Certificati di stato civile
Si richiedono nel Comune dove è avvenuto l’evento di nascita matrimonio o morte, oppure nel comune di residenza al momento dell’evento (per le nascite dopo 1997 nel comune di residenza della madre al momento del parto).
Tipologie:
Estratti per riassunto di atti di stato civile
Si richiedono SOLO se l’evento è avvenuto a Pontassievei (nascita, matrimonio o morte - per le nascite dopo il 1997 nel comune di residenza della madre al momento del parto)
Gli estratti di nascita, matrimonio e morte contengono, oltre ai dati dei certificati, anche eventuali annotazioni.
Nell'estratto di nascita le annotazioni possono essere: matrimonio, divorzio, morte, acquisto/perdita cittadinanza italiana, interdizione/nomina amministratore di sostegno.
Nell'estratto di matrimonio possono essere separazione dei beni/convenzioni patrimoniali, separazione e divorzio.
I certificati e gli estratti per riassunto degli atti di stato civile possono essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, senza che sia necessario dimostrare la titolarità di un interesse particolare. Chi lo richiede deve però essere prima identificato. Possono essere richiesti: direttamente allo sportello dei Servizi Demografici in orario di apertura al pubblico;
Per ricevere i documenti tramite mail/posta è necessario insieme alla richiesta inviare anche copia del documento di identità e ricevuta di pagamento.
Essere maggiorenne.
E' consentito soltanto a richiesta di un genitore, dell’interessato, di un loro delegato, o di un soggetto terzo dietro richiesta scritta debitamente motivata per il rispetto degli interessi legittimi.
Allo sportello, per mail e per posta nessun costo.
I certificati di stato civile sono esenti da diritti.
Hanno validità di 6 mesi dalla data del rilascio.
E' utile ricordare che le pubbliche amministrazioni o gestori di pubblici servizi non possono chiedere certificati relativi ad informazioni delle quali sono già in possesso o in possesso di altri enti. In questo caso le informazioni possono essere autocertificate (ad esclusione degli atti formati da autorità estere).
Estratti/certificati di nascita con generalità dei genitori
Il rilascio di estratti/certificati di nascita con indicazione della paternità e della maternità, regolato dall’articolo 3 del D.P.R. 432/1957, è consentito soltanto a richiesta di un genitore, dell’interessato, di un loro delegato, o di un soggetto terzo dietro richiesta scritta debitamente motivata per il rispetto degli interessi legittimi. Le medesime indicazioni valgono per il rilascio degli estratti di nascita su modello plurilingue, in quanto riportano sempre l’indicazione della paternità e della maternità.
Estratti plurilingue
L’estratto plurilingue è un modello specifico redatto in più lingue che può essere utilizzato all'estero, nei paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1976 (Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovna, Bulgaria, Capoverde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia). È un documento che, per il suo uso nei Paesi esteri convenzionati, non necessita di traduzione e legalizzazione.
Documenti per i paesi della Comunità Europea
Per i certificati/estratti da fornire ai Paesi della Comunità Europea, precisando il Paese destinatario dell’atto, è possibile richiedere l’emissione dello specifico allegato, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016, entrato in vigore il 16 febbraio 2019. Detto Regolamento semplifica la circolarità dei documenti pubblici all’interno della Comunità Europea esentando i cittadini della UE dall’obbligo della traduzione e legalizzazione.
Copia integrale dell'atto di stato civile
L’istanza (scritta) di rilascio della copia integrale (fotocopia) degli atti di stato civile deve essere motivata da un interesse personale, diretto, concreto e attuale.
Misure di semplificazione in merito al rilascio ed uso dei certificati
Le certificazioni rilasciate dalla pubblica amministrazione in merito a stati, qualità personali e fatti sono validi ed utilizzabili solo nei RAPPORTI TRA PRIVATI. Nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i gestori di pubblici servizi i certificati devono essere sostituiti CON l’AUTOCERTIFICAZIONE o le DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI ATTO DI NOTORIETA'.
Si rammenta come il cittadino possa sempre rilasciare autocertificazioni o dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà anche quando abbia a che fare con soggetti privati (banche, assicurazioni, agenzie d’affari, sindacati, ecc.) che ne accettino l’utilizzo.
In caso di dati incompleti o pagamento insufficiente, la richiesta sarà considerata come non pervenuta.
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