Nascita - all'Estero Trascrizione atto

Nascita - all'Estero Trascrizione atto

Ufficio: Stato Civile
Referente: Elisa Berteau
Responsabile: Isabella Fiesoli
Indirizzo: Via Tanzini 30
Tel: 0558360366 - 257 - 234
E-mail: demografici@comune.pontassieve.fi.it
Orario di apertura: Dal lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 15.15 alle 17.45.

Descrizione

I cittadini italiani nati all'estero devono fare trascrivere il proprio atto di nascita dall'ufficiale di stato civile del Comune di residenza o del Comune di iscrizione Aire (Anagrafe Italiana Residenti all’Estero).

Alla trascrizione, in genere, provvede direttamente il Consolato italiano del luogo in cui è avvenuta la nascita. In caso contrario deve provvedere il diretto interessato o un genitore, se trattasi di minore.

Devono fare trascrivere il proprio atto di nascita anche i cittadini stranieri e i loro figli minorenni, non appena acquisita la cittadinanza italiana. È necessario che l'atto sia accompagnato da una traduzione in lingua italiana e sia stato legalizzato, a parte i casi in cui le convenzioni internazionali dispongano diversamente.

Modalità di richiesta

Presentazione istanza, compilando il modulo richiesta, corredata dell'atto di nascita in originale, o in copia conforme all’originale e da un documento di identità:

  • all’Ufficio Stato Civilein negli orari di apertura,
  • per posta ordinaria a: Comune di Pontassieve, Via Tanzini, 30, 50065 Pontassieve.

L'atto di nascita, deve essere:

  • tradotto in lingua italiana conforme al testo straniero (art. 22 D.P.R. 396/2000) dall'Autorità Consolare Italiana all'estero o da un traduttore con firma legalizzata sempre dal Consolato;
  • legalizzato dall'Autorità Consolare Italiana all'estero (art. 33 D.P.R. 445/2000) o con Apostille prevista dalla Convenzione dell'Aja (se lo Stato ha aderito a tale convenzione);

oppure:

  • su modello plurilingue se lo Stato rientra tra quelli aderenti alla Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 (Austria, Belgio, Bosnia-Erzegovna, Bulgaria, Capoverde, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del Nord, Moldova, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Romania, Serbia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Turchia); in tal caso l'atto è esente da traduzione e legalizzazione;
  • in formato documento pubblico, come previsto dal Regolamento (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016, entrato in vigore il 16 febbraio 2019, che ha ulteriormente semplificato la circolarità dei documenti pubblici all’interno della Comunità Europea esentando i cittadini della UE dall’obbligo della traduzione e legalizzazione.

Requisiti del richiedente

Per poter richiedere la trascrizione occorre:

  • essere cittadino italiano;
  • essere iscritto all'A.I.R.E.

Iter procedura

L’Ufficio di Stato Civile provvederà a trascrivere l’atto di nascita.

Una volta trascritto l’atto, può essere richiesto il certificato di nascita, secondo le modalità previste dalle schede: certificati anagrafici, certificati ed estratti di stato civile.

Costi

Nessuno

Normativa di riferimento

D.P.R. n.396 del 3.11.2000 art.12,comma 11,e art.22 Convenzione di Vienna dell'8 settembre 1976 Regolamento (UE) 2016/1191 del 6 luglio 2016

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