Presentazione Lista Elezioni Comunali

Presentazione Lista Elezioni Comunali

Ufficio: Servizi Demografici
Referente: Isabella Fiesoli
Responsabile: Isabella Fiesoli
Indirizzo: Via Tanzini, 30 - 50065 Pontassieve
Tel: 055 8360366
Fax: 055 8360353
E-mail: demografici@comune.pontassieve.fi.it
Orario di apertura: I giorni e l'orario di apertura per la presentazione delle liste elettorali variano a seconda della data di svolgimento delle elezioni.

Descrizione

Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire ai competenti degli organi politici un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione ed all'ammissione delle candidature per la elezione alla carica di Sindaco e di Consiglier

Requisiti del richiedente

I candidati alla carica di Sindaco, di Consigliere Comunale devono essere maggiorenni ed elettori di un Comune della Repubblica.
I sottoscrittori della lista, i presentatori della lista devono essere maggiorenni ed elettori del Comune di Pontassieve.
I cittadini dell'Unione Europea, con cittadinanza non italiana, che intendono presentare la propria candidatura  a Consigliere Comunale devono essere maggiorenni, residenti nel Comune di Pontassieve, iscritti nelle liste aggiunte del Comune di Pontassieve.
I cittadini dell'U.E. devono avere la cittadinanza dei seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera ed Ungheria.

Documentazione da presentare

La documentazione occorrente per la presentazione delle liste dei candidati a Sindaco e Consigliere Comunale varia a seconda della densità della popolazione all'ultimo censimento generale della popolazione (2001) e cioè sopra o sotto i 15.000 abitanti.
Il Comune di Pontassieve all'ultimo censimento della popolazione consta di 20.594 abitanti, pertanto la documentazione occorrente risulta essere:

 

 

 

 

 

PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE:
In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei  seguenti documenti:
1) candidatura alla carica di  sindaco e  lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
2) dichiarazione di presentazione della lista;
3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
4) dichiarazioni  autenticate di  accettazione della  candidatura per  la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale;
5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
6) modello di contrassegno di lista;
7) Modalità per la materiale presentazione della lista.

Al  riguardo  si  ritiene opportuno  soggiungere  che  in considerazione del carattere di specialità della normativa  elettorale non  si  applicano, nell.ambito del procedimento  elettorale preparatorio  ed,  in particolare, nella  fase di presentazione delle  candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa.
 Non sono, pertanto, ammesse:
a)  l'autocertificazione;  non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
b)  la  dichiarazione  sostitutiva  dell.atto  di  notorietà;

c)  la proroga della  validità del  certificato di  iscrizione nelle  liste elettorali mediante  autodichiarazione  dell'interessato  in  calce  al  documento;
d)  la  presentazione  di  documenti  alla  pubblica  amministrazione mediante fax o posta elettronica, salvo che nel contesto del documento informatico.

1) Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.
I  candidati  compresi  nella  lista  devono  essere  contrassegnati  con  un numero d'ordine progressivo.
Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.
Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere  comunale,  compresi  nella  lista  deve  essere  indicato  il  cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
Per  i  candidati  alla  carica di  consigliere  comunale  che  siano  cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.
Nei Comuni  con  popolazione  superiore  a  15.000 abitanti ciascun  candidato  alla  carica  di  sindaco  deve  dichiarare,  all'atto  della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presenta-
te per l'elezione del consiglio comunale.
Ogni  lista deve  comprendere un numero di  candidati non  superiore  al numero  dei  consiglieri  da  eleggere  e  non  inferiore  ai  due  terzi.

Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista dovrà essere da 13  a 20,  nei Comuni  con  popolazione  da  15.001  a  30.000 abitanti.

2) Dichiarazione di presentazione della lista.
La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.
La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge
stessa richiede.
Con  la  lista va  anche presentato  il nome  e  cognome del  candidato  alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.
Detti requisiti sono:
a) Numero dei presentatori
La  dichiarazione  di  presentazione  delle  liste  dei  candidati  al  consiglio comunale  e  delle  collegate  candidature  alla  carica  di  sindaco,  per  ogni Comune,  deve  essere  sottoscritta:
da non meno di 175 e da non più di 350 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti.
All'atto della presentazione della  lista,  ciascun  candidato  alla  carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.

I candidati che figurino tra i presentatori delle liste le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
Nessun elettore può  sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista  (ammenda da 200 a 1.000 euro).

b) Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di  collegamento  con  la  lista  o  con  le  liste presentate per  l'elezione del consiglio comunale.
Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.
c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.
La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.
La firma degli elettori deve  essere  apposta  su  appositi moduli  riportanti  il  contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.
Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico  che  abbia  avuto  eletto un proprio  rappresentante  anche  in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o  segretari nazionali ovvero da  rappresentanti all'uopo da  loro  incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.

La  firma  del  sottoscrittore,  in  ogni  caso,  dev'essere  autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali,  segretario  delle  procure  della Repubblica,  presidente  della  provincia, sindaco,  assessore  comunale,  assessore  provinciale,  presidente  del  consiglio comunale,  presidente  del  consiglio  provinciale,  consigliere  comunale  che abbia  comunicato  la propria disponibilità  al  sindaco,  consigliere provinciale che  abbia  comunicato  la  propria  disponibilità  al  presidente  della  provincia, presidente  del  consiglio  circoscrizionale,  vice  presidente  del  consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia.
Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il  termine  finale  fissato per  la presentazione delle candidature.
Ai suddetti è espressamente  attribuita  la  competenza  ad  eseguire  le  autenticazioni delle  firme dei sottoscrittori esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, autenticazione  anche  in proprietà  comunali  situate  all'esterno della  residenza municipale  od  anche  in  luogo pubblico  ovvero  aperto  al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.
d
) Indicazione  dei  delegati  incaricati  di  designare  i  rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco.
Nulla  vieta  che  la  scelta  dei  delegati  cada  su  persone  che  siano  anche presentatori o candidati.
In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali è consentito che  le  stesse persone  siano designate quali delegati della lista per le elezioni del consiglio regionale, del consiglio comunale, e  del  gruppo  dei  candidati  per  la  elezione  del consiglio provinciale.

e) Programma amministrativo.
Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale ed al nominativo del candidato alla carica di sindaco, dev'essere affisso all'albo pretorio del Comune.
f ) Bilancio preventivo di spesa.
Unitamente alle liste ed alle candidature, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, dev'essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da
rendersi pubblico mediante  l'affissione  all'albo pretorio del Comune.
Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti non è obbligatorio presentarlo se non è previsto nello sttauto o regolemanto comunale.

3) Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali.
Allo  scopo  di  garantire  l'esistenza  della  condizione  di  elettori  del Comune dei  sottoscrittori  delle  dichiarazioni  di presentazione delle  liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune, e  per  rendere,  nello  stesso  tempo,  facile  e  rapido  l'accertamento  di  tale
condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi.
Tali certificati potranno essere anche collettivi, e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.

4) Dichiarazione di  accettazione della  candidatura  alla  carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale.
Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco, sia alla carica  di  consigliere  comunale.
È necessario, però, che essa contenga l'esplicita dichiarazione  del  candidato  di non  trovarsi  in  alcuna  delle condizioni previste dall'art. 58 del ecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, oltre l'accettazione della candidatura, il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.
La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone sopra riportate per le autentiche.
Per  i candidati che  si  trovino eventualmente all'estero,  l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.
Nessuno  può  accettare  la  candidatura  in  più  di  una  lista  nello  stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno,  e  chi  è  stato  eletto  in un Comune non può presentarsi  candidato  in altri Comuni.
È  invece da  ammettere  che  la  candidatura per  la  elezione  a  consigliere comunale possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale  dello  stesso Comune.

5) Certificato attestante che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo, partecipando  alle  elezioni  in  qualità  di  candidati,  possano  falsarne  i  risultati, si richiede che all'atto di presentazione delle candidature  sia  corredato  dei  certificati  nei  quali  si  attesta  che  i  candidati  sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
Per  i  cittadini  dell'Unione  europea,  il  certificato  indica  che  essi  sono iscritti nella lista elettorale aggiunta, o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito.

6) Contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale.
Il  candidato  alla  carica di  sindaco dovrà  essere  affiancato  dal  contrassegno  o  dai  contrassegni  delle  liste collegate.
I predetti  contrassegni  saranno  riprodotti  sul manifesto  recante  le  liste dei candidati e sulle schede di votazione.
Affinché la Sottocommissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.
È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.
Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori  del  contrassegno  depositato.
Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle  schede che  i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati)  e  l'altro  da  un  cerchio  del  diametro  di  cm.  2  (per  la  riproduzione  sulla scheda di votazione.
Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.

7) Modalità per la materiale presentazione della lista.
La presentazione deve essere fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte.
La Sottocommissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, proceda all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio.
Nel  silenzio della  legge,  si  ritiene  che  la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei  candidati o dei  sottoscrittori della  lista stessa, o dai delegati di lista.

Iter procedura

Compiti della  segreteria del Comune  relativi  alla  ricezione delle candidature.
Il  segretario  comunale  o  chi  lo  sostituisce  legalmente,  per  obbligo  di legge,  deve  rilasciare,  per  ogni  lista  depositata,  a  coloro  che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, la quale deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.
Il  segretario comunale non può  rifiutarsi di ricevere  le  liste  dei  candidati,  i  relativi  allegati  e  i  contrassegni  di  lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi,  sia nella  ricevuta da  rilasciare  ai presentatori  sia  sugli  atti  stessi,  l'ora della ricezione.
L'esclusione dalla competizione elettorale delle liste le cui candidature siano state sottoscritte su fogli mobili che siano privi delle indicazioni del contrassegno di lista e del nome e cognome dei candidati  nonché  privi  del  timbro  trasversale  idoneo  a  farle  considerare  un  unico  documento con il frontespizio che li racchiude e che riportino detto contrassegno ed elenco nominativo dei candidati.
E' necessario  che la Sottocommissione  elettorale  circondariale,  in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.
Il  segretario  comunale,  prima  dell'invio degli atti alla Sottocommissione elettorale circondariale, deve provvedere a fare copia del programma  amministrativo presentato dalle  singole  liste, per  l'affissione dello stesso all'albo pretorio del Comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta Sottocommissione.

ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
1) Competenza delle Sottocommissioni elettorali circondariali in materia di esame e di ammissione delle candidature.
Le  operazioni  per  l'esame  e  l'ammissione  delle  candidature  vengano effettuate dalla Sottocommissione elettorale circondariale.

2) Termine per  il  compimento delle operazioni della Sottocommissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature.
L'
esame delle candidature e delle liste dei candidati presentate debbono essere ultimate, improrogabilmente, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
La Sottocommissione, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate e adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste a mano a mano che queste le perverranno.

3) Operazioni della Sottocommissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature.
Le operazioni della Sottocommissione, per quanto riguarda l'esame delle candidature, sono le seguenti:

  • ACCERTAMENTO DELLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE.
    Come  prima  operazione,  la Commissione  dovrà  controllare,  in  base alle attestazioni dei segretari comunali, se la lista, con la relativa candidatura  alla  carica  di  sindaco,  sia  stata  presentata  entro  il  termine  previsto, cioè entro le ore 12 del 29° giorno precedente l'elezione.
    Qualora dovesse accertare che la lista è stata presentata oltre tale termine, la dichiarerà non valida.
  • VERIFICA DEL NUMERO DEI PRESENTATORI E DELLA REGOLARITÀ DEI MODULI CONTENENTI LE FIRME.
    La Sottocommissione controllerà, poi, se il numero dei presentatori è quello prescritto , e se le firme sono state apposte sui prescritti moduli.
    A tale scopo occorrerà effettuare le seguenti verifiche e consiste:

           1) nell'accertare  che  la  firma degli  elettori  sia  stata apposta  su moduli  riportanti  il  contrassegno di  lista,  il nome,  cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di sindaco che di consigliere, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
           2) nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché nel numerare  le  eventuali dichiarazioni di  elettori  analfabeti  o  fisicamente impediti;
 
           3) 
nell'accertare  se  le  predette  firme  siano  regolarmente autenticate e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore del Comune  sia  documentato  nelle  forme  richieste  dalla  legge. La Sottocommissione,  inoltre, dovrà depennare  i  sottoscrittori  la  cui  firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il 
              
requisito di elettore del Comune non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza.

  • Se, compiute tali verifiche, la lista risultasse presentata da un numero di elettori, che abbiano dimostrato tale qualità e le cui firme siano state debitamente autenticate, inferiore a quello prescritto, essa dovrà essere ricusata.
  • La  lista  dovrà  parimenti  essere  ricusata  qualora,  effettuate  le  verifiche anzidette,  il  numero  dei  presentatori  dovesse  risultare  eccedente  il  limite massimo consentito dalla legge.

4) ESAME DELLA LISTA E DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI.
Successivamente, la Sottocommissione dovrà procedere all'esame della lista e della posizione dei singoli candidati.
A tale scopo essa effettuerà i seguenti controlli:
a) Controllo del numero dei candidati.
La prima operazione  che  la Commissione dovrà  effettuare  consiste nell'accertare se la lista, oltre al candidato alla carica di sindaco, ha un numero di candidati non inferiore ai  due  terzi  con  arrotondamento
all'unità superiore, qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.
Quando  i  candidati  compresi  nella  lista  fossero  in  numero  inferiore  a tale limite, la lista dovrà essere ricusata.
Se  la  lista, poi, dovesse  contenere un numero di  candidati  superiore  al massimo  consentito,  la Sottocommissione provvederà  a ridurla  a  tale  limite, cancellando gli ultimi nominativi.

b) Controllo  delle  dichiarazioni  di  accettazione  delle  candidature.
L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati iscritti nella lista, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura
contenente  l'esplicita dichiarazione del  candidato di non  trovarsi  in  alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n.  267,  firmata  dall'interessato  e  debitamente  autenticata.

Analogamente  dovrà  essere  verificata la reciproca dichiarazione di collegamento tra candidato alla carica di sindaco e le liste collegate.
I candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dal citato art. 58, comma 1, o per i quali manchi ovvero sia incompleta la prescritta dichiarazione di accettazione o di colle-
gamento, dovranno  essere  cancellati dalla  lista.
Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati comprese quelle dei cittadini dell'Unione europea candidati alla carica di consigliere comunale, contenute nelle dichiarazioni di  accettazione,  corrispondano  esattamente  a
quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso  negativo,  gli  opportuni  accertamenti  per  evitare  dubbi  sulla  identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.
c) Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.
La Sottocommissione verificherà, poi, se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
Per  i  candidati  alla  carica  di  consigliere  comunale  che  siano  cittadini dell'Unione  europea, la  Sottocommissione  verificherà  l'esistenza  del  certificato  di  iscrizione  nella  lista
elettorale  aggiunta  ovvero  dell'attestato  di  avvenuta  presentazione  della domanda di iscrizione.
I candidati che non siano in possesso del predetto requisito o per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.
d) Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.
L'operazione  si  rende  necessaria  al  fine  di  procedere  alla  cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata.
Se, per effetto delle cancellazioni di cui alle lettere b), c) e d), la lista si riduca al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere ricusata.
Si tenga presente che le cancellazioni degli ultimi nominativi dalle liste che contengono un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non  saranno necessarie qualora  la  lista  si  trovi già  ridotta  al  limite  stesso,  in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle lettere b), c) e d).


ESAME DEI CONTRASSEGNI DI LISTA.
La Sottocommissione elettorale circondariale dovrà procedere, poi, all'esame dei contrassegni di lista.
La Sottocommissione dovrà ricusare:
1) i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere  con  contrassegni  notoriamente  usati  da  altri  partiti  o  raggruppamenti
politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;
2)
i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
3) infine,  i  contrassegni  riproducenti  immagini  o  soggetti di natura religiosa.
Ricusato un contrassegno, la Sottocommissione ne dà notizia agli interessati.
Nei Comuni  con  popolazione  superiore  ai  15.000  abitanti,  invece,  il nuovo  contrassegno dovrà essere presentato entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, non oltre l'ora che sarà comunicata dalla Sottocommissione stessa.
Se  il  nuovo  contrassegno  non  verrà  presentato,  o  se  esso  non  risponda alle condizioni previste dalle legge, la lista sarà senz'altro ricusata.

NUOVA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE.
La Sottocommissione elettorale circondariale deve tornare a  riunirsi dopo la scadenza del termine assegnato per la sostituzione dei contrassegni eventualmente  ricusati, per  i Comuni  con popolazione  sino  a 15.000  abitanti,  ed  il 26°  giorno  antecedente  la  data  della  votvotazione,  per  i Comuni  con  oltre 15.000 abitanti, per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere  visione dei nuovi documenti  e per deliberare  sulle modificazioni eseguite.
La legge non precisa l'orario di tale nuova riunione.
Sembra, comunque, opportuno evitare le prime ore del mattino, in modo da consentire ai delegati di lista di acquisire presso le pubbliche amministrazioni, nei normali orari di ufficio, l'eventuale documentazione integrativa.


SORTEGGIO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.
Dopo  che  si  sarà pronunciata definitivamente  in ordine  a  tutte  le  liste presentate nel Comune,  la Sottocommissione dovrà procedere  all'assegnazione di un numero progressivo a  ciascun  candidato alla  carica di  sindaco  ed a ciascuna lista ammessa.
La Sottocommissione elettorale circondariale procede al sorteggio dei nominativi dei candidati  alla  carica  di  sindaco  ammessi,  alla  presenza  dei  delegati  di  lista appositamente convocati.
Con le stesse modalità, la Sottocommissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante apposito, distinto sorteggio.
Successivamente, la Sottocommissione rinumera tutte le liste, assegnando ad ogni lista un numero diverso, partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco con il numero più alto  (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal predetto sorteggio).
Quanto sopra determina il numero d'ordine definitivo in base al quale sono riprodotti, sul manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati alla carica di sindaco con a fianco i contrassegni delle liste collegate.

a) Comunicazione delle decisioni della Sottocommissione  elettorale circondariale al sindaco ed al Prefetto.
Le decisioni della Sottocommissione devono essere comunicate immediatamente al sindaco, a mano a mano che sono da essa adottate, per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati , il  quale  deve  essere  affisso  all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data di votazione.
Analoga,  immediata  comunicazione deve  essere  fatta  al Prefetto per  la stampa delle schede per la votazione.
I  contrassegni  delle  liste  che  sono  stati  ammessi  dalla Sottocommissione  elettorale  circondariale dovranno  essere  trasmessi  al  sindaco (quelli di cm 10 di diametro) ed al Prefetto (quelli di cm 2 di diametro) con il visto di autenticazione dei presidenti degli anzidetti consessi.


b) Comunicazione  ai  sindaci delle  candidature  ammesse  ai  fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.
Ai fini, poi, dell'assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, la Sottocommissione deve, per ciascun Comune, comunicare ai sindaci le liste ammesse  con il rispettivo numero d'ordine definitivo riportato a conclusione delle operazioni di rinumerazione.

c) Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista.
La Sottocommissione, deve, infine, entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, comunicare, al sindaco del Comune cui le candidature si riferiscono, l'elenco dei delegati di ciascuna lista.
Qualora la dichiarazione di presentazione di lista non contenga la indicazione  dei  delegati,  la Sottocommissione  ne  deve  fare  espressa menzione  nella comunicazione di cui sopra.

Tempi

Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature.
La presentazione delle  candidature  alla  carica di  sindaco  e delle  liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata, durante il normale orario d'ufficio,
dalle ore 8 del 30° giorno alle  ore 12 del 29° giorno antecedenti  la data della votazione

Informazioni

DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
Nei Comuni  con  oltre  15.000  abitanti, viene stabilito che  la  dichiarazione  di  presentazione  della  lista  dei  candidati  deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste.
Si tenga però presente che la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma  facoltativa,  in quanto  è  fatta nell'interesse della  lista  rappresentata:  i  rappresentanti,  infatti,  non  fanno  parte  integrante  dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.

A) Modalità per  la presentazione delle designazioni dei  rappresentanti di lista.
La designazione dei  rappresentanti di  lista va  fatta con dichiarazione scritta,  su  carta  libera,  e  la  firma  dei  delegati  deve  essere  autenticata  da una  delle  persone autorizzate, sopra descritte. 
Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali  devono  essere  successivamente  consegnate  dal  segretario  comunale  ai rispettivi presidenti dei vari Uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.
Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.
Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poichè possono essere designati, quali delegati, le medesime persone, è ovvio che, in tal caso, alla designazione degli stessi rappresentanti  per  tutti  i  tipi  di  consultazioni  che  hanno  luogo,  i  delegati potranno provvedere con un unico atto.
Le designazioni, per ciascuna sezione, debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.
Non  è  previsto  che  le  designazioni  di  cui  trattasi  siano  fatte da  terzi, autorizzati dai delegati.

B) Organi ai quali dev'essere diretta la designazione - Termini.
La  designazione  dei  rappresentanti  di  lista  è  fatta  in  uffici  diversi  a seconda degli Uffici elettorali presso cui i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito:
a) Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione.
La designazione dei  rappresentanti di  lista presso gli Uffici  elettorali di sezione può essere fatta:
1° al segretario del Comune, entro il venerdì precedente la elezione: Il  segretario  controllerà  la  regolarità  delle  designazioni,  accertando anche  che  esse  siano  firmate  dai  delegati  compresi  nell'elenco che la Sottocommissione elettorale circondariale ha fatto pervenire al sindaco e le rimetterà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima dell'insediamento del seggio;
2° direttamente  al  presidente  del  seggio, il  sabato  pomeriggio:durante  le  operazioni di autenticazione delle  schede di votazione, oppure la mattina della domenica purché prima dell'inizio della votazione. Per tale ipotesi il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti. All'esame della regolarità delle designazioni ed al controllo di coloro che tali designazioni hanno fatto provvede il presidente del seggio.
b) Rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali: Nei Comuni  con popolazione  superiore a 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali va presentata alla segreteria dei rispettivi Uffici. Nessun termine la legge stabilisce per la presentazione di tali designazioni. Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli Uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possono provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale.

C) Requisiti dei rappresentanti di lista.
Circa  il  possesso  dei  requisiti  dei  rappresentanti  di  lista essi devono essere elettori del Comune.
Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.
Nel caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le elezioni del consiglio regionale, del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale; e rappresentante del gruppo dei candidati per la elezione del consiglio provinciale presso il medesimo seggio.
In  tal  caso per  le elezioni  regionali,  provinciali,  comunali  e  circoscrizionali  i  rappresentanti di lista devono essere elettori, rispettivamente, della regione, della provincia  o  del Comune,  al  fine  di  consentire  che  gli  stessi esprimano il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, si intende che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori della circoscrizione.
Qualora, all'atto della presentazione della lista di candidati per l'elezione del consiglio regionale, del Consiglio comunale, del consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per l'elezione del consiglio provinciale, siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi  prendano  preventivi  accordi  per  designare  la  stessa  persona  sia  come rappresentante  di  lista  per  le  elezioni  regionali,  comunali  e  circoscrizionali, sia come rappresentante di gruppo per le elezioni provinciali, e ciò allo scopo di evitare eccessivo affollamento presso i seggi. Analoghi accordi potranno essere presi in caso di coincidenza delle elezioni politiche con quelle amministrative.

Avvertenze

Si ricorda che in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale ed in particolare nella fase di presentazione delle candidature i principi di semplificazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 è cioè:

  • l'autocertificazione
  • la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
  • la proroga del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato;
  • la presentazione di documenti alla P.A. mediante fax o posta elettronica, salvo che nel contesto del "documento informatico"  

Normativa di riferimento

- D.P.R. 16.05.1960, n. 570;
- Legge 25.03.1993, n. 81; 
- D.Lgs. 12.04.1996, n. 197 "Attribuzione elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia..";
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Legge 21.03.1990, n. 53;
- Legge 61/2004 art. 1;
- D.P.R. 28.04.1993, n. 132;

 

 

Reclami ricorsi opposizioni

I ricorsi avverso le decisioni della Sottocommissione elettorale circondariale sulla questione elettorale e precisamente:

  • ricusazione di una lista;
  • non ammissibilità della candidatura a consigliere comunale;

il partito politico o il candidato può ricorrere al TAR presentando domanda su richiesta scritta.

Nel caso in cui l'ufficio centrale abbia convalidato gli eletti e successivamente si verifichi qualcuna delle condizioni di causa di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, può:
 1. il consiglio comunale di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
 2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
 3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, a seguito di azione popolare, il termine di dieci giorni decorre dalla data di notificazione del ricorso.
 4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
 5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
 6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
 7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
 8. La decadenza dalla carica di sindaco, consigliere comunale, può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco.
 9. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
10. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
11. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.

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