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- CITTADINANZA ITALIANA PER DISCENDENZA (JURE SANGUINIS - art. 1 Legge 91/1992)
Riconoscimento Jure Sanguinis della cittadinanza italiana per coloro che risiedono stabilmente nel Comune di Pontassieve con avi cittadini italiani che sono espatriati senza mai rinunciare alla cittadinanza italiana.
L'interessato deve contattare l'Ufficio di Stato Civile, esprimere la volontà di ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis e prendere un appuntamento per la consegna della documentazione.
È possibile ricevere informazioni scrivendo a statocivile@comune.pontassieve.fi.it
Dopo le necessarie verifiche da parte dell'Ufficio e ricevute le opportune istruzioni, l'interessato presenta istanza in bollo, indirizzata al Sindaco, di riconoscimento della cittadinanza italiana jure sanguinis.
Deve dichiarare inoltre l'esistenza di eventuali figli minori residenti allegando, in tal caso, la copia del passaporto e del permesso di soggiorno e, se nati all'estero, la copia integrale dell'atto di nascita degli stessi ; ciò in quanto il riconoscimento della cittadinanza italiana comporta l'estensione della stessa anche ai figli minori residenti.
Eventuali figli maggiorenni residenti a Firenze, dovranno presentare personalmente istanza di riconoscimento della cittadinanza italiana.
Il richiedente deve risiedere stabilmente nel Comune di Pontassieve e nessuno degli avi deve avere perso o rinunciato alla cittadinanza italiana.
L'Ufficio, ricevuta l'istanza, completa della documentazione, richiede ai Consolati competenti per le sedi di residenza degli avi (dal momento dell'espatrio dall'Italia in poi) l'attestazione di non rinuncia alla cittadinanza ed il certificato contestuale del richiedente.
In caso di esito positivo della procedura viene disposto il provvedimento di riconoscimento del possesso della cittadinanza italiana e successivamente viene trascritto nei registri degli atti di nascita del Comune di Pontassieve, l'atto di nascita del richiedente e degli eventuali figli minori, dandone comunicazione allo stesso ed agli altri soggetti istituzionali, secondo gli adempimenti di legge.
Termine di conclusione: il procedimento si conclude entro 180 giorni.
Legge n. 555/1912
Legge n. 151/1975
Legge n. 123/1983
Legge n. 180/1986
Legge n. 91/1992
DPR 572/1993.
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