Alla comunicazione deve essere allegato:
- attestazione del versamento DIRITTI DI SEGRETERIA (vedi importi riportati sulla modulistica)
- progetto previsto dall’art.15.9 del Regolamento Urbanistico:
a) Relazione tecnico-agronomica a firma di un professionista abilitato.
b) Planimetrie in scala non inferiore a 1:2000, recanti tra l’altro l’indicazione delle curve di livello e di ogni elemento delle sistemazioni esistenti.
c) Documentazione fotografica.
30 giorrni
La comunicazione è facoltativa qualora sussistano le seguenti condizioni:
1) che trattasi di alberi non ricadenti in aree sottoposte a “vincolo paesaggistico” di cui agli artt. 136 e 142.1 del D.Lgs 42/2004, individuate sulla Tavola 1.1 del Piano Strutturale (altrimenti deve essere richiesta al comune l’autorizzazione paesaggistica ex art.159 D.Lgs 42/2004 – vedi Mod.4/PT)
2) che trattasi di alberi non ricadenti in aree sottoposte a “vincolo idrogeologico” di cui all’art.38 L.R. 39/2000 (ex R.D. 3267/23), individuate sulla Tavola 3.12 del Piano Strutturale (altrimenti deve essere richiesta alla Comunità Montana l’autorizzazione ex art.42.4 L.R.39/2000)
3) che trattasi di alberi non ricadenti in “area boscata” come definita dall’art.3 L.R. 39/2000 e dall’art.1 del Regolamento Forestale approvato con DPGR 48/R/2003 (altrimenti deve essere richiesta alla Comunità Montana l’autorizzazione ex art.42.4 L.R.39/2000). A tal fine si ricorda che ai sensi dell’art.3 comma 5 LR 39/2000 non sono considerati bosco, come meglio esplicitato dall’art.3 del Regolamento Forestale:
- i parchi urbani (individuati nel Reg. Urb.), i giardini (interni al sistema insediativo di Reg. Urb. o di superficie inferiore a 2.000 mq), gli orti botanici e i vivai;
- gli impianti per arboricoltura da legno, i noceti, i noccioleti specializzati e le altre colture specializzate realizzate con alberi ed arbusti forestali e soggette a pratiche agronomiche;
- le formazioni arbustive ed arboree insediatesi nei terreni già destinati a colture agrarie e a pascolo, abbandonate per un periodo inferiore a quindici anni (semprechè non si tratti delle piante forestali non ricomprese nei boschi indicate all’art.55 del Regolamento Forestale).
4) che trattasi di alberi non ricadenti tra gli “alberi monumentali” di cui alla L.R. 60/1998 (altrimenti l’abbattimento è vietato)
5) che trattasi di alberi non ricadenti tra quelli indicati al comma 6 dell’art.15 delle norme del Reg. Urb. (appartenenti al sistema del territorio rurale), cioè: “alberi d’alto fusto isolati, piccoli nuclei boschivi aziendali, esemplari o filari di cipresso, frammenti di bosco planiziale, boschi riparali, complessi di vegetazione igrofila” (altrimenti deve essere richiesto il parere della commissione comunale per il paesaggio ex art.15.9 RU – vedi Mod.12/PT, e l’abbattimento è consentito soltanto per comprovate ragioni fitosanitarie, con l’obbligo di reimpianto compensativo).
6) che trattasi di alberi non ricadenti tra quelli indicati al comma 7 dell’art.15 delle norme del Reg. Urb. (appartenenti al sistema del territorio rurale), cioè: “oliveti terrazzati o ciglionati” (altrimenti deve essere richiesto il parere della commissione comunale per il paesaggio ex art.15.9 RU – vedi Mod.12/PT, e l’abbattimento è consentito soltanto per comprovate ragioni fitosanitarie o per ragioni attinenti la corretta pratica agronomica, con l’obbligo di reimpianto compensativo).
7) che trattasi di alberi non ricadenti tra quelli indicati al comma 8 dell’art.15 delle norme del Reg. Urb. (appartenenti al sistema del territorio rurale), cioè: “alberi di olivo” (altrimenti deve essere richiesto il parere della commissione comunale per il paesaggio ex art.15.9 RU – vedi Mod.12/PT, e l’abbattimento è consentito soltanto alle condizioni indicate alle lett. a e b dell’art.15.8 RU).
art.28 L.R.23/2000
art.15 comma 9 del Regolamento Urbanistico
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