L'affidamento dell'urna cineraria del defunto per la sua conservazione è consentita sia per volontà espressa in vita del defunto che manifestata successivamente dal coniuge o in mancanza dai parenti più stretti (secondo le indicazioni del codice civile) ed autorizzata dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di decesso o di dove si trovano i resti mortali.
Può essere affidatario dell'urna qualunque persona scelta liberamente dallo stesso defunto o da chi può manifestarne la volontà.
Qualora ne ricorrano le condizioni, la domanda di affidamento delle ceneri per la loro conservazione può essere presentata contestualmente alla richiesta di cremazione del defunto.
L'affidatario o gli aventi causa sono tenuti a comunicare tutte le variazioni eventualmente intervenute ed a consentire, in qualunque momento controlli sia sull'effettiva collocazione che sulle condizioni di conservazione dell'urna.
In caso di decesso dell'affidatario, potrà essere presentata una nuova richiesta di affidamento delle ceneri, sempre nel rispetto della volontà espressa in vita dal defunto. In mancanza l'urna dovrà essere consegnata al cimitero.
Luogo di conservazione
Il luogo ordinario di conservazione e custodia dell'urna è stabilito nella residenza della persona affidataria, La variazione del luogo di conservazione deve essere preventivamente comunicata al comune, al fine di poter conseguire l'autorizzazione al trasporto dell'urna cineraria e dell'aggiornamento delle registrazioni.
Controllo
Il Comune ha la facoltà di organizzare attività di controllo volte a verificare la personale e diligente custodia delle ceneri da parte dell'affidatario, presso il luogo autorizzato, attraverso sopralluoghi periodici e/o a campione.
Rinuncia
Gli affidatari od i loro aventi causa possono rinunciare all'affidamento dell'urna. La rinuncia dovrà essere espressa per scritto, dichiarando la destinazione definitiva delle ceneri
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Il soggetto affidatario dell’urna cineraria può essere qualunque persona, ente o associazione, scelta liberamente dal defunto o dai suoi familiari, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 4), della l. 130 /2001.
Il soggetto affidatario dell’urna cineraria sottoscrive il documento previsto dall’articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria), in cui viene indicato il luogo di destinazione dell’urna cineraria; tale documento, conservato presso l’impianto di cremazione e presso il comune in cui è avvenuto il decesso, costituisce documento di accompagnamento per il trasporto delle ceneri.
Il trasporto delle ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'autorità sanitaria.
Resta valida la possibilità di rinuncia all'affidamento dell'urna cineraria da parte del soggetto indicato dal defunto.
La rinuncia all'affidamento deve risultare da dichiarazione resa all'ufficiale dello stato civile del comune che ha autorizzato la cremazione.
In caso di rinuncia all'affidamento, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 80, commi 3 e 6, del d.p.r. 285/1990 .
Se l'affidatario intende recedere dall'affidamento delle ceneri, deve consegnarle al cinerario comune o provvedere alla loro tumulazione in un cimitero di sua scelta. Se vengono meno le condizioni di affidamento, l’urna deve essere riconsegnata all' autorità comunale che la conserverà all’interno del cimitero, secondo i criteri e le modalità previste dalla normativa.
Su richiesta dei familiari le ceneri derivanti dalla cremazione dei defunti possono essere oggetto di affidamento familiare presso l’abitazione dei richiedenti. In qualunque momento l’ affidatario o i suoi eredi può rinunciare per qualsiasi motivo all’affidamento dell’urna contenente le ceneri riconsegnando la medesima affinché sia conservata in una sepoltura privata di un cimitero o conferita nel cinerario comune.
Il Comune annota in apposito registro le operazioni di affidamento riportando le generalità del soggetto affidatario, quelle del defunto e l’indirizzo dell’abitazione in cui vengono conservate le ceneri. Nel suddetto registro vengono annotati anche gli eventuali recessi.
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