Il conseguimento della licenza di pesca dilettantistica si ottiene effettuando il versamento degli importi richiesti sul conto corrente postale n° 26730507 intestato a "Regione Toscana, tesoreria regionale, tassa per l'esercizio della pesca". E' possibile anche pagare online.
Per esercitare la pesca dilettantistica è sufficiente effettuare il versamento su c/c postale n. 26730507 intestato a "Regione Toscana, tesoreria regionale, tassa per l'esercizio della pesca", indicando sul bollettino, in modo leggibile ed indelebile, i dati anagrafici del titolare che dovrà portare con sè la ricevuta dell'avvenuto pagamento di riconoscimento valido.
E' possibile anche pagare online
Sono previsti due tipi di licenza:
Permettono l'esercizio della pesca con canna, anche munita di mulinello, con la tirlindana, la mazzachchera e la bilancia.
Inoltre viene introdotto anche un terzo tipo di licenza, che ha la validità di un giorno, un costo di 1 euro ed è rivolto esclusivamente ai partecipanti a gare o manifestazioni sportive, sprovvisti della licenza annuale o quindicinale.
La pesca dilettantistica può essere esercitata da chiunque abbia provveduto al versamento della tassa di concessione regionale (basta mostrare il versamento su c/c postale).
La licenza di pesca dilettantistica non è richiesta nei seguenti casi:
La licenza di pesca dilettantistica è costituita dalla ricevuta di versamento della tassa di concessione regionale in cui sono riportati i dati anagrafici del pescatore, nonchè la causale del versamento, unitamente ad un documento d'identità valido.
L'esercizio della pesca è consentito a chi è in possesso di una delle seguenti licenze:
I versamenti sono intestati alla Regione Toscana c/c 26730507. Gli effetti della licenza decorrono dal versamento della tassa di concessione.
E' sufficiente effettuare il versamento, come sopra specificato, e portare a pesca la ricevuta del versamento e documento d'identità.
Chi esercita la pesca senza essere munito di licenza è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 80,00 a euro 480,00.
Chi, pur essendo munito, non è in grado di esibire la licenza, è soggetto alla sanzione di euro 30,00 purchè
entro 10 gg la esibisca alla prov. sul cui territorio è avvenuta l'infrazione.
Competente all'applicazione delle sanzioni è la Provincia nel cui territorio è accertata l'infrazione.
La vigilanza è assegnata agli agenti dipendenti dagli enti locali o di parchi nazionali e regionali, gli ufficiali
ed agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle assoc. dei pescatori, venatorie o ambientalistiche.
Legge Regionale 3 gennaio 2005 n. 7
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