
Data di scadenza Mercoledì, 16 Dicembre 2015
Con delibera C.C. n. 43 del 09/06/2015 la scadenza del pagamento dell’acconto è stata prorogata al 16 luglio 2015. Il saldo a conguaglio entro il 16 dicembre 2015.
TASI 2015
Con delibera C.C. n. 43 del 09/06/2015 la scadenza del pagamento dell’acconto è stata prorogata al 16 luglio 2015.
Il saldo a conguaglio entro il 16 dicembre 2015.
Per l’anno 2015, con deliberazione n. 43 del 09/06/2015, il Comune di Pontassieve ha approvato le aliquote TASI e le detrazioni per le seguenti tipologie di immobili.
Tipologia di immobili => Aliquota TASI (per mille)
- Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU tranne quelli accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9 => 2,1
- Immobili destinati ad abitazione principale e relative pertinenze come definita ai fini IMU accatastati in categoria A/1 A/8 e A/9 => 1,0
- Unità immobiliare e pertinenze posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero a seguito di ricovero permanente a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso => 2,1
- La sola unità immobiliare e pertinenze possedute dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso => 2,1
- Altri fabbricati => 0
- Aree fabbricabili => 0
- Fabbricati rurali strumentali => 0
- Immobili categoria D strumentali all'impresa => 0
- Fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al DM 22/04/2008 => 2,1
- Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e relative pertinenze => 2,1
- Immobile destinato a casa coniugale assegnato all'ex coniuge in caso di separazione legale, annullamento o scioglimento degli effetti civili del matrimonio => 2,1
- L'unico immobile posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle forze armate e alle forze di polizia ad ordinamento civile e militare nonché dal personale del corpo dei Vigili del Fuoco e personale appartenente alla carriera prefettizia per il quale non è richiesto il doppio requisito della dimora e della residenza => 2,1
- I fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione d'uso e non siano locati => 2,1
- Fabbricati rurali strumentali => 0
- Immobili degli enti che svolgono attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, di ricerca scientifica, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché dell’attività di cui all’art. 16 lett.a) della L. 20/05/1985 n. 222.limitatamente alle parti dell'immobile dove viene svolta attività commerciale => Esenti ( art. 1 comma 3 DL 16/2014 conv in legge 68/2014)
- Terreni => 0
DETRAZIONE
- euro 50,00 per quelle abitazioni principali con rendita catastale inferiore o uguale a euro 350,00;
- euro 50,00 per l’abitazione principale del soggetto passivo nel cui nucleo familiare (per nucleo familiare si intendono tutte le persone risultanti dalle certificazioni anagrafiche) è compresa una persona riconosciuta portatrice di handicap ai sensi degli artt. 3 e 4 della Legge n. 104/92, oppure persona con grado di invalidità al 100%, oppure priva di vista ai sensi della Legge n. 382/70, oppure sordomuta ai sensi della Legge n. 381/70, che risulti proprietario di una sola abitazione su tutto il territorio nazionale e che vi risieda;
- le detrazioni ai punti 1 e 2, di cui sopra, non sono cumulabili;
ADEMPIMENTI per la sola detrazione di cui al punto 2)
Entro il 31 dicembre dell’anno di riferimento è previsto l’obbligo di presentare apposita comunicazione da parte dei contribuenti interessati;
NOVITÀ AIRE
A partire dall’anno 2015 è considerato direttamente adibito ad abitazione principale una e una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello stato e iscritti all’AIRE, GIA’ PENSIONATI NEI RISPETTIVI PAESI DI RESIDENZA, a titolo di proprietà o usufrutto in Italia a condizione che non risulti locata o data in comodato d’uso.
L’art. 9 bis del D.L. 47/2014 convertito in Legge 80/2014, al comma 2, dispone che su tale unità immobiliare la TASI è dovuta con riduzione di 2/3.
BASE IMPONIBILE
Per i fabbricati iscritti in catasto il valore su cui calcolare l'imposta è determinato come per l’IMU ovvero è costituito dall'ammontare della rendita risultante in catasto rivalutata del 5% e moltiplicata per i seguenti valori:
160 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie A (esclusa A/10) e C/2, c/6 e C/7
140 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie B e C/3, C/4 e C/5
80 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D/5
80 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie A/10
65 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie D escluso D/5
55 per fabbricati iscritti in catasto nelle categorie C/1
Per le aree fabbricabili e in caso di utilizzazione edificatoria dell'area, di demolizione e di interventi di recupero la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio dal primo gennaio dell'anno di imposizione.
SCADENZE PAGAMENTO
16 luglio 2015
16 dicembre 2015 (saldo a conguaglio con aliquote 2015)
DICHIARAZIONE
Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1 gennaio 2015 la dichiarazione TASI andrà presentata entro il 30 giugno 2016.
Per l’anno 2014 in sede di prima applicazione del tributo si considerano valide tutte le dichiarazioni presentate ai fini dell’IMU o della previgente ICI, contenenti tutti gli elementi utili per l’applicazione del tributo. Tutti i possessori di immobili soggetti alla TASI che non hanno presentato nel tempo una valida dichiarazione ICI o IMU, ovvero la cui dichiarazione non contiene tutti gli elementi necessari per applicare il tributo, nonché tutti i detentori degli stessi, sono tenuti a presentare la dichiarazione TASI nel termine sopra indicato.
MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il versamento del tributo potrà essere effettuato tramite il Mod. F24 utilizzando gli appositi codici tributo:
3958 abitazione principale e relative pertinenze
3959 per fabbricati rurali ad uso strumentale
3960 per le aree fabbricabili
3961 per altri fabbricati
3962 interessi
3963 sanzioni
INFORMAZIONI
E' possibile verificare la propria rendita catastale sul sito dell'Agenzia del Territorio seguendo il seguente percorso: www.agenziaterritorio.it - privati - visure catastali; digitando il codice fiscale e gli identificativi catastali: foglio - particella - subalterno.
PER INFORMAZIONI
Comune di Pontassieve - Ufficio Tributi
tel.055/8360269 - 055/8360352 - 055/8360263 – 0558360262 – 055/8360257
servizio.finanziario@comune.pontassieve.fi.it
entrate@comune.pontassieve.fi.it