Per Immigrazione s'intende il trasferimento della propria residenza in un Comune Italiano e pertanto essere iscritti nell'anagrafe della popolazione residente
Con la nuova normativa il cittadino può presentare la domanda di richiesta di residenza al Comune nei seguenti modi:
a) presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe con tutti i componenti maggiorenni della famiglia che si
trasferiscono e le rispettive carte identità oppure scaricare prima l'Allegato 1 farlo firmare e si può presentare anche una sola persona maggiorenne;
b) per raccomandata allegando le copie delle carte identità;
c) per fax allegando le copie delle carte identità;
d) per via telematica ad una delle seguenti condizioni :
1) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale ed inviata con qualunque mezzo telematico;
2) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del dichiarante;
3) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante e degli altri familiari maggiorenni siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
La dichiarazione di residenza Allegato 1 è reperibile su questo sito e deve essere compilata nelle parti obbligatorie dove sono identificate con un solo - * - pena la non ricevibilità della dichiarazione.
Se la Dichiarazione di Residenza viene presentata direttamente allo sportello dell'Ufficio Anagrafe il cittadino deve prima telefonare per prendere l'appuntamento al n.ro 0558360257 oppure 0558360366 - 0558360288.
È necessario essere maggiorenni e cittadini Comunitari ed essersi già trasferiti nell'appartamento.
Copia del contratto di affitto o di acquisto dell'immobile.
È necessario prendere appuntamento ai numeri telefonici 055/8360366 - 055/8360257 - 055/8360288, oppure tramite mail all'indirizzo demografici@comune.pontassieve.fi.it
Le residenze si ricevono la mattina del lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00; il pomeriggio di martedì e giovedì solo dalle ore 15,15 alle ore 17,15.
Il cittadino comunitario proveniente dall'estero deve presentare i documenti elencati nell'Allegato B reperibile su questo sito.
Se un cittadino chiede la residenza in un appartamento già occupato da altra persona residente occorre l'assenso di quest'ultima, scaricabile da questo sito "Assenso per residenza coabitanti", con allegato copia del documento d'identità.
Fatta la richiesta all'ufficio anagrafe la pratica verrà evasa entro i due giorni dalla presentazione e poi inviata alla Polizia Municipale per la verifica della dimora, i quali hanno 45 giorni di tempo per l'accertamento.
Nel caso in cui da parte della Polizia Municipale l'accertamento sia:
1) POSITIVO : trascorsi i 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta vige il silenzio - assenso, pertanto al richiedente non verrà inviata nessuna comunicazione e sarà iscritto definitivamente nell'anagrafe della popolazione residente.
2) NEGATIVO : nell'arco dei 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta l'agente di Polizia Municipale comunica all'Ufficiale d'Anagrafe la non sussistenza dei requisiti di dimora abituale. L'ufficiale d'Anagrafe dovrà comunicare al richiedente dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti. In tal caso il richiedente, ai sensi dell'art. 10/bis della L. 241/1990, dovrà entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documentazione. Nel caso di eventuale non accoglimento delle osservazioni, l'ufficiale d'anagrafe dovrà indicarne la motivazione nel provvedimento di definitivo esito dei controlli svolti, non che del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente con decorrenza dalla data di presentazione della dichiarazione.
Si informa inoltre che dopo i due giorni dalla presentazione della dichiarazione è possibile richiedere solamente il certificato di residenza e/o lo stato di famiglia. Tutti gli altri certificati saranno rilasciati dopo i 45 giorni dalla dichiarazione se l'esito dell'accertamento da parte della Polizia Municipale risulta positivo.
Con le nuove disposizioni dell'art. 5 del D.L. 47/2014 in caso di affitto dell'immobile l'avvio del procedimento sarà comunicato anche al proprietario dell'immobile.
Nel caso in cui nell'abitazione chieda la residenza una persona non menzionata nel contratto di affitto il proprietario dell'immobile se contrario al subentro di una ulteriore persona, la pratica di residenza sarà annullata.
Per istruire la pratica non ci sono costi.
Due giorni dalla presentazione della Dichiarazione per definire la pratica.
Quarantacinque giorni per gli accertamenti da parte della Polizia Municipale.
E' obbligo di ogni cittadino comunicare all'ufficio anagrafe qualsiasi cambiamento di indirizzo, entro venti giorni dalla data in cui si è verificato la variazione.
Ciascun componente della famiglia è responsabile per se e per le persone sulle quali esercita la patria potestà delle dichiarazioni rese all'ufficiale di anagrafe. Ciascun componente può rendere la dichiarazione relativa alla variazione anagrafica per se e per gli altri componenti della famiglia.
Nel caso in cui l'ufficiale d'anagrafe venga a conoscenza che un cittadino abbia dimora abituale all'interno del Comune di Pontassieve, senza che questi abbia fatto richiesta di variazione, deve invitare il cittadino a rendere la dichiarazione in mancanza di questa l'ufficiale d'anagrafe provvede all'iscrizione d'ufficio e lo notifica agli interessati entro dieci giorni.
Se dalle verifiche effettuate da parte della P.M. risulta che la persona o la famiglia non ha la dimora abituale presso l'indirizzo dichiarato la pratica risulterà negativa, l'ufficiale d'anagrafe invierà comunicazione di non accoglibilità della pratica al dichiarante, il quale può fare ricorso al Prefetto entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione.
Se due o più cittadini cambiano la residenza e provengono da Comuni diversi si devono presentare entrambi per fare la dichiarazione, non può essere uno a fare la dichiarazione anche per gli altri anche se familiari.
Con la nuova normativa ministeriale D.L. n. 5/2012 convertito in l. 35/2012 all'art. 5, c. 4, in caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero e consapevole delle responsabilità penali, si applicano le disposizioni previste dagli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 che prevedono, inoltre, la decadenza dei benefici e l'obbligo di denuncia all'autorità giudiziaria da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe.
- D.P.R. n. 223 del 30.05.1989
- Legge 24.12.1954 n. 1228
- R.D. 16.03.1942 n. 262
- Decreto Legge n. 5 09.02.2012 convertito in Legge 04.04.2012 n. 35
- D.P.R. 445/2000 articoli 75 e76
- D.L 47/2014, art. 5
Le vertenze che insorgono tra l'ufficiale d'anagrafe ed il cittadino sono risolte dal Prefetto, su segnalazione del cittadino stesso.
La Prefettura della provincia in cui ha sede il Comune è competente a curare l'istruttoria e decidere sul ricorso gerarchico avverso il provvedimento con il quale l'Ufficiale di Anagrafe di un Comune:
Il ricorso, in bollo da 16,00 Euro, deve essere presentato alla Prefettura entro 30 gg. dalla notifica della decisione dell'ufficiale di anagrafe.
Al ricorso potranno essere allegati eventuali documenti utili a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente.
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