Residenza - Emigrazione in un comune estero AIRE

Residenza - Emigrazione in un comune estero AIRE

Ufficio: Aangrafe
Referente: Lucia Bargelli
Responsabile: Isabella Fiesoli
Indirizzo: Via Tanzini 30
Tel: 0558360366 - 257
E-mail: demografici@comune.pontassieve.fi.it oppure per PEC comune.pontassieve@postacert.toscana.it
Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 15.15 alle 17.45

Descrizione

Quando ci si trasferisce all'estero occorre iscriversi all'A.I.R.E., che rappresenta l'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero.

Modalità di richiesta

Per iscriversi all'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all’Estero), occorre rivolgersi al Consolato o Ambasciata Italiana presso lo stato in cui dimora.
Lo stesso ufficio consolare provvederà ad inoltrare la documentazione al comune di ultima residenza in Italia, oppure al Comune di nascita degli avi italiani.
Con la nuova normativa il richiedente cittadino italiano prima di espatriare può rendere la dichiarazione di trasferimento di residenza direttamente a questo Comune utilizzando il modello ALLEGATO 2 reperibile su questo sito. Comunque il richiedente ha l'obbligo di recarsi entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio.
Nel caso in cui il richiedente entro 1 anno non si presenti al Consolato di competenza per iscriversi all'AIRE verrà cancellato per irreperibilità dall'anagrafe di questo Comune.

 

Con la nuova normativa il cittadino può presentare la Dichiarazione al Comune nei seguenti modi:

a) presso lo sportello dell'Ufficio Anagrafe con tutti i componenti maggiorenni della famiglia che si trasferisce e le rispettive carte d'identità;
b) per raccomandata allegando le copie delle Carte d'Identità di tutti i componenti maggiorenni che si trsferiscono e la firma sulla dichiarazione;
c) per fax allegando la copia della rispettiva Carta d'Intetità;
d) per via telematica ad una delle seguenti condizioni:

               1) che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale ed inviata con qualunque mezzo telematico;
               2) che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata (PEC) del richiedente;
               3) che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante e degli altri familiari maggiorenni siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.

La Dichiarazione Allegato 2 deve essere compilata in tutte le sue parti obbligatorie quelle identificate con un solo - * -.

Requisiti del richiedente

I seguenti soggetti devono iscriversi all'A.I.R.E.:

  • i cittadini che intendono trasferire la propria residenza, da un comune italiano all'estero, per un periodo superiore ad un anno;
  • i cittadini italiani nati e residenti fuori dal territorio nazionale, il cui atto di nascita sia trascritto in Italia e la cui cittadinanza italiana sia accertata dal competente ufficio consolare di residenza;
  • le persone che acquisiscono la cittadinanza italiana all'estero, continuando a risiedervi.

La domanda di Dichiarazione deve essere presentata da soggetto maggiorenne per sé e per i propri familiari allegando copia della carta d'identità di tutti i soggetti maggiorenni.

Iter procedura

Nel caso in cui il cittadino renda la Dichiarazione di Trasferimento all'Estero - ALLEGATO 2 - direttamente al comune di residenza ed entro 90 giorni al Consolato di competenza, questo invierà al Comune di provenienza il modello ministeriale (CONS01) per la richiesta di iscrizione AIRE. La cancellazione dal registro della popolazione residente  e l'iscrizione all'AIRE decorrono dalla data in cui l'interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al Comune e saranno effettuate entro due giorni dal ricevimento del modello consolare.

Se invece la richiesta di iscrizione all'AIRE viene presentata direttamente al Consolato, questa comporterà l'automatica cancellazione dal registro della popolazione residente.
La cancellazione dal Comune e l'iscrizione AIRE saranno effettuate dal Comune entro due giorni dal ricevimento del modello consolare (CONS01) e con decorrenza dalla data del ricevimento del modello stesso. 

Costi

Non c'è nessun costo.

Informazioni

L'iscrizione nelle anagrafi degli italiani all'estero viene effettuata:

  1. per trasferimento della residenza da un comune italiano all'estero, dichiarato o accertato a norma del regolamento di esecuzione della Legge n. 1228 del 24.12.1954, e successive modificazioni, farne comunicazione all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dalla immigrazione;
  2. per trasferimento dall'AIRE di altro comune o dall'anagrafe;
  3. a seguito della registrazione dell'atto di nascita pervenuto dall'ufficio consolare;
  4. per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all'estero;
  5. per esistenza di cittadino italiano all'estero giudizialmente dichiarata.

Ogni mutazione relativa alle posizioni anagrafiche deve essere comunicate all'ufficio consolare della circoscrizione di immigrazione entro novanta giorni dall'evento.

La cancellazione dall'AIRE viene effettuata per:

  • per iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente in Italia a seguito di trasferimento di residenza;
  • per morte;
  • per irreperibilità presunta;
                  a)  trascorsi cento anni dalla nascita;
                  b)  dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo;
                  c)  quando risulti inesistente, tanto nel comune di provenienza quanto all'AIRE, l'indirizzo all'estero;
                  d)  quando risulti dal ritorno della cartolina avviso in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno
  • per perdita della cittadinanza italiana;
  • per trasferimento all'AIRE di altro comune.

Normativa di riferimento

- Legge 27.10.1988, n. 470;
- D.P.R. 06.09.1989 n. 223;
- Legge 27.05.2002, n. 104;
- Circolari Ministero dell'Interno 11.04.1990; n. 12 del 26.06.1990; n. 7/95 del 19.05.1995; n. 13 del 23.06.1999; n. 9/2003 del 17.04.2003; n.2 del 15.01.2004; n. 7/2005 del 31.01.2005.
- Decreto-Legge n. 5 09.02.2012 convertito in Legge 04.04.2012 n. 35;
- D.P.R. 445/200 articoli 75 e 76

 

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