Per coloro che non sanno o non possono firmare a causa di motivi di salute, sono possibili forme alternative di autentica o dichiarazione.
Diverse possono essere le ragioni di impedimento:
Chi non sa o non può firmare:
Il cittadino che non sa firmare la dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorietà (per esempio, l'analfabeta) o non può fisicamente firmare queste dichiarazioni (per esempio, chi ha le mani paralizzate), può rendere queste dichiarazioni davanti a un pubblico ufficiale che si accerta dell'identità del dichiarante e attesta che le dichiarazioni sono state a lui rese dall'interessato, in presenza di un impedimento a firmare.
Chi è impossibilitato temporaneamente alla firma per ragioni di salute:
Per il cittadino che si trova in una situazione di impedimento temporaneo a firmare, per ragioni connesse allo stato di salute (per esempio, persona vittima di incidente stradale), le dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà sono rese dal coniuge, o in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado. In questo caso, la firma del dichiarante dovrà necessariamente essere autenticata da un pubblico ufficiale, il quale si accerta dell'identità del dichiarante e del suo rapporto di parentela con la persona impossibilitata alla firma. All'interno della dichiarazione deve essere espressamente indicata anche l'esistenza dell'impedimento a firmare da parte dell'interessato.
In base alla Legge n. 18 del 3/2/1975 art. 3 (Provvedimenti a favore dei ciechi), per espressa richiesta della persona affetta da cecità, è ammessa ad assistere altra persona, nel compimento degli atti o a partecipare alla loro redazione, nei limiti indicati dall'interessato, cui egli accordi la necessaria fiducia. La persona che presta assistenza nel compimento di un atto deve apporre su esso la propria firma, premettendo le parole "il testimone".
L'esistenza di una malattia mentale comporta la necessità di procedere all'inabilitazione o all'interdizione del soggetto, con conseguente azione avanti al giudice ordinario e nomina di curatore o di un tutore.
Le suddette disposizioni non possono essere applicate alle dichiarazioni fiscali.
In orario di apertura direttamente allo sportello Ufficio Anagrafe.
Può essere presentata anche da cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, nel caso in cui la dichiarazione riguardi stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
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