Le presenti istruzioni hanno lo scopo di fornire ai competenti degli organi politici un'opportuna guida nel compimento delle operazioni relative alla presentazione ed all'ammissione delle candidature per la elezione alla carica di Sindaco e di Consiglier
I candidati alla carica di Sindaco, di Consigliere Comunale devono essere maggiorenni ed elettori di un Comune della Repubblica.
I sottoscrittori della lista, i presentatori della lista devono essere maggiorenni ed elettori del Comune di Pontassieve.
I cittadini dell'Unione Europea, con cittadinanza non italiana, che intendono presentare la propria candidatura a Consigliere Comunale devono essere maggiorenni, residenti nel Comune di Pontassieve, iscritti nelle liste aggiunte del Comune di Pontassieve.
I cittadini dell'U.E. devono avere la cittadinanza dei seguenti Stati: Austria, Belgio, Bulgaria, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Repubblica di Cipro, Repubblica di Malta, Repubblica Slovacca, Romania, Slovenia, Spagna, Svizzera ed Ungheria.
La documentazione occorrente per la presentazione delle liste dei candidati a Sindaco e Consigliere Comunale varia a seconda della densità della popolazione all'ultimo censimento generale della popolazione (2001) e cioè sopra o sotto i 15.000 abitanti.
Il Comune di Pontassieve all'ultimo censimento della popolazione consta di 20.594 abitanti, pertanto la documentazione occorrente risulta essere:
PREPARAZIONE DELLE CANDIDATURE:
In tutti i Comuni, per la presentazione delle candidature, è necessaria la produzione dei seguenti documenti:
1) candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale;
2) dichiarazione di presentazione della lista;
3) certificati attestanti che i presentatori della lista sono iscritti nelle liste elettorali del Comune;
4) dichiarazioni autenticate di accettazione della candidatura per la carica di sindaco e per la candidatura alla carica di consigliere comunale;
5) certificati attestanti che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica;
6) modello di contrassegno di lista;
7) Modalità per la materiale presentazione della lista.
Al riguardo si ritiene opportuno soggiungere che in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell.ambito del procedimento elettorale preparatorio ed, in particolare, nella fase di presentazione delle candidature, i principi di semplificazione in materia di documentazione amministrativa.
Non sono, pertanto, ammesse:
a) l'autocertificazione; non è, quindi, possibile autocertificare l'iscrizione nelle liste elettorali;
b) la dichiarazione sostitutiva dell.atto di notorietà;
c) la proroga della validità del certificato di iscrizione nelle liste elettorali mediante autodichiarazione dell'interessato in calce al documento;
d) la presentazione di documenti alla pubblica amministrazione mediante fax o posta elettronica, salvo che nel contesto del documento informatico.
1) Candidatura alla carica di sindaco e lista dei candidati alla carica di consigliere comunale.
I candidati compresi nella lista devono essere contrassegnati con un numero d'ordine progressivo.
Con la lista deve anche essere presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.
Di tutti i singoli candidati, sia alla carica di sindaco sia a quella di consigliere comunale, compresi nella lista deve essere indicato il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita.
Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, deve essere specificato anche lo Stato di cui siano cittadini.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, all'atto della presentazione della candidatura, il collegamento con una o più liste presenta-
te per l'elezione del consiglio comunale.
Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi.
Quindi il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista dovrà essere da 13 a 20, nei Comuni con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti.
2) Dichiarazione di presentazione della lista.
La lista dei candidati va presentata con apposita dichiarazione scritta.
La legge non prescrive una particolare formulazione per detta dichiarazione: sarà, perciò, sufficiente che contenga i requisiti sostanziali che la legge
stessa richiede.
Con la lista va anche presentato il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco ed il programma amministrativo.
Detti requisiti sono:
a) Numero dei presentatori
La dichiarazione di presentazione delle liste dei candidati al consiglio comunale e delle collegate candidature alla carica di sindaco, per ogni Comune, deve essere sottoscritta:
da non meno di 175 e da non più di 350 elettori, nei Comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti.
All'atto della presentazione della lista, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare di non aver accettato la candidatura in altro Comune.
Le sottoscrizioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
I candidati che figurino tra i presentatori delle liste le loro eventuali sottoscrizioni devono ritenersi come non apposte.
Nessun elettore può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista (ammenda da 200 a 1.000 euro).
b) Dichiarazione, da parte del candidato alla carica di sindaco, di collegamento con la lista o con le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.
Tale dichiarazione ha efficacia solo se convergente con analoga dichiarazione presentata dai delegati delle liste interessate.
c) Sottoscrizione da parte dei presentatori.
La dichiarazione deve essere firmata dagli elettori presentatori.
La firma degli elettori deve essere apposta su appositi moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita di ciascuno dei candidati, nonché il nome, cognome, luogo e data nascita di ognuno dei sottoscrittori.
Le candidature e le liste possono essere contraddistinte con la denominazione ed il simbolo di un partito o di un gruppo politico che abbia avuto eletto un proprio rappresentante anche in una sola delle due Camere o nel Parlamento Europeo o che sia costituito in gruppo parlamentare anche in una sola delle due Camere nella legislatura in corso alla data di indizione dei comizi elettorali, ovvero, in caso di contemporaneo svolgimento delle elezioni politiche con quelle provinciali e comunali, nella legislatura precedente a quella per la quale vengono svolte le elezioni politiche, a condizione che, all'atto di presentazione della candidatura o della lista, sia allegata, oltre alla restante documentazione, una dichiarazione sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi, che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali ovvero da rappresentanti all'uopo da loro incaricati con mandato autenticato da notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per conto del partito o gruppo politico stesso.
La firma del sottoscrittore, in ogni caso, dev'essere autenticata da notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore delle cancellerie delle corti d'appello, dei tribunali o delle sezioni distaccate dei tribunali, segretario delle procure della Repubblica, presidente della provincia, sindaco, assessore comunale, assessore provinciale, presidente del consiglio comunale, presidente del consiglio provinciale, consigliere comunale che abbia comunicato la propria disponibilità al sindaco, consigliere provinciale che abbia comunicato la propria disponibilità al presidente della provincia, presidente del consiglio circoscrizionale, vice presidente del consiglio circoscrizionale, segretario comunale, segretario provinciale, funzionario incaricato dal sindaco, funzionario incaricato dal presidente della provincia.
Le autenticazioni sono nulle se anteriori al 180° giorno precedente il termine finale fissato per la presentazione delle candidature.
Ai suddetti è espressamente attribuita la competenza ad eseguire le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori esclusivamente nel territorio di competenza dell'ufficio di cui sono titolari, autenticazione anche in proprietà comunali situate all'esterno della residenza municipale od anche in luogo pubblico ovvero aperto al pubblico, purché all'interno del territorio comunale.
d) Indicazione dei delegati incaricati di designare i rappresentanti di lista e di dichiarare il collegamento.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la dichiarazione di presentazione di lista deve contenere anche l'indicazione di due delegati, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio delle liste, di designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'Ufficio centrale, nonché di dichiarare il collegamento con il candidato alla carica di sindaco.
Nulla vieta che la scelta dei delegati cada su persone che siano anche presentatori o candidati.
In caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali è consentito che le stesse persone siano designate quali delegati della lista per le elezioni del consiglio regionale, del consiglio comunale, e del gruppo dei candidati per la elezione del consiglio provinciale.
e) Programma amministrativo.
Il programma amministrativo, presentato congiuntamente alla lista dei candidati al consiglio comunale ed al nominativo del candidato alla carica di sindaco, dev'essere affisso all'albo pretorio del Comune.
f ) Bilancio preventivo di spesa.
Unitamente alle liste ed alle candidature, nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, dev'essere presentato un bilancio preventivo di spesa, da rendersi pubblico mediante l'affissione all'albo pretorio del Comune.
Nei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti non è obbligatorio presentarlo se non è previsto nello sttauto o regolemanto comunale.
3) Certificati attestanti che i presentatori delle liste dei candidati sono iscritti nelle liste elettorali.
Allo scopo di garantire l'esistenza della condizione di elettori del Comune dei sottoscrittori delle dichiarazioni di presentazione delle liste dei candidati, ivi compresi i cittadini dell'Unione europea residenti nel Comune, e per rendere, nello stesso tempo, facile e rapido l'accertamento di tale
condizione, è necessario che ogni lista di candidati sia corredata dei certificati comprovanti, nei sottoscrittori, il possesso del requisito di cui trattasi.
Tali certificati potranno essere anche collettivi, e dovranno essere rilasciati dai sindaci nel termine improrogabile di ventiquattro ore dalla richiesta.
4) Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di sindaco e della candidatura alla carica di consigliere comunale.
Con la lista deve essere presentata anche la dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ogni candidato, sia alla carica di sindaco, sia alla carica di consigliere comunale.
È necessario, però, che essa contenga l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del ecreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ciascun candidato alla carica di sindaco deve dichiarare, oltre l'accettazione della candidatura, il collegamento con la lista o le liste presentate per l'elezione del consiglio comunale.
La dichiarazione di accettazione della candidatura dev'essere firmata dal candidato ed autenticata da una delle persone sopra riportate per le autentiche.
Per i candidati che si trovino eventualmente all'estero, l'autenticazione della dichiarazione di accettazione della candidatura deve essere effettuata da una autorità diplomatica o consolare italiana.
Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune né in più di due Comuni qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno, e chi è stato eletto in un Comune non può presentarsi candidato in altri Comuni.
È invece da ammettere che la candidatura per la elezione a consigliere comunale possa essere presentata contemporaneamente a quella di consigliere circoscrizionale dello stesso Comune.
5) Certificato attestante che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un Comune della Repubblica.
Allo scopo di evitare che persone prive dell'elettorato attivo, partecipando alle elezioni in qualità di candidati, possano falsarne i risultati, si richiede che all'atto di presentazione delle candidature sia corredato dei certificati nei quali si attesta che i candidati sono iscritti nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
Per i cittadini dell'Unione europea, il certificato indica che essi sono iscritti nella lista elettorale aggiunta, o, qualora l'iscrizione non sia ancora avvenuta, che i medesimi hanno presentato la domanda di iscrizione entro il termine stabilito.
6) Contrassegno per i candidati alla carica di sindaco e per i candidati alla carica di consigliere comunale.
Il candidato alla carica di sindaco dovrà essere affiancato dal contrassegno o dai contrassegni delle liste collegate.
I predetti contrassegni saranno riprodotti sul manifesto recante le liste dei candidati e sulle schede di votazione.
Affinché la Sottocommissione elettorale circondariale non ricusi il loro contrassegno, i presentatori dovranno evitare che esso sia identico o possa facilmente confondersi con quello di altra lista già presentata o con quello notoriamente usato da partiti o raggruppamenti politici cui sono estranei i presentatori medesimi; è poi da evitare, da parte di coloro che non ne sono autorizzati, l'uso dei contrassegni di lista riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento.
È vietato l'uso di contrassegni che riproducono immagini o soggetti di natura religiosa.
Il modello del contrassegno dovrà essere presentato in triplice esemplare e potrà essere anche figurato, e sarà riprodotto sulle schede di votazione con i colori del contrassegno depositato.
Per evitare inconvenienti e difficoltà nella riproduzione dei contrassegni sulle schede che i contrassegni siano disegnati su carta lucida, con inchiostro di china o tipografico, in due misure diverse, rispettivamente circoscritti uno da un cerchio del diametro di cm. 10 (per la riproduzione sul manifesto delle liste dei candidati) e l'altro da un cerchio del diametro di cm. 2 (per la riproduzione sulla scheda di votazione.
Si tenga presente che anche eventuali diciture facenti parte del contrassegno dovranno risultare circoscritte dal cerchio.
7) Modalità per la materiale presentazione della lista.
La presentazione deve essere fatta alla segreteria del Comune per il quale le candidature vengono proposte.
La Sottocommissione elettorale circondariale, al termine delle proprie operazioni, proceda all'assegnazione di un numero progressivo a ciascuna lista ammessa mediante sorteggio.
Nel silenzio della legge, si ritiene che la presentazione materiale delle liste dei candidati può essere effettuata dagli esponenti dei partiti o dei gruppi politici, ovvero da uno o più dei candidati o dei sottoscrittori della lista stessa, o dai delegati di lista.
Compiti della segreteria del Comune relativi alla ricezione delle candidature.
Il segretario comunale o chi lo sostituisce legalmente, per obbligo di legge, deve rilasciare, per ogni lista depositata, a coloro che materialmente effettuano la presentazione, una ricevuta dettagliata, la quale deve indicare, oltre al giorno e all'ora precisa di presentazione, l'elenco particolareggiato di tutti gli atti presentati, per evitare eventuali contestazioni nel caso di documentazioni incomplete.
Il segretario comunale non può rifiutarsi di ricevere le liste dei candidati, i relativi allegati e i contrassegni di lista, anche se li ritenga irregolari o se siano presentati tardivamente, purché indichi, sia nella ricevuta da rilasciare ai presentatori sia sugli atti stessi, l'ora della ricezione.
L'esclusione dalla competizione elettorale delle liste le cui candidature siano state sottoscritte su fogli mobili che siano privi delle indicazioni del contrassegno di lista e del nome e cognome dei candidati nonché privi del timbro trasversale idoneo a farle considerare un unico documento con il frontespizio che li racchiude e che riportino detto contrassegno ed elenco nominativo dei candidati.
E' necessario che la Sottocommissione elettorale circondariale, in sede di esame delle liste, sappia a chi comunicare i propri provvedimenti, che il segretario ricevente prenda nota dell'identità e del recapito dei presentatori o di uno dei candidati, ovvero dei delegati di lista.
Il segretario comunale, prima dell'invio degli atti alla Sottocommissione elettorale circondariale, deve provvedere a fare copia del programma amministrativo presentato dalle singole liste, per l'affissione dello stesso all'albo pretorio del Comune allorché saranno pervenute le determinazioni della suddetta Sottocommissione.
ESAME DELLE CANDIDATURE DA PARTE DELLA SOTTOCOMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE
1) Competenza delle Sottocommissioni elettorali circondariali in materia di esame e di ammissione delle candidature.
Le operazioni per l'esame e l'ammissione delle candidature vengano effettuate dalla Sottocommissione elettorale circondariale.
2) Termine per il compimento delle operazioni della Sottocommissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature.
L'esame delle candidature e delle liste dei candidati presentate debbono essere ultimate, improrogabilmente, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle liste.
La Sottocommissione, al fine di evitare che il termine di cui sopra venga a scadere senza che si sia potuto procedere all'esame di tutte le candidature e le liste presentate e adottare le proprie determinazioni in ordine alle singole liste a mano a mano che queste le perverranno.
3) Operazioni della Sottocommissione elettorale circondariale per l'esame delle candidature.
Le operazioni della Sottocommissione, per quanto riguarda l'esame delle candidature, sono le seguenti:
1) nell'accertare che la firma degli elettori sia stata apposta su moduli riportanti il contrassegno di lista, il nome, cognome, luogo e data di nascita dei candidati sia alla carica di sindaco che di consigliere, nonché il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori;
2) nel contare le firme contenute nella dichiarazione di presentazione della lista e negli altri atti ad essa eventualmente allegati, nonché nel numerare le eventuali dichiarazioni di elettori analfabeti o fisicamente impediti;
3) nell'accertare se le predette firme siano regolarmente autenticate e se il possesso, da parte dei sottoscrittori, del requisito di elettore del Comune sia documentato nelle forme richieste dalla legge. La Sottocommissione, inoltre, dovrà depennare i sottoscrittori la cui firma non sia stata autenticata, quelli per i quali il
requisito di elettore del Comune non risulti documentato e quelli che abbiano sottoscritto la dichiarazione di presentazione di altra lista depositata in precedenza.
4) ESAME DELLA LISTA E DELLA POSIZIONE DEI SINGOLI CANDIDATI.
Successivamente, la Sottocommissione dovrà procedere all'esame della lista e della posizione dei singoli candidati.
A tale scopo essa effettuerà i seguenti controlli:
a) Controllo del numero dei candidati.
La prima operazione che la Commissione dovrà effettuare consiste nell'accertare se la lista, oltre al candidato alla carica di sindaco, ha un numero di candidati non inferiore ai due terzi con arrotondamento
all'unità superiore, qualora il numero dei candidati da comprendere nella lista contenga una cifra decimale superiore a 50.
Quando i candidati compresi nella lista fossero in numero inferiore a tale limite, la lista dovrà essere ricusata.
Se la lista, poi, dovesse contenere un numero di candidati superiore al massimo consentito, la Sottocommissione provvederà a ridurla a tale limite, cancellando gli ultimi nominativi.
b) Controllo delle dichiarazioni di accettazione delle candidature.
L'operazione consiste nel verificare se, per ciascuno dei candidati iscritti nella lista, vi sia la prescritta dichiarazione di accettazione della candidatura
contenente l'esplicita dichiarazione del candidato di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 58 del decreto legislativo 18 agosto 2000,
n. 267, firmata dall'interessato e debitamente autenticata.
Analogamente dovrà essere verificata la reciproca dichiarazione di collegamento tra candidato alla carica di sindaco e le liste collegate.
I candidati a carico dei quali venga accertata la sussistenza di alcune delle condizioni previste dal citato art. 58, comma 1, o per i quali manchi ovvero sia incompleta la prescritta dichiarazione di accettazione o di colle-
gamento, dovranno essere cancellati dalla lista.
Dovrà, inoltre, essere accertato che le generalità dei candidati comprese quelle dei cittadini dell'Unione europea candidati alla carica di consigliere comunale, contenute nelle dichiarazioni di accettazione, corrispondano esattamente a
quelle indicate nella dichiarazione di presentazione di lista, disponendo, in caso negativo, gli opportuni accertamenti per evitare dubbi sulla identità dei candidati ed errori nella stampa dei manifesti e delle schede.
c) Controllo dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali.
La Sottocommissione verificherà, poi, se per tutti i candidati siano stati presentati i certificati di iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi Comune della Repubblica.
Per i candidati alla carica di consigliere comunale che siano cittadini dell'Unione europea, la Sottocommissione verificherà l'esistenza del certificato di iscrizione nella lista
elettorale aggiunta ovvero dell'attestato di avvenuta presentazione della domanda di iscrizione.
I candidati che non siano in possesso del predetto requisito o per i quali non sia stata presentata la documentazione richiesta dovranno essere cancellati dalla lista.
d) Confronto dei nomi dei candidati compresi nelle varie liste.
L'operazione si rende necessaria al fine di procedere alla cancellazione dalla lista dei nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata.
Se, per effetto delle cancellazioni di cui alle lettere b), c) e d), la lista si riduca al di sotto del numero minimo prescritto di candidati, essa dovrà essere ricusata.
Si tenga presente che le cancellazioni degli ultimi nominativi dalle liste che contengono un numero di candidati superiore al limite massimo prescritto non saranno necessarie qualora la lista si trovi già ridotta al limite stesso, in conseguenza delle cancellazioni effettuate in base alle lettere b), c) e d).
ESAME DEI CONTRASSEGNI DI LISTA.
La Sottocommissione elettorale circondariale dovrà procedere, poi, all'esame dei contrassegni di lista.
La Sottocommissione dovrà ricusare:
1) i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con contrassegni notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti
politici o con quello di altra lista presentata in precedenza;
2) i contrassegni che riproducono simboli o elementi caratterizzanti di simboli usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento, se presentati da persone non autorizzate;
3) infine, i contrassegni riproducenti immagini o soggetti di natura religiosa.
Ricusato un contrassegno, la Sottocommissione ne dà notizia agli interessati.
Nei Comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, invece, il nuovo contrassegno dovrà essere presentato entro il 26° giorno antecedente la data della votazione, non oltre l'ora che sarà comunicata dalla Sottocommissione stessa.
Se il nuovo contrassegno non verrà presentato, o se esso non risponda alle condizioni previste dalle legge, la lista sarà senz'altro ricusata.
NUOVA RIUNIONE DELLA COMMISSIONE.
La Sottocommissione elettorale circondariale deve tornare a riunirsi dopo la scadenza del termine assegnato per la sostituzione dei contrassegni eventualmente ricusati, per i Comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ed il 26° giorno antecedente la data della votvotazione, per i Comuni con oltre 15.000 abitanti, per sentire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate, per prendere visione dei nuovi documenti e per deliberare sulle modificazioni eseguite.
La legge non precisa l'orario di tale nuova riunione.
Sembra, comunque, opportuno evitare le prime ore del mattino, in modo da consentire ai delegati di lista di acquisire presso le pubbliche amministrazioni, nei normali orari di ufficio, l'eventuale documentazione integrativa.
SORTEGGIO DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO E DELLE LISTE DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.
Dopo che si sarà pronunciata definitivamente in ordine a tutte le liste presentate nel Comune, la Sottocommissione dovrà procedere all'assegnazione di un numero progressivo a ciascun candidato alla carica di sindaco ed a ciascuna lista ammessa.
La Sottocommissione elettorale circondariale procede al sorteggio dei nominativi dei candidati alla carica di sindaco ammessi, alla presenza dei delegati di lista appositamente convocati.
Con le stesse modalità, la Sottocommissione assegna un numero progressivo a ciascuna lista ammessa, mediante apposito, distinto sorteggio.
Successivamente, la Sottocommissione rinumera tutte le liste, assegnando ad ogni lista un numero diverso, partendo dalla lista o dal gruppo di liste collegate al candidato alla carica di sindaco sorteggiato con il numero 1, per finire con la lista o con il gruppo di liste collegate con il candidato a sindaco con il numero più alto (considerando, ovviamente, all'interno di ciascun gruppo di liste collegate, l'ordine risultante dal predetto sorteggio).
Quanto sopra determina il numero d'ordine definitivo in base al quale sono riprodotti, sul manifesto e sulle schede, i nominativi dei candidati alla carica di sindaco con a fianco i contrassegni delle liste collegate.
a) Comunicazione delle decisioni della Sottocommissione elettorale circondariale al sindaco ed al Prefetto.
Le decisioni della Sottocommissione devono essere comunicate immediatamente al sindaco, a mano a mano che sono da essa adottate, per la preparazione del manifesto recante le liste dei candidati , il quale deve essere affisso all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici entro il quindicesimo giorno precedente la data di votazione.
Analoga, immediata comunicazione deve essere fatta al Prefetto per la stampa delle schede per la votazione.
I contrassegni delle liste che sono stati ammessi dalla Sottocommissione elettorale circondariale dovranno essere trasmessi al sindaco (quelli di cm 10 di diametro) ed al Prefetto (quelli di cm 2 di diametro) con il visto di autenticazione dei presidenti degli anzidetti consessi.
b) Comunicazione ai sindaci delle candidature ammesse ai fini dell'assegnazione degli spazi per la propaganda elettorale.
Ai fini, poi, dell'assegnazione degli spazi per le affissioni di propaganda elettorale, la Sottocommissione deve, per ciascun Comune, comunicare ai sindaci le liste ammesse con il rispettivo numero d'ordine definitivo riportato a conclusione delle operazioni di rinumerazione.
c) Comunicazione ai Comuni dell'elenco dei delegati di lista.
La Sottocommissione, deve, infine, entro il giovedì antecedente il giorno della votazione, comunicare, al sindaco del Comune cui le candidature si riferiscono, l'elenco dei delegati di ciascuna lista.
Qualora la dichiarazione di presentazione di lista non contenga la indicazione dei delegati, la Sottocommissione ne deve fare espressa menzione nella comunicazione di cui sopra.
Termini, iniziale e finale, per la presentazione delle candidature.
La presentazione delle candidature alla carica di sindaco e delle liste dei candidati alla carica di consigliere comunale con i relativi allegati deve essere effettuata, durante il normale orario d'ufficio,
dalle ore 8 del 30° giorno alle ore 12 del 29° giorno antecedenti la data della votazione
DESIGNAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI LISTA
Nei Comuni con oltre 15.000 abitanti, viene stabilito che la dichiarazione di presentazione della lista dei candidati deve contenere l'indicazione di due delegati autorizzati a fare le designazioni dei rappresentanti delle liste.
Si tenga però presente che la designazione dei rappresentanti di lista non è obbligatoria ma facoltativa, in quanto è fatta nell'interesse della lista rappresentata: i rappresentanti, infatti, non fanno parte integrante dell'Ufficio elettorale, ma vigilano per la tutela degli interessi delle rispettive liste contro eventuali irregolarità delle operazioni elettorali.
A) Modalità per la presentazione delle designazioni dei rappresentanti di lista.
La designazione dei rappresentanti di lista va fatta con dichiarazione scritta, su carta libera, e la firma dei delegati deve essere autenticata da una delle persone autorizzate, sopra descritte.
Poiché le designazioni dei rappresentanti di lista presso le sezioni elettorali devono essere successivamente consegnate dal segretario comunale ai rispettivi presidenti dei vari Uffici elettorali di sezione, è preferibile che esse vengano redatte in tanti atti separati quante sono le sezioni presso le quali i delegati ritengono di designare i rappresentanti.
Le designazioni potranno anche essere contenute in un unico atto; in tal caso sarà necessario presentare, contestualmente, tanti estratti di esso, debitamente autenticati con le modalità già richiamate, quante sono le sezioni presso le quali i rappresentanti stessi sono stati designati.
Nel caso di contemporaneità di più elezioni, poichè possono essere designati, quali delegati, le medesime persone, è ovvio che, in tal caso, alla designazione degli stessi rappresentanti per tutti i tipi di consultazioni che hanno luogo, i delegati potranno provvedere con un unico atto.
Le designazioni, per ciascuna sezione, debbono essere fatte per due rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente, in modo da assicurare la continuità dell'esercizio della funzione ad essi demandata.
Non è previsto che le designazioni di cui trattasi siano fatte da terzi, autorizzati dai delegati.
B) Organi ai quali dev'essere diretta la designazione - Termini.
La designazione dei rappresentanti di lista è fatta in uffici diversi a seconda degli Uffici elettorali presso cui i rappresentanti stessi debbono svolgere il loro compito:
a) Rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione.
La designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici elettorali di sezione può essere fatta:
1° al segretario del Comune, entro il venerdì precedente la elezione: Il segretario controllerà la regolarità delle designazioni, accertando anche che esse siano firmate dai delegati compresi nell'elenco che la Sottocommissione elettorale circondariale ha fatto pervenire al sindaco e le rimetterà ai presidenti delle rispettive sezioni, prima dell'insediamento del seggio;
2° direttamente al presidente del seggio, il sabato pomeriggio:durante le operazioni di autenticazione delle schede di votazione, oppure la mattina della domenica purché prima dell'inizio della votazione. Per tale ipotesi il sindaco deve consegnare al presidente di ogni sezione, contemporaneamente agli oggetti ed alle carte occorrenti per le operazioni di votazione e di scrutinio, l'elenco dei delegati delle liste per le quali non sono stati ancora designati i rappresentanti. All'esame della regolarità delle designazioni ed al controllo di coloro che tali designazioni hanno fatto provvede il presidente del seggio.
b) Rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali: Nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, la designazione dei rappresentanti di lista presso gli Uffici centrali va presentata alla segreteria dei rispettivi Uffici. Nessun termine la legge stabilisce per la presentazione di tali designazioni. Si ritiene però che, in analogia a quanto stabilito per gli Uffici elettorali di sezione, i delegati delle liste possono provvedervi sino al momento dell'inizio delle operazioni di competenza dell'Ufficio centrale.
C) Requisiti dei rappresentanti di lista.
Circa il possesso dei requisiti dei rappresentanti di lista essi devono essere elettori del Comune.
Nulla vieta che un delegato designi se stesso quale rappresentante.
Nel caso di contemporaneità di elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, è consentito che lo stesso elettore sia designato rappresentante di lista per le elezioni del consiglio regionale, del consiglio comunale e del consiglio circoscrizionale; e rappresentante del gruppo dei candidati per la elezione del consiglio provinciale presso il medesimo seggio.
In tal caso per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali i rappresentanti di lista devono essere elettori, rispettivamente, della regione, della provincia o del Comune, al fine di consentire che gli stessi esprimano il proprio voto per tutte le elezioni che hanno luogo contemporaneamente nella sezione presso cui svolgono l'incarico, si intende che i rappresentanti vengano scelti tra gli elettori della circoscrizione.
Qualora, all'atto della presentazione della lista di candidati per l'elezione del consiglio regionale, del Consiglio comunale, del consiglio circoscrizionale e del gruppo dei candidati per l'elezione del consiglio provinciale, siano stati designati delegati diversi per ciascun tipo di elezione, sarà opportuno che gli stessi prendano preventivi accordi per designare la stessa persona sia come rappresentante di lista per le elezioni regionali, comunali e circoscrizionali, sia come rappresentante di gruppo per le elezioni provinciali, e ciò allo scopo di evitare eccessivo affollamento presso i seggi. Analoghi accordi potranno essere presi in caso di coincidenza delle elezioni politiche con quelle amministrative.
Si ricorda che in considerazione del carattere di specialità della normativa elettorale non si applicano, nell'ambito del procedimento elettorale ed in particolare nella fase di presentazione delle candidature i principi di semplificazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 è cioè:
- D.P.R. 16.05.1960, n. 570;
- Legge 25.03.1993, n. 81;
- D.Lgs. 12.04.1996, n. 197 "Attribuzione elettorato attivo e passivo, alle elezioni comunali e circoscrizionali, ai cittadini dell'Unione Europea residenti in Italia..";
- D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- Legge 21.03.1990, n. 53;
- Legge 61/2004 art. 1;
- D.P.R. 28.04.1993, n. 132;
I ricorsi avverso le decisioni della Sottocommissione elettorale circondariale sulla questione elettorale e precisamente:
il partito politico o il candidato può ricorrere al TAR presentando domanda su richiesta scritta.
Nel caso in cui l'ufficio centrale abbia convalidato gli eletti e successivamente si verifichi qualcuna delle condizioni di causa di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalla legge, può:
1. il consiglio comunale di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale, a seguito di azione popolare, il termine di dieci giorni decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.
5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.
6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.
7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.
8. La decadenza dalla carica di sindaco, consigliere comunale, può essere promossa in prima istanza da qualsiasi cittadino elettore del comune, o da chiunque altro vi abbia interesse davanti al tribunale civile, con ricorso da notificare all'amministratore ovvero agli amministratori interessati, nonché al sindaco.
9. L'azione può essere promossa anche dal prefetto.
10. Per tali giudizi si osservano le norme di procedura ed i termini stabiliti dall'articolo 82 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
11. Contro la sentenza del Tribunale, sono ammesse le impugnazioni ed i ricorsi previsti dagli articoli 82/2 e 82/3 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570.
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