cittadinanza del Comune di residenza, se residente in Italia (vedere Modulo domanda riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana).

5) RICONOSCIMENTO DELLA FILIAZIONE (art. 2 Legge 91/1992)

La cittadinanza viene concessa al figlio maggiorenne riconosciuto da cittadino italiano, previa dichiarazione di elezione della cittadinaza italiana entro un anno dal riconoscimento.

6) ACQUISTO DURANTE LA MINORE ETÀ (art. 14 Legge 91/1992)

I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi se in possesso di altra cittadinanza. L'acquisto della cittadinaza per il minore convivente avviene, pertanto, se vi sono le seguenti condizioni:

  • rapporto di filiazione;
  • convivenza.

L'art. 12 del Regolamento di esecuzione della legge sulla cittadinanza precisa che "La convivenza deve essere stabile ed effettiva e opportunamente attestata con idonea documentazione".


NOTE

Conoscenza della lingua italiana: la concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli art. 5 e 9 della L. 91/1992 é subordinata al possesso, da parte dell'interessato di un'adeguata conoscenza della lingua italiana (art. 9.1, legge 91/1992).

Documentazione da presentare

Data la complessità della materia l'ufficio di stato civile è a disposizione per informazioni in merito alle diverse casistiche ed ai documenti da produrre:

Iter procedura

L’accesso agli sportelli è esclusivamente su prenotazione.

Solo nel caso di effettiva urgenza è possibile trasmettere un'email (statocivile@comune.pontassieve.fi.it) per ottenere un appuntamento in tempi più brevi, allegando il proprio documento d'identità e documentazione che comprovi l'urgenza.

Costi

L’iter per richiedere la cittadinanza non è gratuito; i costi che si devono sostenere sono i seguenti:

  • 250 euro per il bollettino di contributo di cittadinanza;
  • 16,00 euro per la marca da bollo;
  • costi variabili per il rilascio dei documenti necessari, ad esempio il certificato di residenza e il casellario giudiziale.

Normativa di riferimento

  • Legge 555 del 13 giugno 1912
  • Legge 91 del 5 febbraio 1992
  • Circolari esplicative del Ministero dell'Interno, sentenze e pareri

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