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- CESSIONE DI FABBRICATO E DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ DELLO STRANIERO
Quando si cede un immobile o parte di esso o si ospita una persona, l’ordinamento giuridico impone due distinti obblighi di comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza e, nel caso di immobili situati nel territorio del Comune di Pontassieve, al Sindaco di Comune stesso.
La comunicazione, per gli immobili siti nel Comune di Pontassieve, deve essere presentata al Sindaco del Comune stesso nel termine sotto indicato utilizzando una delle seguente modalità:
Al modello, da compilare (reperibile nela sezione "Documenti e modulistica"), deve essere allegata la seguente documentazione obbligatoria:
Lavoratore domestico (colf, badanti …)
Per il lavoratore domestico, soltanto nel caso in cui il datore di lavoro gli affidi, in regime di convivenza, un alloggio ad uso esclusivo, deve essere fatta, nel termine e secondo le modalità sopra indicate, la comunicazione di cessione di fabbricato precisando che:
COMUNICAZIONE DI CESSIONE FABBRICATO PER CITTADINI ITALIANI O COMUNITARI (art. 12 del D.L. n. 59/1978 convertito in legge n. 191/1978)
La comunicazione deve essere fatta quando una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, cede ad altro, l’uso esclusivo di un fabbricato o parte di esso per un periodo superiore a 30 giorni effettuata sulla base di un contratto NON soggetto all’obbligo di registrazione presso l’Agenzia delle Entrate.
Tale comunicazione, da effettuarsi utilizzando il modello predisposto da compilare completamente, deve essere fatta entro 48 ore dalla consegna dell’immobile o parte di esso, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 103,00 a euro 1.549,00 per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla contestazione o notifica del relativo verbale, pari a euro 206,00.
DICHIARAZIONE DI OSPITALITÀ PER CITTADINI EXTRACOMUNITARI O APOLIDI (art. 7 del D.Lgs. 286/1998)
La comunicazione di ospitalità deve essere fatta quando una persona fisica o giuridica, pubblica o privata, cede, dà alloggio ovvero ospita un cittadino extracomunitario o apolide, anche se parente o affine ed indipendentemente dalla durata della ospitalità o della cessione di fabbricato o parte di esso, sulla base di un contratto NON soggetto a registrazione.
Tale comunicazione, da effettuarsi utilizzando il modello predisposto da compilare completamente, deve essere fatta entro 48 ore dall’ospitalità o dalla consegna dell’immobile o parte di esso, pena l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 160,00 a euro 1.100,00 per la quale è previsto il pagamento in misura ridotta, entro sessanta giorni dalla contestazione o notifica del relativo verbale, pari a euro 320,00.
Riassumendo, l’obbligo della comunicazione di cessione fabbricato o di ospitalità di straniero (cittadino extracomunitario o apolide) permane unicamente nei seguenti due casi:
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