La convivenza di fatto è un istituto che riguarda:
Prendere appuntamento con l'ufficio (n.ro 0558360366 - 257) e presentarsi entrambi con documenti d'indentità ed una marca da bollo da 16,00 €.
In base alla legge, la convivenza di fatto può riguardare tanto coppie eterosessuali quanto coppie omosessuali. Sono considerati conviventi di fatto due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale e coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune.
I requisiti del richiedente sono:
Attenzione: al fine della verifica dei requisiti previsti dalla legge i cittadini stranieri devono presentare un'attestazione consolare relativa all'insussistenza dei vincoli di parentela, affinità, adozione, matrimonio o unione civile.
La documentazione da presentare sono i documenti di identità, altri saranno richiesti d'ufficio.
Non si sono costi oltre la marca da bollo da 16,00 €
La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto viene registrata negli archivi anagrafici entro due giorni. L’ufficio ha poi 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme, ed inviare eventuali richieste di integrazioni o contestazioni. Decorsi i 45 giorni senza alcuna comunicazione (silenzio-assenso) la pratica si può considerare conclusa positivamente.
L’Ufficio Anagrafe, successivamente alla conclusione della pratica, può rilasciare, dietro richiesta, un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.
La convivenza di fatto si crea tra persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia, non vincolate da rapporti di parentela
• Godimento dei diritti previsti dall’ordinamento penitenziario per i coniugi: diritto di visita, di assistenza, di accesso alle informazioni personali in caso di malattia o ricovero in strutture ospedaliere, pubbliche o private o di assistenza pubblica.
• Possibilità di designare il partner quale rappresentante per le decisioni in materia di salute, in caso di morte per la donazione di organi, modalità funerarie.
• In caso di morte del proprietario convivente, il superstite può continuare a vivere nella casa di residenza per un periodo variabile, a seconda della durata del periodo di convivenza o della presenza dei figli minori o disabili.
• Diritto a subentrare nel contratto locazione della casa comune di residenza da parte del convivente superstite in caso di decesso del convivente titolare del contratto.
• Rilevanza della convivenza nelle graduatorie per l’assegnazione di alloggi di edilizia popolare che diano rilievo all’appartenenza ad un nucleo familiare.
• Estensione al convivente della disciplina relativa all’impresa familiare.
• Legittimazione ad instaurare i procedimenti di interdizione ed amministrazione di sostegno.
• Possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali tra conviventi.
• Diritto agli alimenti per il convivente in caso di cessazione della convivenza di fatto.
• Estensione dei diritti risarcitori già previsti per il coniuge al convivente di fatto
I cittadini stranieri devono dimostrare di essere di stato civile libero. La dimostrazione deve avvenire tramite presentazione di idonea documentazione rilasciata dall’Autorità competente del proprio Paese.
Legge 20/05/2016 n. 76, art. 1 commi dal 36 al 65
Art. 4, lettera b) c. 1, art. 13 del D.P.R. 223/1989
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