Nascita - Denuncia di Nascita

Nascita - Denuncia di Nascita

Ufficio: Stato Civile
Referente: Berteau Elisa
Responsabile: Isabella Fiesoli
Indirizzo: Via Tanzini 30
Tel: 0558360366 - 257 - 234
E-mail: demografici@comune.pontassieve.fi.it
Orario di apertura: Dal Lunedì al Venerdì dalle 8:30 alle 12:30; Martedì e Giovedì anche il pomeriggio dalle 15:15 alle 17:45

Descrizione

La denuncia di nascita può essere fatta indistintamente:

  • entro 3 giorni dal parto, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o la clinica (anche privata) dove è avvenuta la nascita
  • entro 10 giorni dal parto presso il comune di residenza della madre se residente in Italia altrimenti del padre con assenso della madre
  • entro 10 giorni dal parto presso il comune nel cui territorio è avvenuta la nascita.

Modalità di richiesta

Documentazione

Per le sole denunce presentate presso il Comune di residenza o di nascita:

  • attestazione di nascita rilasciata dall'Ospedale, dalla Casa di cura
  • per nascite avvenute in abitazione privata, dall'ostetrica o dal medico che ha prestato assistenza al parto
  • un documento del o dei genitori

Se i genitori sono coniugati può venire solo un genitori; se i genitori sono conviventi la denuncia deve essre fatta alla presenza di entrambi i genitori. I entrambi i casi occo un documento di identità valido.

Per i genitori non residenti, si richiede la presentazione della carta di identità del denunciante o altro documento valido.

Requisiti del richiedente

La dichiarazione di nascita è resa da uno dei genitori (presentando un documento d'identità), da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dalla ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita.
Nel caso di cittadini stranieri di cui uno solo residente in Italia la dichiarazione sarà inviata dalla direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita al comune di residenza del genitore.

Iter procedura

La dichiarazione di nascita può essere resa, entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di residenza individuato ai sensi del comma 7, nei dieci giorni successivi, anche attraverso la utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.
I genitori, o uno di essi, hanno facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto.
L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto

Costi

Non c'è nessun costo per effettuare la dichiarazione di nascita.

Informazioni

per le coppie sposate

  • la denuncia deve essere presentata da persona munita della attestazione di nascita rilasciata dall'ospedale, nonché di un documento di identità valido. La denuncia di nascita deve essere fatta dal padre o dalla madre o da un loro procuratore speciale o, in mancanza, dal medico, dall'ostetrica o altra persona che ha assistito al parto o dal delegato dell'istituto

per le coppie in unione naturale

  • con attestazione di nascita se il bambino viene riconosciuto da entrambi i genitori, la denuncia deve essere presentatata da ambedue i genitori muniti di documento di identità valido se il bambino viene riconosciuto soltanto da uno dei due genitori, la denuncia deve essere fatta dal genitore che riconosce il figlio, munito di documento di identità valido.

Normativa di riferimento

  • D.P.R. 3/11/2000, n. 396;
  • Regio Decreto n. 1238 del 9.7.1939 - Ordinamento dello Stato Civile
  • Legge 17.5.1997, n. 127 "Legge Bassanini"

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