IMU (Imposta Municiapale Propria), dall'anno 2021 è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art.1 della L.n.160 del 27/12/2019.
Sono tenuti a pagare l’IMU coloro che possiedono fabbricati, iscritti o iscrivibili in catasto, aree fabbricabili, con esclusione dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa purché di categoria diversa da quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.
Per abitazione principale si intende l'immobile nel quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente.
Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
Per le abitazioni principali l'IMU è dovuta solo se di categoria catstale A/1 a A/8 A/9.
RESIDENTI ALL'ESTERO (AIRE)
- Art.1 comma 48 Legge 178 del 30/12/2020.Per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria è applicata nella misura della metà.
IMMOBILI CONCESSI IN COMODATO:
La base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classficate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea rettta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
IMMOBILI LOCATI A CANONE CONCORDATO:
L'imposta è ridotta al 75% per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n.431; il soggetto passivo deve presentare la dichiarazione IMU entro il 30 Giugno 2023. Per i contratti di concordato stipulati dopo il 16/01/2017 e dopo il nuovo accordo territoriale sottoscritto il 20 Ottobre 2017è necessaria la presentazione dell'attestazione di conformità rilasciata da almeno una organizzazione sindacale dei proprietari o degl'inquilini che hanno sottoscritto l'accordo.
IMMOBILI I CATEGORIA D
Per tale tipologia di immobili l'aliquota da applicare è quella deliberata del 10,6 per mille così ripartita:
ENTI NON COMMERCIALI
Pagano l'IMU 2023, per gli immobili e/o per la parte di immobili destinati ad attività commerciale, il versamento è effettuato in tre rate di cui le prime due, di importo pari al 50%dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno 2023 (acconto) e 16 dicembre 2023(acconto) e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno 2024 (saldo).
Presentano la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degl'immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta. la dichiarazione deve essere presentata ogni anno.
BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore su cui calcolare l’imposta è costituito dall’ammontare della rendita risultante in catasto rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti valori.
Per le aree fabbricabili e in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione e di interventi di recupero la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dal primo gennaio dell'anno di imposizione.
Le aliquote qui specificate sono tratte dalla delibera del Consiglio Comunale N.58 del 30/09/2020, ancora in vigore.
ALIQUOTE ANNO 2023
Aliquota base ordinaria 10,6‰ per tutti gli immobili.
Aliquota abitazione principale e sue pertinenze 6,00‰ solo per le categorie A/1 A/8 A/9. Dall'imposta municipale propria dovuta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze è prevista esclusivamente una detrazione di euro 200,00 fino a concorrenza dell'imposta dovuta.
Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguita a conguaglio.
ESENZIONI:
3. terreni agricoli
RIDUZIONI:
Immobili inagibili. Per fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono dette condizioni la base imponibile è ridotta della metà.
Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art.10 del D.Lgs 22/01/2004 n.22 la base imponibile è ridotta della metà.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento dell’imposta potrà essere effettuato solo tramite il Mod F24 utilizzando gli appositi codici tributo.
In caso di imposta dovuta pari a 0 (zero) euro non si dovrà presentare alcuna documentazione
SCADENZE
IMU
Codici modello F24
3912 – IMU imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze – COMUNE
3914 – IMU imposta municipale propria per i terreni – COMUNE
3916 – IMU imposta municipale propria per le aree fabbricabili – COMUNE
3918 – IMU imposta municipale propria per gli altri fabbricati – COMUNE
3923 – IMU imposta municipale propria – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
3924 – IMU imposta municipale propria – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE
3925 - IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - STATO (7,6‰)
3930 - IMU per immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D - INCREMENTO COMUNE (3‰)
3939 - IMU per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - COMUNE
In caso di RAVVEDIMENTO le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.
IMPORTO MINIMO
L'importo minimo ANNUO è pari a €.12,00
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