Divorzio - Separazione davanti dall'avvocato

Divorzio - Separazione davanti dall'avvocato

Ufficio: Stato Civile
Referente: Elisa Berteau
Responsabile: Isabella Fiesoli
Indirizzo: Via Tanzini 30
Tel: 0558360366 - 257 - 234
Fax: 0558360353
E-mail: demografici@comune.pontassieve.fi.it
Orario di apertura: Dal lunedì al Venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 15.15 alle 17.45

Descrizione

I coniugi interessati a raggiungere una soluzione consensuale di separazione, di divorzio, o di modifica delle precedenti condizioni di separazione e divorzio, possono stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati come previsto dall’art. 12 della Legge n. 162/2014.

L’accordo raggiunto a seguito di negoziazione assistita da avvocati è equiparato ai provvedimenti giudiziali.

Modalità di richiesta

Le convenzioni di negoziazione assistita concluse tra coniugi, sottoscritte da entrambi gli avvocati delle parti, devono essere trasmesse all'Ufficio di Stato Civile, a cura di uno degli avvocati, entro 10 giorni dal rilascio del nulla-osta/autorizzazione della Procura:

  • a mezzo posta elettronica certificata a comune.pontassieve@postacert.toscana.it
  • a mezzo RACCOMANDATA con ricevuta di ritorno all'indirizzo Comune di Pontassieve, Via Tanzini  30, 50065 Pontassievee.

A seconda dei casi, l'accordo sarà trasmesso all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune:

  • dove è stato celebrato il matrimonio con rito civile, rito concordatario o altri riti religiosi;
  • dove è stato trascritto il matrimonio se questo è stato celebrato all’estero, tra due cittadini italiani, o tra un cittadino italiano e un cittadino straniero.

Requisiti del richiedente

Per stipulare una convenzione di negoziazione assistita da avvocati è necessario rivolgersi esclusivamente ad un legale (uno per parte) per la verifica dei presupposti di legge e per tutti gli adempimenti normativi previsti.

Documentazione da presentare

  • copia conforme all’originale dell'accordo, munito delle certificazioni di legge relative all’autografia delle firme dei coniugi e della conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico;
  • se trasmesso a mezzo pec deve essere redatto in formato .pdf.p7m con firma digitale di uno degli Avvocati che assistono le parti, attestante la conformità della copia digitale all'originale cartaceo;
  • modello ISTAT debitamente compilato.

Iter procedura

L’Ufficiale di Stato Civile trascriverà l’atto sui registri di Stato di Civile, provvederà ad apporre o ad inviare comunicazione per le annotazioni sull’atto di matrimonio, nonché in caso di divorzio, ad aggiornare il nuovo stato civile delle parti in anagrafe, se residenti nel Comune, o a trasmetterlo al/ai loro comune/i di residenza.

A conclusione del procedimento, l’avvocato che ha presentato l’stanza riceverà una comunicazione di avvenuta trascrizione dell'accordo tramite pec o posta elettronica.

Costi

Nessun costo.

Modalità di fruizione

Rilascio del certificato / estratto di matrimonio con avvenuta annotazione di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio.

Per ulteriori informazioni sul rilascio dei certificati consulta la sezione Schede Collegate Certificati / estratti di Stato Civile.

Informazioni

Nella sezione "link esterni" sono riportati i collegamenti:

  • alla pagina dell'ISTAT nella quale sono fornite informazioni in merito alla rilevazione obbligatoria e alla compilazione del Modello di rilevazione per gli accordi extragiudiziali di separazione o divorzio;
  • al modulo da compilare: Modello di rilevazione per gli accordi extragiudiziali di separazione o divorzio

Le rilevazioni dell'Istat su separazioni e divorzi sono inserite nel Programma statistico nazionale 2017-2019 approvato con DPR 31 gennaio 2018, e nel Programma statistico nazionale 2017-2019 – Aggiornamento 2018-2019, attualmente in corso di adozione. L’art. 7 del decreto legislativo. n. 322/1989 prevede per tutte le amministrazioni, gli enti e gli organismi pubblici l’obbligo di fornire i dati e le notizie che vengano loro richiesti per le rilevazioni previste dal Programma statistico nazionale.

Anche i soggetti privati (imprese e famiglie) sono sottoposti al medesimo obbligo, ma solo per quelle rilevazioni presenti nello specifico elenco allegato al Programma statistico nazionale (allegato “Elenco delle rilevazioni rientranti nel Programma statistico nazionale che comportano obbligo di risposta da parte dei soggetti privati, a norma dell’art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322”). In un ulteriore elenco, anch’esso allegato al Programma statistico nazionale (allegato “Elenco dei lavori (Sdi e Sda) compresi nel Programma statistico nazionale per i quali la mancata fornitura dei dati configura violazione dell’obbligo di risposta”), sono indicate le indagini statistiche la cui mancata risposta comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa (artt. 7 e 11 d.lgs. 322/1989).

Avvertenze

L'avvocato che non rispetta l'obbligo della trasmissione nei termini è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria da € 2.000,00 ad € 10.000,00, come da delibera G.C. n. 17/2018.

Normativa di riferimento

Decreto Legge 12 Settembre 2014, n. 132, convertito in Legge 10 Novembre 2014, n. 162;

Delibera G.C. n. 17 del 1/2/2018.

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