In assenza di legami di matrimonio o di parentela è possibile costituire famiglie diverse tra persone coabitanti nella stessa abitazione. Non devono però esserci legami di parentela (sia diretti, che collaterali o affini) o affettivi (dove per vincolo affettivo si intende il legame "affectionis causa", derivante da una libera scelta affettiva, con caratteristica di permanenza nel tempo, costanza e impegno reciproco alla coabitazione). Se questi legami, compresi quelli affettivi, risultano nella pregressa documentazione agli atti, non possono essere modificati. Nelle "Avvertenze e note illustrative all’ordinamento anagrafico contenute nel volume della serie Metodi e Norme, serie B, n. 29 ed.1992", l'ISTAT afferma: "La prova dei “vincoli affettivi” di cui alla definizione della famiglia anagrafica (di cui all'art.4 del D.P.R. n.223/1989 "Regolamento anagrafico"), viene riconosciuta alla dichiarazione che gli interessati rendono al momento della costituzione o subentro nella famiglia”.
La dichiarazione già resa sull’esistenza dei vincoli affettivi non può essere soggetta a continui ripensamenti. I vincoli stessi sono da ritenersi cessati soltanto con il cessare della coabitazione.
Una persona o famiglia che coabita - nello stesso appartamento con altra persona o famiglia - possono dar luogo a due distinte famiglie anagrafiche se tra i componenti delle due famiglie non vi sono i vincoli di cui all’art.4". Pertanto, nel caso in cui, alla formazione dello stato di famiglia presso l'Anagrafe, tra le persone coabitanti non vi fossero legami di parentela o affettivi, qualora gli interessati volessero costituire degli stati di famiglia separati, dovranno fare un'apposita dichiarazione sottoscritta da tutti i membri maggiorenni che coabitano nella medesima abitazione. Tale dichiarazione è da ritenersi definitiva e non modificabile, se non nel caso in cui si creino legami di parentela tra le persone coabitanti (in tal caso, le famiglie saranno riunite d'ufficio), o in caso di cessazione della coabitazione.
La richiesta di creazione di stati di famiglia separati può essere effettuata anche in un momento successivo alla formazione della famiglia anagrafica, ma solo nel caso in cui non vi sia una precedente dichiarazione relativa all'esistenza di vincoli affettivi tra le persone coabitanti.
Quanto riportato nella dichiarazione può essere oggetto di accertamento da parte dell’ufficio preposto.
Compilazione e sottoscrizione della dichiarazione e sua presentazione all’Ufficio Anagrafe con le seguenti modalità:
Istanza Unione/scissione nucleo familiare
Nessuno
Entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza
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