Sulla Gazzetta Ufficiale. n. 22 del 27.01.2017, sono stati pubblicati i D.Lgs. delegati n.ri 5, 6 e 7 del 19.01.2017 contenenti modifiche ed aggiornamenti dell’ordinamento dello Stato Civile (DPR n. 396/2000), delle norme in materia penale e delle norme di diritto internazionale privato.
Questi ultimi provvedimenti, hanno completamente e sostanzialmente modificato l’intera procedura delineata nella fase transitoria dal DPCM n. 144/2016 e dalle formule emanate con il DM 28.7.2016.
Gli aspetti più rilevanti che emergono dai decreti di cui sopra sono:
Ovviamente, questi sono solamente alcuni aspetti principali e più innovativi delle nuove procedure conseguenti all’emanazione dei decreti di attuazione.
Gli interessati devono trasmettere il modulo allegato compilato tramite:
Per i cittadini italiani l'ufficio provvede ad acquisire tutti i documenti necessari, per i cittadini stranieri vedi paragrafo "Requisiti del Richiedente", dopo 7 giorni dalla consegna è possibile contattare l'ufficio per fissare un appuntamento per la redazione del verbale di richiesta di unione civile.
Le unioni civili si costituiscono tra persone maggiorenni e dello stesso sesso uniti/e stabilmente da legami affettivi di coppia, non vincolati/e da rapporti di parentela quale specifica formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c’è obbligo di fedeltà, come nel matrimonio.
Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
I due interessati mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale di stato civile, alla presenza di due testimoni, l' devono dichiarare l'interesse alla costituzione di una unione civile.
INDICAZIONI PER CITTADINI STRANIERI Il cittadino straniero che vuole costituire in Italia un'unione civile, ai sensi dell'art. 1 c. 19 della Legge 20/05/2016 n. 76, deve presentare all'ufficiale di stato civile anche una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi di cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile. Qualora la produzione del nulla osta sia preclusa in ragione del mancato riconoscimento, secondo la Legge dello stato di cui è cittadino, dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, il nulla osta è sostituito da un certificato o altro atto comunque idoneo o ad attestare la libertà di stato, ovvero la dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (art. 32ter c. 2 della L. 218/1995 così come modificato dal D. Lgs. 7/2017)
La documentazione da presentare:
In data 05 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 riguardante: "Regolamentazione dell' unioni civili tra persone dello stesso sesso disciplina delle convivenze". Di seguito, le prime indicazioni ricavate dal testo della legge. Il nuovo istituto relativo alle unioni civili tra persone dello stesso sesso è regolato dall'articolo 1, dai commi dall'1 al 35: Due persone maggiorenni dello stesso sesso costituiscono una unione civile mediante dichiarazione davanti all'ufficiale di stato civile ed alla presenza di due testimoni. L'ufficiale di stato civile provvede alla registrazione degli atti di unione civile tra persone dello stesso sesso nell'archivio dello stato civile. Altra modalità di costituzione dell'unione civile riguarda quei casi in cui in seguito ad una rettificazione di sesso, i coniugi abbiano manifestato la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili.
Delibera della Giunta Municiapale Nr. 196 Data 05/12/2019
I matrimoni e/o le unioni civili non verranno celebrati nel Palazzo comunale nelle festività di seguito elencate:
• 1 e 6 gennaio
• Pasqua e lunedì di Pasqua
• 25 Aprile
• 1° Maggio
• 2 Giugno
• 15 Agosto
• 29 Settembre (Festa del Patrono San Michele Arcangelo)
• 1° Novembre
• 8, 25 e 26 Dicembre
Dal 1° gennaio 2020 i costi si distingueranno a seconda della residenza anagrafica se nel Comune di Pontassieve, nella Città Metropolitana, in altro comune fuori dalla Città Metropolitana fiorentina o entrambi residenti all’estero, come definita nel file in allegato
LE CAUSE IMPEDITIVE ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE CIVILE:
a) per una delle parti, di un vincolo matrimoniale o di un'unione civile tra persone dello stesso sesso;
b)l'interdizione di una delle parti per infermità di mente; se l'istanza d'interdizione è soltanto promossa, il pubblico ministero può chiedere che si sospenda il procedimento di costituzione dell'unione civile; in tal caso il procedimento non può aver luogo finche la sentenza che ha pronunziato sull'istanza non sia passata in giudicato;
c) tra le parti dei rapporti di cui all'articolo 87, primo comma, del codice civile; non possono altresì contrarre unione civile tra persone dello stesso sesso lo zio e il nipote, la zia e la nipote;
d) la condanna definitiva di un contraente per omicidio consumato o tentato nei confronti di chi sia coniugato o unito civilmente con l'altra parte.
LE NOVITA' PER LE UNIONI CIVILI
REGIME PATRIMONIALE
È stabilito ex lege il regime patrimoniale della comunione dei beni, in mancanza di diversa convenzione patrimoniale. È estesa alle unioni civili la disciplina relativa al Fondo patrimoniale, alla comunione legale, alla comunione convenzionale, al regime di separazione dei beni, all’impresa familiare con richiami al regime delle trascrizioni previsto dal Codice Civile per tali istituti.
IMPEDIMENTO E NULLITÀ DELLE UNIONI CIVILI:
L'unione civile è impedita dal precedente vincolo matrimoniale o di unione civile, dall'interdizione, dalla sussistenza dei rapporti di parentela, affinità o adozione tra le parti, dalla condanna di una delle parti per omicidio tentato o consumato nei confronti del coniuge o di chi sia unito civilmente con l'altra parte dell'unione civile. È prevista la disciplina dei casi di nullità delle unioni civili.
DIRITTO SUCCESSORIO
Alle unioni civili si applicano le disposizioni in materia di successione tra coniugi. La pensione di reversibilità e il Tfr maturato spettano al partner dell'unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimonio: al partner superstite va la legittima cioè il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
SCIOGLIMENTO DELLE UNIONI CIVILI
L'unione civile si scioglie con manifestazione congiunta o disgiunta dinanzi all’ufficiale dello Stato Civile e si applicano alcune norme previste per il divorzio, ad esclusione dell’istituto della separazione.
CLAUSOLA DI CHIUSURA
Al solo fine di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall'unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso.
Delibera della Giunta Municiapale Nr. 196 Data 05/12/2019
Dove si può celebrare una unione civile:
Palazzo Comunale:
Residenze di pregio:
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 Luglio 2016, n. 144
LEGGE 20 Maggio 2016 n. 76 (legge Cirinnà)
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