I cittadini stranieri possono validamente contrarre matrimonio in Italia sia con rito civile italiano che con rito religioso valido agli effetti civili, secondo i culti ammessi nello Stato.
La presenza dell’interprete è necessaria anche qualora siano i testimoni a non conoscere la lingua italiana. L'interprete non viene fornito dal Comune di Pontassieve, per cui è interesse degli sposi provvedere per tempo ad individuare tale figura. Per la celebrazione del matrimonio vedere la sezione "Matrimonio civile" oppure "Matrimonio Religioso"
Essendo le condizioni per contrarre matrimonio regolate dalla legge nazionale del Paese di appartenenza, il documento fondamentale per la celebrazione del matrimonio dello straniero in Italia è il nulla osta, rilasciato ai sensi dell’art.116 del Codice Civile Italiano, dalla competente Autorità del Paese d’origine o documenti equivalenti rilasciati in base a specifici accordi o convenzioni internazionali.
Il Nulla-osta deve contenere i seguenti dati:
Nota: qualora il nulla-osta non comprenda le generalità dei genitori è necessario presentare l'atto di nascita.
Il nulla osta al matrimonio può essere rilasciato:
Tutti i documenti devono essere prodotti in originale.
I documenti formati all'estero dovranno essere in tradotti in italiano (o redatti su modelli plurilingue previsti da apposite convezioni) e legalizzati.
Per la verifica dei dati è necessario trasmettere almeno due settimane prima del matrimonio, copia di tutta la documentazione, anche via email.
Disposizioni per determinati paesi sul nulla-osta:
I cittadini dei Paesi AUSTRIA, GERMANIA, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI, PORTOGALLO, SPAGNA, SVIZZERA, TURCHIA, REPUBBLICA DI MOLDOVA aderenti alla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, devono produrre il "Certificato di capacità matrimoniale" rilasciato dall'ufficio dello Stato Civile del Comune di Residenza (appartenenza) nello Stato di origine (esente da legalizzazione).
Tale certificato, come specificato nella circolare del Ministero dell'Interno del 21/01/2005 n. 4, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è certificazione sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio di uno straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione.
Il cittadino di nazionalità STATUNITENSE deve produrre:
Il cittadino di nazionalità AUSTRALIANA deve produrre:
Il cittadino BRITANNICO ha la facoltà di scegliere:
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