Rilascio lasciapassare minori di anni 15

Rilascio lasciapassare minori di anni 15

Ufficio: Servizi Demografici
Referente: Isabella Fiesoli
Indirizzo: Via Tanzini, 30 - 50065 Pontassieve (FI)
Tel: 055 8360366 - 055 8360288 - 055 8360257
E-mail: demografici@comune.pontassieve.fi.it
Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 15.15 alle 17.45

Descrizione

Il lasciapassare per l'espatrio dei minori di 15 anni è un documento, generalmente un certificato o un estratto di nascita rilasciato dal Comune di residenza del minore, che deve essere vidimato dal Questore.

Modalità di richiesta

La pratica per il rilascio del lasciapassare può essere fatta:

  • Comune = occorre il minore con due foto tessera e almeno un genitore munito di documento di riconoscimento
  • Carabinieri = occorre il minore con due foto tessera, entrambi i genitori muniti di documento di riconoscimento, certificato anagrafico di nascita rilasciato dal Comune di residenza
  • Questura = occorre il minore con due foto tessera, entrambi i genitori muniti di documento di riconoscimento, certificato anagrafico di nascita rilasciato dal Comune di residenza

 

Requisiti del richiedente

Il minore non deve aver compiuto i 15 anni di età e deve essere accompagnato da almeno un genitore munito di  un documento valido di riconoscimento.
Si comunica che con D.L. n. 70 del 13/05/2011 ai minori di 18 anni viene rilasciata la Carta d'Identità valida per l'espatrio pertanto il lasciapassare non serve più.

Documentazione da presentare

Sono necessari i seguenti documenti:

  • autocertificazione (da ritirare allo sportello);
  • 2 fotografie formato tessera identiche e recenti;
  • certificato di nascita per uso lasciapassare in carta libera da euro 0,26 (da richiedere al Comune di residenza del minore ).
  • modulo di richiesta per lasciapassare (lo stesso modello di domanda che si usa per richiedere il rilascio del passaporto; occorre barrare la casella lasciapassare);
  • l'assenso di entrambi i genitori  o il nulla osta del giudice tutelare; (Se l'altro genitore è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, può allegare una fotocopia del documento firmato in originale e il suo assenso scritto).

 

Costi

In comune il costo è di:

  • 0,26 € per l'autentica di foto sul modulo
  • 0,26 € per il rilascio del tesserino uso lasciapassare o certificato anagrafico di nascita

Tempi

I tempi di rilascio della documentazione necessaria da inoltrare alla Questura è immediata.
I tempi della Questura per apporre il timbro per l'espatrio è di circa 4 giorni.

Informazioni

Al momento della richiesta del lasciapassare, è richiesta la presenza di entrambi i genitori per l'assenso; in mancanza di uno dei genitori occorre la sua dichiarazione di autocertificazione con allegato fotocopia di documento d'identità.
In  mancanza dell'assenso dei genitori o di un genitore o di autocertificazione occorre l'assenso del Giudice Tutelare.

 

Avvertenze

Le foto del minore devono mostrare la persona ritratta (se molto piccolo senza schienale, giocattoli o altre persone visibili) mentre guarda l'obbiettivo con un'espressione neutra e a bocca chiusa.

Se il minore di anni 15 deve recarsi in LUSSEMBURGO dal 30.05.2008 occorre solo il PASSAPORTO.
Se il minore deve recarsi in Finlandia occorre solo il passaporto.

Per i minori di anni 18, dal 30.05.2008,  che si recano in CROAZIA accompagnati dai GENITORI basta il lasciapassare. Se vi si recano con persone diverse dai genitori o da chi esercita la patria potestà occorre "L'ATTO DI ASSENSO ALL'ESPATRIO" firmato dai genitori o da chi esercita la patria potestà. L'atto di assenso è in plurilingue.
L'atto d'assenso deve contenere:

  1. i dati del minore, i dati dei genitori o dell'esercente la potestà parentale;
  2. i dati dell'accompagnatore nonchè la durata ed il motico del viaggio da un traduttore autorizzato in lingua croata o in lingua inglese e le cui firme vanno autenticate a norma di Legge (Questura, Comune, Notaio, etc.)

L'atto di assenso può essere scaricato dalla modulistica.

L'atto d'assenso non è necessario nel caso in cui:

  1. il minore viaggi in areo
  2. faccia parte di una gita scolastica o partecipi a manifestazioni sportive o culturali.

 

Normativa di riferimento

- D.L. 271/1989.
- Legge 15/1968.
- Legge 241/1980.
- Legge 127/1997.
- Sentenza Corte Costituzionale 16-30 dicembre 1997 n. 464.
- Circolare ministeriale n. 300/B/31531/21.75.5.4.
- Legge 342/2000 art. 55.

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