Il giudice popolare è il cittadino italiano, iscritto all'Albo dei giudici popolari previa richiesta al comune di residenza, o d'ufficio, che viene chiamato, a titolo obbligatorio e a seguito di estrazione a sorte, a comporre le Corti di assise e le Corti di assise d'appello insieme ai due giudici togati (presidente e giudice a latere) partecipando alle udienze e alle decisioni contenute nelle sentenze.
La richiesta di iscrizione deve essere presentata con l'apposito modulo di domanda entro il 31 luglio di ogni anno, insieme alla copia della Carta d'Identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità:
I cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, aventi i requisiti sotto elencati, possono richiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello, entro la scadenza comunicata dal Comune attraverso avvisi pubblici, generalmente nei mesi di aprile e maggio di ciascun anno dispari.
Requisiti:
Non possono svolgere le funzioni di Giudice Popolare:
Ogni due anni (anno dispari) il Comune invita con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello.
Vengono formati gli elenchi verificando il possesso dei requisiti dei richiedenti. Tali elenchi sono quindi trasmessi al presidente del Tribunale competente per territorio.
Un'apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone l’elenco definitivo.
La competenza dell'atto finale spetta al Tribunale.
La normativa vigente prevede l’iscrizione all’Albo su richiesta dell’interessato, ma i Tribunali, ricevendo sempre meno richieste, raccomandano ai comuni l’iscrizione d’ufficio, previa verifica dei requisiti, allo scopo di permettere il regolare svolgimento delle attività delle Corti di Assise e di Assise d’Appello.
Qualora fosse necessario richiedere la cancellazione dall'Albo, è necessario inviare richiesta in carta libera, corredata di un documento di identità, specificando la motivazione per la quale si richiede la cancellazione, ai riferimenti indicati alla sezione Modalità di Richiesta.
I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.
Legge 10.4.1951 n.287
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