Morte - Dichiarazione di Decesso

Morte - Dichiarazione di Decesso

Ufficio: Stato Civile
Referente: Lucia Bargelli
Responsabile: Isabella Fiesoli
Indirizzo: Via Tanzini 30
Tel: 0558360366 - 257 - 288 - 234
E-mail: demografici@comune.pontassieve.fi.it
Orario di apertura: Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 15.15 alle 17.45. il sabato ed i secondi giorni festivi consecutivi contattare il numero telefonico di reperibilità 3336197077 dalle ore 8.30 alle 16.30.

Descrizione

La denuncia di morte deve essere resa all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui è avvenuto il decesso, entro 24 ore dall’evento da:

a) un congiunto o da persona convivente con il defunto o da un loro delegato se è avvenuto in abitazione privata. Di solito provvede l’impresa di onoranze funebri che organizza il funerale;

b) dalla Direzione Sanitaria se il decesso è avvenuto in un luogo di cura.

Orari di apertura:

Dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30; martedì e giovedì anche dalle 15.15 alle 17.45.
Il sabato ed i secondi  giorni festivi consecutivi contattare  il numero telefonico di  reperibilità 333 61 97 077 dalle ore 8.30 alle 16.30.

N.B. Il sabato, o gli altri giorni festivi  l'Ufficiale dello Stato Civile reperibile è autorizzato a rilasciare anche le autorizzazioni al trasporto salma fuori Comune.

 

Modalità di richiesta

La denuncia relativa ad un decesso avvenuto nel territorio del Comune di Pontassieve, presso una abitazione o locale pubblico e sulla pubblica via, deve essere effettuata da persona informata dell'evento presso l'ufficio di Stato Civile del Comune in Via Tanzini, 30.

L'eventuale impresa funebre che venga incaricata può effettuare la dichiarazione di morte, richiedere l'intervento del medico ASL ed il rilascio di permessi necessari alla sepoltura ed all'eventuale trasporto della salma in altro Comune.

L'ufficiale dello Stato Civile, identificato il dichiarante ove necessario, riceve la dichiarazione, compila l'atto di morte e rilascia il permesso di seppellimento e, nel caso, trasmette l'informazione del decesso al comune dove era nata la persona deceduta ed al suo Comune di residenza.

Se il decesso è avvenuto in Ospedale o Casa di cura o Casa di riposo, alla dichiarazione di morte e alle relative certificazioni provvede l’Amministrazione Ospedaliera o della Casa di cura o riposo.

Requisiti del richiedente

La dichiarazione di decesso viene fatta da una persona informata dei fatti maggiorenne.

Documentazione da presentare

  • La dichiarazione ISTAT dove sono elencate le cause del decesso.
  • La certificazione della visita effettuata del Medico Necroscopico o di altro delegato sanitario.
  • La certificazione di conformità del feretro.

Nel caso di morte violenta o sospetta occorre il certificato rilasciato dal magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria sulle circostanze relative alla morte. 

In caso di richiesta di autorizzazione alla cremazione che spetta all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, che la rilascia acquisito un certificato in carta libera del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato, occorre:

  • o copia della disposizione testamentaria del defunto, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto contraria alla cremazione fatta in data successiva a quella della disposizione testamentaria stessa;
  • o l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazioni riconosciute che abbiano tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione. 
  • o in mancanza della disposizione testamentaria, o di qualsiasi altra espressione di volontà da parte del defunto, la volontà del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto;
  • o la volontà manifestata dai legali rappresentanti per i minori e per le persone interdette;

Costi

Occorrono 2 marche da bollo da 16,00 €:

  • una per l'autorizzazione al trasporto di cadavere
  • una per la domanda

Nel caso di cremazione occorrono 2 marche da bollo da 16,00 €.

Tempi

Entro 48 ore dal decesso se avvenuto nel Comune di Pontassieve.

Informazioni

Non si può far luogo ad inumazione o tumulazione di un cadavere senza la preventiva autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, da rilasciare in carta semplice e senza spesa.
L'ufficiale dello stato civile non può accordare l'autorizzazione se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvi i casi espressi nei regolamenti speciali, e dopo che egli si è accertato della morte medesima per mezzo di un medico necroscopo o di un altro delegato sanitario; questi deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta nel quale, se del caso, deve indicare la esistenza di indizi di morte dipendente da reato o di morte violenta. Il certificato è annotato negli archivi.
In caso di cremazione si applicano le disposizioni di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285. 
Chi ha notizia che un cadavere è stato inumato o tumulato senza l'autorizzazione dell'ufficiale dello stato civile, o è stato cremato senza l'autorizzazione del sindaco, ne deve riferire immediatamente al procuratore della Repubblica; questi, a sua volta, dà immediata comunicazione del fatto all'ufficiale dello stato civile se non è stato costui a riferirgliene. Se l'atto di morte non è stato già formato, l'ufficiale dello stato civile lo redige esclusivamente in conformità agli elementi contenuti nel decreto del tribunale dato con il procedimento di rettificazione, su istanza di persona interessata o del procuratore della Repubblica. Il decreto deve essere menzionato nell'atto e inserito negli archivi. 
L'ufficiale dello stato civile che, nell'accertare la morte di una persona ai fini dell'autorizzazione alla inumazione o alla tumulazione, o il sindaco che, ai fini dell'autorizzazione alla cremazione, rilievi qualche indizio di morte dipendente da reato, o ne abbia comunque conoscenza, deve farne immediata denuncia al procuratore della Repubblica dando, intanto, se occorre, le disposizioni necessarie affinché il cadavere non sia rimosso dal luogo in cui si trova.
Quando risultano segni o indizi di morte violenta, o vi è ragione di sospettarla per altre circostanze, non si può inumare, tumulare o cremare il cadavere se non dopo che il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria, assistito da un medico, ha redatto il processo verbale sullo stato del cadavere, sulle circostanze relative alla morte e sulle notizie che ha potuto raccogliere circa il nome e il cognome, il luogo e la data di nascita e la residenza del defunto. 
Il magistrato o l'ufficiale di polizia giudiziaria deve prontamente dare all'ufficiale dello stato civile del luogo dove è morta la persona e, quando questo non è noto, del luogo dove il cadavere è stato deposto, le notizie necessarie alla formazione dell'atto di morte.
Nel caso di morte di una o più persone senza che sia possibile rinvenirne o riconoscerne i cadaveri, il procuratore della Repubblica redige processo verbale dell'accaduto. 
L'atto di morte viene formato con la procedura di rettificazione sulla base del decreto emesso dal tribunale. 
La relativa azione è promossa dal procuratore della Repubblica.
Se la morte avviene durante un viaggio marittimo, si osservano le disposizioni degli articoli 203 e 212 del codice della navigazione o, in caso si tratti di navi militari, quelle del relativo regolamento per il servizio di bordo.
Se la morte avviene durante un viaggio aereo, si osservano le disposizioni degli articoli 835 e 838 del codice della navigazione.
Per la trascrizione degli atti e dei processi verbali relativi a morti avvenute durante un viaggio marittimo o aereo, è competente l'ufficiale dello stato civile del luogo di primo approdo della nave o dell'aeromobile o, in caso di naufragio della nave o di perdita dell'aeromobile, del luogo in cui vengono formati i processi verbali di scomparsa; se tale luogo si trova in Paese estero, le autorità diplomatiche o consolari devono trasmettere all'ufficiale dello stato civile competente copia degli atti formati o acquisiti. 
Se la morte avviene durante un viaggio ferroviario, il capo del convoglio redige un processo verbale con le dichiarazioni stabilite nel presente titolo e lo consegna al capo della stazione nella quale si effettua la prima fermata del convoglio; il capo della stazione lo trasmette all'ufficiale dello stato civile del luogo, competente per la sua trascrizione.
L'ufficiale dello stato civile che ha formato o trascritto l'atto di morte, entro dieci giorni dalla formazione dell'atto, deve dare notizia al giudice tutelare della morte di persona che ha lasciato figli in età minore, ai sensi dell'articolo 345, primo comma, del codice civile.
Nel caso di morte di cittadino straniero nello Stato, l'ufficiale dello stato civile spedisce sollecitamente copia dell'atto di morte al Ministero degli affari esteri per la trasmissione all'autorità diplomatica o consolare dello Stato di cui il defunto era cittadino.

Normativa di riferimento

- D.P.R. 03.11.2000, N. 396
- R.D. 9.7.1939, N. 1238
- R.D. 16.03.1942, n. 262
- Circolare MIACEL n. 2/2001
- Circolare MIACEL n. 9/2001

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