Per poter celebrare un matrimonio civile o religioso avente effetti civili, occorre fare richiesta di pubblicazione presso il Comune dove una delle due persone è residente.
La pubblicazione ha lo scopo di rendere nota l'intenzione di contrarre matrimonio da parte delle due persone interessate, perchè chi ne abbia interesse e sia a conoscenza di fatti (previsti dal Codice Civile) che possano impedire il matrimonio, possa opporsi alla celebrazione.
Le pubblicazioni di matrimonio possono essere richieste presentando la richiesta di pubblicazioni matrimonio compilata in ogni sua parte: all' Ufficio di Stato Civile negli orari di apertura al pubblico fissando appuntamento.
Nel caso di matrimonio religioso è necessario allegare la richiesta di pubblicazioni civili del parroco.
Essere liberi dal vincolo del matrimonio o da altri impedimenti.
Almeno uno dei due sposi deve essere residente nel Comune di Pontassieve
L'Ufficiale di Stato Civile accertata la veridicità di quanto dichiarato, acquisisce d'ufficio la documentazione necessaria e convoca i futuri sposi su appuntamento per le pubblicazioni. Le stesse saranno affisse all'Albo Pretorio on-line (sotto il titolo di questa scheda al link "accedi al servizio" o visibili nella home page del sito del comune, sezione "#open bagno a ripoli", albo pretorio) per otto giorni consecutivi più tre giorni per eventuali opposizioni. Se i futuri sposi risiedono in due Comuni distinti l'atto di pubblicazione deve essere affisso per lo stesso periodo anche nell'altro Comune, su richiesta dell'Ufficiale di Stato Civile.
Decorso il tempo necessario:
Il matrimonio dovrà essere celebrato entro 180 giorni.
L'atto di pubblicazione è soggetto al pagamento dell'imposta di bollo di € 16,00 da effettuare in contanti (il bollo è assolto virtualmente).
In caso di residenza degli sposi in comuni diversi l'imposta è raddoppiata.
Scelta dei testimoni e del regime patrimoniale La scelta dei testimoni (massimo due - corredata dei rispettivi documenti di identità) e del regime patrimoniale di separazione/comunione dei beni, deve essere comunicata:
In mancanza della dichiarazione di scelta, il regime cui sono sottoposti per legge i rapporti patrimoniali dei coniugi, è quello della comunione dei beni.
Resta comunque la possibilità di stipulare convenzioni matrimoniali per atto notarile anche dopo la celebrazione del matrimonio (in questo caso, è il notaio che trasmette l'atto al Comune). I cittadini stranieri devono fare richiesta che il loro regime patrimoniale sia regolato dalla legge italiana.
Casi particolari
Nei casi in cui uno dei due sposi non fosse nella condizione di presentarsi all'ufficio competente per la firma delle pubblicazioni, può dare incarico con procura speciale ad altra persona.
In caso di matrimonio in imminente pericolo di vita, non è necessario presentare richiesta di pubblicazioni.
Per ulteriori informazioni:
E' opportuno presentare richiesta di pubblicazioni almeno 2 mesi prima del matrimonio.
In caso di variazione di residenza in corso o recente, è necessario dare comunicazione all'Ufficio di Stato Civile.
L'opposizione al matrimonio
Contrarre matrimonio in Italia è un diritto inviolabile, ma occorre possedere specifici requisiti.
I requisiti necessari per contrarre matrimonio
Gli articoli dal n. 84 al n. 89 del codice civile stabiliscono il possesso di tali requisiti, o meglio, l’assenza di impedimenti per poter contrarre matrimonio. L’articolo 84 stabilisce il limite di età in diciotto anni, in quanto la legge ha previsto che, per poter accedere a questo istituto, occorre una maturità che, ipoteticamente, si raggiunge con la maggiore età. L’interdizione, impedimento previsto dall’articolo 85 del codice civile, è posta a tutela della persona incapace, che potrebbe essere raggirata con il matrimonio. La libertà di stato (articolo 86), determinati rapporti di parentela (articolo 87) e l’omicidio anche solo tentato da parte di una persona sul coniuge di un’altra (articolo 88) sono stati posti dal legislatore a tutela di principi quali la monogamia ed altri principi di ordine pubblico (incesto, tutela della salute dei figli, ecc.). Il divieto temporaneo di nuove nozze (di cui all’articolo 89) è posto a tutela della cosiddetta “commixtio sanguinis”, cioè che il figlio concepito col primo marito venga dichiarato come figlio del nuovo coniuge. L’ufficiale di stato civile ha il compito di verificare che tali norme siano rispettate: questo avviene nel momento in cui si effettuano le pubblicazioni matrimoniali. A tal fine egli prende visione dei documenti acquisiti, e accerta il rispetto di quanto stabilito negli articoli 84 – 89 del codice civile. Ovviamente, se esiste un impedimento, che però è stato rimosso dal Tribunale, i futuri sposi debbono presentare il relativo decreto autorizzatorio. In tale situazione si può, quindi, procedere regolarmente con la pubblicazione. Al contrario, se l’ufficiale di stato civile rileva un impedimento per cui non sia stato presentato il decreto autorizzatorio del Tribunale o un impedimento assolutamente non derogabile, deve opporre un rifiuto, come previso dall’articolo 98 del codice civile e dall’articolo 7 del Dpr 396/2000. Egli pertanto deve rilasciare ai futuri sposi un certificato scritto, con l’indicazione dei motivi del rifiuto. A questo rifiuto i futuri sposi possono opporsi, facendo ricorso al Tribunale (articolo 98 – comma 2 – del codice civile). È però possibile che esista un impedimento non riscontrabile dai documenti previsti per la pubblicazione. Può essere, per esempio, che sull’atto di nascita di uno dei due futuri sposi non sia stata apposta una annotazione di interdizione, o di un matrimonio, o di una adozione. L’ufficiale di stato civile nel suo lavoro si avvale solo di quanto risulta dai documenti in suo possesso. La pubblicazione di matrimonio ha proprio lo scopo di portare a pubblica conoscenza la volontà dei due futuri sposi di contrarre matrimonio: in questo modo, se esistono impedimenti non conosciuti dall’ufficiale di stato civile può essere fatta opposizione.
I soggetti legittimati a fare opposizione
Questi sono i soggetti legittimati a fare opposizione: i genitori o, in loro mancanza, gli altri ascendenti o collaterali entro il terzo grado; il tutore o il curatore, se uno dei futuri sposi sia soggetto a tutela o curatela; il P.M., quando sia a conoscenza della esistenza di qualche impedimento eventualmente segnalato dall'ufficiale dello stato civile (articolo 59 - primo comma - del Dpr 396/2000) che viene a conoscenza, per esempio, di un matrimonio celebrato all’estero e mai trascritto in Italia, o di una adozione di maggiorenne, mai annotata sull’atto di nascita, o della nomina di un amministratore di sostegno, quando il giudice stabilisce che il beneficiario non può contrarre matrimonio; il coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio; i parenti del precedente marito, quando si tratta di matrimonio in violazione del divieto temporaneo di nuove nozze, qualora il precedente matrimonio sia stato sciolto; l'ex coniuge e i parenti dello stesso, se il matrimonio fu dichiarato nullo.
A chi e quando presentare l'atto di opposizione
L'atto di opposizione va proposto con ricorso al Presidente del Tribunale del luogo dove è stata eseguita la pubblicazione, che fissa la data di comparizione tra i tre e i dieci giorni successivi alla presentazione del ricorso (articolo 59 – secondo comma del Dpr 396/2000). L'opposizione al matrimonio può essere sempre proposta prima che questo sia celebrato, anche se è trascorso il termine durante il quale l'atto di pubblicazione deve rimanere affisso (articolo 60 del Dpr 396/2000). La presentazione della domanda di opposizione non sospende automaticamente la celebrazione del matrimonio. La sospensione della celebrazione può essere disposta dal Presidente del Tribunale sino a che sia stata rimossa l'opposizione. L’ufficiale di stato civile cui venga notificata l’opposizione (o ai futuri sposi) durante la procedura delle pubblicazioni, a norma del secondo comma dell'art. 59 del Dpr 396/2000, non deve procedere alla celebrazione civile. Se le pubblicazioni sono relative ad un matrimonio concordatario, l’ufficiale di stato civile non può rilasciare il nulla osta previsto dall'articolo 7 – secondo comma - della legge n.847 del 27 maggio 1929. In questo caso deve comunicare al parroco l'opposizione proposta. Sulla opposizione decide il Tribunale, quando essa è relativa al mancato rispetto delle norme del codice civile (articoli 84 – 89 del c.c.). Al contrario, se si tratta di matrimonio concordatario, e l’opposizione è relativa al mancato rispetto di una norma di rilevanza canonica (divieto di matrimonio per i sacerdoti, o perché uno dei futuri sposi non è battezzato), il Tribunale emette un decreto di “non luogo a procedere”, poiché l’opposizione non riguarda la legge dello stato. In questo caso, la parte interessata deve rivolgersi alla autorità religiosa perché si pronunci in merito. E’ molto importante e significativo quello che è stabilito nell’articolo 104 del codice civile: “se l'opposizione è respinta, l'opponente, che non sia un ascendente o il Pubblico Ministero, può essere condannato al risarcimento dei danni”. Sul tema relativo all’argomento di cui trattasi, capita che all’ufficiale di stato civile pervenga una richiesta generica da parte soprattutto di figli che chiedono di soprassedere alla celebrazione del matrimonio del loro padre molto anziano con una persona molto più giovane, facendo presente che è stata presentata dichiarazione di interdizione al Tribunale per il proprio genitore. Viene chiesto come si deve comportare in questo caso l’ufficiale di stato civile. La risposta è semplice: primo, perché il figlio non rientra tra i soggetti cui spetta il diritto di opposizione; secondo, perché il “soprassedere” alla celebrazione del matrimonio non è contemplato in nessuna norma del codice; terzo, perché la “dichiarazione” di interdizione non comporta un diritto alla opposizione. Pertanto l’ufficiale di stato civile può procedere tranquillamente sia con le pubblicazioni che con la celebrazione del matrimonio.
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