CESSIONE DI FABBRICATO E DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ DELLO STRANIERO

CESSIONE DI FABBRICATO E DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ DELLO STRANIERO

Ufficio: Corpo Polizia Municipale di Pontassieve
Responsabile: Marco Stagi
Indirizzo: via Tanzini, 27 Pontassieve
Tel: 055 83 60 400
E-mail: pmufficiocomando@comune.pontassieve.fi.it
Orario di apertura: Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 16.00 alle 19.00

Descrizione

Quando si cede un immobile o parte di esso o si ospita una persona, l’ordinamento giuridico impone due distinti obblighi di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza e, nel caso di immobili situati nel territorio del Comune di Pontassieve, al Sindaco di Comune stesso.

  1. Comunicazione di cessione fabbricato per cittadini italiani o comunitari (art. 12 del D.L. n. 59/1978 convertito in legge n. 191/1978)
  2. Dichiarazione di ospitalità per cittadini extracomunitari o apolidi (art. 7 del D.Lgs. 286/1998).

Modalità di richiesta

La comunicazione, per gli immobili siti nel Comune di Pontassieve, deve essere presentata al Sindaco del Comune stesso nel termine sotto indicato utilizzando una delle seguente modalità:

  • inviata per Posta Elettrinica Certificata (PEC) a: comune.pontassieve@postacert.toscana.it
  • consegna a mano all’Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Pontassieve negli orari di apertura al pubblico (via Tanzini, 30 – Pontassieve)
  • spedita per posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata a: Comune di Pontassieve, via Tanzini, 30 – 50065 Pontassieve.

Documentazione da presentare

Al modello, da compilare (reperibile nela sezione "Documenti e modulistica"), deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:

  • copia documento d’identità in corso di validità del cedente;
  • copia documento d’identità in corso di validità del cessionario;
  • nel caso in cui il cessionario sia cittadino extracomunitario, copia del documento di soggiorno (o copia della ricevuta di richiesta) e copia del passaporto (pagine con dati anagrafici e visto d’ingresso).


Lavoratore domestico (colf, badanti …)

Per il lavoratore domestico, soltanto nel caso in cui il datore di lavoro gli affidi, in regime di convivenza, un alloggio ad uso esclusivo, deve essere fatta, nel termine e secondo le modalità sopra indicate, la comunicazione di cessione di fabbricato precisando che:

  • se il lavoratore è italiano o comunitario, soltanto nel caso in cui la convivenza superi i trenta giorni;
  • se si tratta di lavoratore extracomunitario o apolide, la comunicazione deve essere fatta indipendentemente dal periodo di soggiorno.

Informazioni

COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO PER CITTADINI ITALIANI O COMUNITARI (art. 12 del D.L. n. 59/1978 convertito in legge n. 191/1978)

La comunicazione deve essere fatta quando una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, cede ad altro, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso per un periodo superiore a 30 giorni effettuata sulla base di un contratto NON soggetto all’obbligo di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.

Tale comunicazione, da effettuarsi utilizzando il modello predisposto da compilare completamente, deve essere fatta entro 48 ore dalla consegna dell’immobile o parte di esso, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 1.549,00 per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla contestazione o notifica del relativo verbale, pari a euro 206,00.

DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI O APOLIDI (art. 7 del D.Lgs. 286/1998)

La comunicazione di ospitalità deve essere fatta quando una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, cede, dà alloggio ovvero ospita un cittadino extracomunitario o apolide, anche se parente o affine ed indipendentemente dalla durata della ospitalità o della cessione di fabbricato o parte di esso, sulla base di un contratto NON soggetto a registrazione.

Tale comunicazione, da effettuarsi utilizzando il modello predisposto da compilare completamente, deve essere fatta entro 48 ore dall’ospitalità o dalla consegna dell’immobile o parte di esso, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 160,00 a euro 1.100,00 per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla contestazione o notifica del relativo verbale, pari a euro 320,00.

 

Riassumendo, l’obbligo della comunicazione di cessione fabbricato o di ospitalità di straniero (cittadino extracomunitario o apolide) permane unicamente nei seguenti due casi:

  • chi cede l’immobile o parte di esso attraverso una forma contrattuale che non prevede la sua registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
  • chi ospita un cittadino extracomunitario o apolide.

FEEDBACK

 

Aiutaci a migliorare!

La tua opinione è molto importante! Se vuoi puoi lasciare un commento alla scheda che stai consultando per aiutarci a migliorare il contenuto delle informazioni. Clicca sul pulsante "Lascia feedback" sotto questo messaggio. Grazie!

 

Lascia il tuo feedback

I campo con * sono obbligatori.

Valutazione *