GIUDICI POPOLARI CORTE ASSISE E CORTE D'APPELLO - ALBO

GIUDICI POPOLARI CORTE ASSISE E CORTE D'APPELLO - ALBO

Ufficio: Anagrafe
Referente: Lucia Bargelli
Responsabile: Isabella Fiesoli
Indirizzo: Via Tanzini 30
Tel: 0558360366 - 257
Fax: 0558360353
E-mail: demografici@comune.pontassieve.fi.it
Orario di apertura: Dal lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 15.15 alle 17.45.

Descrizione

Il giudice popolare è il cittadino italiano, iscritto all'Albo dei giudici popolari previa richiesta al comune di residenza, o d'ufficio, che viene chiamato, a titolo obbligatorio e a seguito di estrazione a sorte, a comporre le Corti di assise e le Corti di assise d'appello insieme ai due giudici togati (presidente e giudice a latere) partecipando alle udienze e alle decisioni contenute nelle sentenze.

Modalità di richiesta

La richiesta di iscrizione deve essere presentata con l'apposito modulo di domanda entro il 31 luglio di ogni anno, insieme alla copia della Carta d'Identità o altro documento di riconoscimento in corso di validità:

  • a mezzo posta elettronica certificata: comune.pontassieve@postacert.toscana.it (da pec)
  • per posta ordinaria a: Comune di Pontassieve, Ufficio Anagrafe, via Tanzini 30 - 50065 Pontassieve
  • presso ufficio relazioni con il pubblico

Requisiti del richiedente

I cittadini residenti, iscritti nelle liste elettorali del Comune, aventi i requisiti sotto elencati, possono richiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari di Corte d'Assise e Corte d'Assise d'Appello, entro la scadenza comunicata dal Comune attraverso avvisi pubblici, generalmente nei mesi di aprile e maggio di ciascun anno dispari.

Requisiti:

  • cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici
  • età non inferiore ai 30 anni e non superiore ai 65 anni
  • titolo di studio: scuola media inferiore per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise,scuola media superiore per l'iscrizione nell'albo dei Giudici Popolari di Corte d'Assise d'Appello

Non possono svolgere le funzioni di Giudice Popolare:

  • i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario
  • gli appartenenti alle forze armate dello Stato o a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendente dello Stato, in attività di servizio
  • i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di qualsiasi ordine e congregazione

 

Iter procedura

Ogni due anni (anno dispari) il Comune invita con manifesti pubblici coloro che sono in possesso dei requisiti e non sono già iscritti negli albi definitivi dei giudici popolari a chiedere di essere iscritti nell’elenco integrativo dei giudici popolari della Corte d’Assise e della Corte d’Assise d’Appello.

Vengono formati gli elenchi verificando il possesso dei requisiti dei richiedenti. Tali elenchi sono quindi trasmessi al presidente del Tribunale competente per territorio.

Un'apposita commissione unifica gli elenchi pervenuti dai comuni del mandamento e compone l’elenco definitivo.

La competenza dell'atto finale spetta al Tribunale.

Informazioni

La normativa vigente prevede l’iscrizione all’Albo su richiesta dell’interessato, ma i Tribunali, ricevendo sempre meno richieste, raccomandano ai comuni l’iscrizione d’ufficio, previa verifica dei requisiti, allo scopo di permettere il regolare svolgimento delle attività delle Corti di Assise e di Assise d’Appello.

Qualora fosse necessario richiedere la cancellazione dall'Albo, è necessario inviare richiesta in carta libera, corredata di un documento di identità, specificando la motivazione per la quale si richiede la cancellazione, ai riferimenti indicati alla sezione Modalità di Richiesta.

Avvertenze

I giudici popolari nominati ricevono un compenso giornaliero stabilito per legge e un rimborso per spese di viaggio se l'Ufficio è prestato fuori del comune di residenza.

Normativa di riferimento

Legge 10.4.1951 n.287

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