I coniugi interessati a raggiungere una soluzione consensuale di separazione, di divorzio, o di modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio, possono stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati come previsto dall’art. 12 della Legge n. 162/2014.
L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali.
Le convenzioni di negoziazione assistita concluse tra coniugi, sottoscritte da entrambi gli avvocati delle parti, devono essere trasmesse all'Ufficio di Stato Civile, a cura di uno degli avvocati, entro 10 giorni dal rilascio del nulla-osta/autorizzazione della Procura:
A seconda dei casi, l'accordo sarà trasmesso all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune:
Per stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati è necessario rivolgersi esclusivamente ad un legale (uno per parte) per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.
L’Ufficiale di Stato Civile trascriverà l’atto sui registri di Stato di Civile, provvederà ad apporre o ad inviare comunicazione per le annotazioni sull’atto di matrimonio, nonché in caso di divorzio, ad aggiornare il nuovo stato civile delle parti in anagrafe, se residenti nel Comune, o a trasmetterlo al/ai loro comune/i di residenza.
A conclusione del procedimento, l’avvocato che ha presentato l’stanza riceverà una comunicazione di avvenuta trascrizione dell'accordo tramite pec o posta elettronica.
Nessun costo.
Rilascio del certificato / estratto di matrimonio con avvenuta annotazione di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio.
Per ulteriori informazioni sul rilascio dei certificati consulta la sezione Schede Collegate Certificati / estratti di Stato Civile.
Nella sezione "link esterni" sono riportati i collegamenti:
Le rilevazioni dell'Istat su separazioni e divorzi sono inserite nel Programma statistico nazionale 2017-2019 approvato con DPR 31 gennaio 2018, e nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019, attualmente in corso di adozione. L’art. 7 del decreto legislativo. n. 322/1989 prevede per tutte le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici l’obbligo di fornire i dati e le notizie che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale.
Anche i soggetti privati (imprese e famiglie) sono sottoposti al medesimo obbligo, ma solo per quelle rilevazioni presenti nello specifico elenco allegato al Programma statistico nazionale (allegato “Elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322”). In un ulteriore elenco, anch’esso allegato al Programma statistico nazionale (allegato “Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Programma statistico nazionale per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta”), sono indicate le indagini statistiche la cui mancata risposta comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa (artt. 7 e 11 d.lgs. 322/1989).
L'avvocato che non rispetta l'obbligo della trasmissione nei termini è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 10.000,00, come da delibera G.C. n. 17/2018.
Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162;
Delibera G.C. n. 17 del 1/2/2018.
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