La denuncia di nascita può essere fatta indistintamente:
Documentazione
Per le sole denunce presentate presso il Comune di residenza o di nascita:
Se i genitori sono coniugati può venire solo un genitori; se i genitori sono conviventi la denuncia deve essre fatta alla presenza di entrambi i genitori. I entrambi i casi occo un documento di identità valido.
Per i genitori non residenti, si richiede la presentazione della carta di identità del denunciante o altro documento valido.
La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori (presentando un documento d'identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.
Nel caso di cittadini stranieri di cui uno solo residente in Italia la dichiarazione sarà inviata dalla direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita al comune di residenza del genitore.
La dichiarazione di nascita può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.
I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto.
L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto
Non c'è nessun costo per effettuare la dichiarazione di nascita.
per le coppie sposate
per le coppie in unione naturale
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