Gli Enti del Terzo Settore che si avvalgono di volontari non occasionali hanno l’obbligo di iscriverli in un apposito registro.
Il registro, prima dell’utilizzo, deve essere vidimato mediante: numerazione progressiva e bollatura a mezzo timbro (ogni pagina) da parte dei soggetti abilitati quali notaio, segretario comunale o da altro pubblico ufficiale autorizzato.
Nell’ultima pagina del registro l’autorità che ha provveduto alla vidimazione appone una dichiarazione contenete: numero fogli che lo compongono, data e firma.
La consegna avviene a mezzo di deposito del registro da parte del soggetto interessato previa compilazione di apposita istanza e lo ritirerà al termine delle operazioni di vidimazione, previo appuntamento.
Enti del Terzo Settore iscritti negli appositi registri (art. 4 del D. Lgs n. 117/2017 e s.m.i).
La documentazione indicata deve essere consegnata a mano, previa richiesta di appuntamento, presso la Segreteria Generale, via Tanzini 30, primo piano
L’operazione è gratuita
Vidimazione dei registri entro 15 giorni dalla richiesta
IN ALTERNATIVA alle forme di tenuta sopra descritte gli Enti del Terzo Settore possono avvalersi di registri tenuti con sistemi elettronici e/o telematici qualora gli stessi assicurino l'inalterabilita' delle scritture e la data in cui le stesse sono apposte, anche con le modalita' di cui all'art. 2215-bis, commi 2, 3 e 4 del codice civile. D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i; nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n° 7180 del 28 maggio 2021; Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 6 ottobre 2021.
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