I cittadini italiani nati all'estero devono fare trascrivere il proprio atto di nascita dall'ufficiale di stato civile del Comune di residenza o del Comune di iscrizione Aire (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero).
Alla trascrizione, in genere, provvede direttamente il Consolato italiano del luogo in cui è avvenuta la nascita. In caso contrario deve provvedere il diretto interessato o un genitore, se trattasi di minore.
Devono fare trascrivere il proprio atto di nascita anche i cittadini stranieri e i loro figli minorenni, non appena acquisita la cittadinanza italiana. È necessario che l'atto sia accompagnato da una traduzione in lingua italiana e sia stato legalizzato, a parte i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente.
Presentazione istanza, compilando il modulo richiesta, corredata dell'atto di nascita in originale, o in copia conforme all’originale e da un documento di identità:
L'atto di nascita, deve essere:
oppure:
Per poter richiedere la trascrizione occorre:
L’Ufficio di Stato Civile provvederà a trascrivere l’atto di nascita.
Una volta trascritto l’atto, può essere richiesto il certificato di nascita, secondo le modalità previste dalle schede: certificati anagrafici, certificati ed estratti di stato civile.
Nessuno
D.P.R. n.396 del 3.11.2000 art.12,comma 11,e art.22 Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 Regolamento (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016
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