La TASI, istituita con il comma 639 della legge di stabilità per il 2014, dal 01/01/2020 è stata abrogata dall'articolo 1 comma 738 della Legge numero 160 del 27/12/2019
Il tributo è dovuto da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati e ivi compresa l'abitazione principale e le aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad accezione, in ogni caso dei terreni agricoli. A decorrere dall'anno 2016 SONO ESCLUSE dal pagamento della TASI anche le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonchè dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1 A/8 e A/9 come stabilito dal comma 14 della Legge n.208 del 28/12/2015 che ha modificato l'art.1 della Legge 27/12/2013 n.47.
Pertanto sono soggetti a TASI nel Comune di Pontassieve anche per l'anno 2019 le tipologie di immobili con l'aliquota a fianco indicata . (vedi allegato ALIQUOTE)
SCADENZE DEI PAGAMENTI
Il versamento del tributo potrà essere effettuato solo tramite il Mod. F24 utilizzando l appositi codici tributo:
3958 abitazione principale e relative pertinenze (A/1 A/8 A/9)
3961 per altri fabbricati
3962 interessi
3963 sanzioni
BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore su cui calcolare l'imposta è determinato come per l’IMU ovvero è costituito dall'ammontare della rendita risultante in catasto rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti valori:
DICHIARAZIONE
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2019 la dichiarazione TASI andrà presentata entro il 30 Giugno 2020.
Dal sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile verificare la propria rendita catastale "Mappa dei servizi catastali e ipotecari"
ANNO 2019 VEDI ANNO 2015
ANNO 2015 Deliberazione Consiglio Comunale n.43 del 09/06/2015 approvazione regolamento e aliquote
ANNO 2014 Deliberazione Consiglio Comunale n.25 del 10/04/2014 e n.26 del 10/04/2014 - approvazione regolamento e aliquote
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